Copia di LTB0382 FABBRICATO LOC. BORGO SAN DONATO - SABAUDIA (LT)
del 10 maggio 2010
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https://venditaimmobili.agenziademanio.it/demaniovendite/index.php?pagina=dettaglioOfferta&idT=2431&backPage=cGFnaW5hPWxpc3RhT2ZmZXJ0YSZpZHJlZ2lvbmU9MTI=&hmac=863d08baab699171cdc2bac94c713b3c
COPIA DI LTB0382 FABBRICATO LOC. BORGO SAN DONATO - SABAUDIA (LT)
Su Via Migliara 47, zona centrale si Borgo San Donato si vende compendio immobiliare costituito da 5 unità immobiliari. L’unità immobiliare contraddistinta al sub 6 è occupata con titolo scaduto. L’unità immobiliare distinta con il sub 9 è occupata senza titolo. Il bene si vende nello stato di fatto, anche relativo agli impianti, e di diritto in cui si trova e si rende noto che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto di tutte le condizioni manutentive dello stesso nonché dello stato occupazionale dei sub 6 e 9 che rimane a carico dell’acquirente.
Indirizzo
Regione: Lazio
Provincia: Latina
Comune: Sabaudia
CAP: 04016
Via: BORGO SAN DONATO - STRADA MIGLIARA 47
Ubicazione: Centrale
Dati tecnici
Proprietà: Demanio dello Stato
Tipologia: Fabbricato
Destinazione: Mista
Superficie lorda: 815
Stato manutentivo: Mediocre
Stato occupazionale: Occupato
Stato contratto:
Data inizio contratto:
Data fine contratto:
Ultimo canone:
Dati catastali
Rendita: Sub 1 € 818,07 - Sub 6 € 954,41 - Sub 7 € 818,07 - Sub 8 € 387,34 - Sub 9 € 355,06
Foglio: 20
Mappale: 23 - 127 - 128
Subalterno: 1 - 6 - 7 - 8 - 9
Termini di vendita
Lotto: 6
Bando: LAZIO_Avviso_vendita_prot_6310_08_04_2010.pdf
Modalità di vendita: Invito pubblico ad offrire
Classificazione: Immobili
Prezzo base: 330.000,00
Cauzione: 33.000,00
Scadenza offerte: ore 16:00 del 07/06/2010
Esame Offerte: ore 10:30 del 08/06/2010
Riferimenti
Referente: Paolo Mancini
Email: paolo.mancini@agenziademanio.it
Telefono: 06/480241
Fax: 06/48024289
Indirizzo: Via Piacenza n. 3 -00184 Roma
Reperibilità: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00
Contact Center: 800.800.023
sabato 29 maggio 2010
incontro ctu tribunale di Latina
Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare Dr. Lorenzo Ferri ha fissato una riunione con i consulenti Tecnici d'Ufficio iscritti all'Ordine per il giorno giovedì 10 Giugno 2010 alle ore 16,00 presso l'Aula di Corte d'Assise del Tribunale di Latina, in ordine alle modalità operative da seguire nell'espletamento delle attività di consulenza.
mercoledì 26 maggio 2010
sanatoria catastale e condono edilizio
Manovra finanziaria, sanatoria catastale come condono
Incerta l’entità del gettito da regolarizzazione; ipotizzato ampliamento della misura in Parlamento
di Paola Mammarella
26/05/2010 - Una regolarizzazione degli abusi edilizi relativi alla modifica della consistenza e della destinazione di un immobile.
La domanda di sanatoria, che dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2010, consentirà di pagare le tasse dovute dal 1° gennaio 2009 e un terzo delle sanzioni. Decorsa la data del 31 dicembre, gli interessati rischieranno una multa fino a 1/3 del valore catastale.
Sarebbe questa la misura relativa agli immobili, contenuta nella sulla manovra finanziaria 2011-2013 da 24 miliardi di euro, varata ieri sera dal Consiglio dei Ministri.
Secondo le indagini dell’Agenzia del Territorio, avviate due anni fa, sarebbero circa 2 milioni gli immobili “fantasma”, cioè non dichiarati al catasto (leggi tutto). Per la regolarizzazione, aperta fino al 31 dicembre, sono previsti incentivi ai Comuni pari al 33% delle maggiori entrate.
Grazie alla sovrapposizione delle mappe catastali con le fotografie aeree sono state individuate oltre 2 milioni di particelle non ancora registrate. Per 518 mila sono state presentate le pratiche di aggiornamento, con un incremento delle rendite catastali di circa 250 milioni di euro.
Sono state diverse le manifestazioni di dissenso. “La regolarizzazione catastale è uguale al condono”, ha affermato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine del Consiglio dei Ministri. Sull’emersione degli immobili sconosciuti al catasto, Errani ha sottolineato che se si regolarizza una casa senza nessuna concessione edilizia si tratta di fatto di un condono. È stato infatti ipotizzato un ampliamento della misura da parte del Parlamento. Il Presidente ha annunciato per giovedì prossimo l’apertura del confronto in Conferenza delle Regioni.
Incerta l’entità del gettito derivante dalla regolarizzazione secondo il Nens, associazione nuova economia nuova società, dal momento che con in base alle tecniche utilizzate non si può stabilire se tutte le particelle rilevate siano da accatastare. La rendita inoltre potrebbe diminuire se dalle costruzioni a uso abitativo si passasse a magazzini o garage.
Ci sono poi altri casi di dubbio, come le prime abitazioni, che non sono soggette a Ici e Irpef, e i pagamenti di rendite presunte in attesa di usucapione, che non si configurano come evasione.
Per quantificare gli effetti della manovra sono però ancora necessarie limature alle parti tecniche e aggiustamenti prima della firma del Presidente della Repubblica.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2010/05/normativa/manovra-finanziaria-sanatoria-catastale-come-condono_18991_15.html
Incerta l’entità del gettito da regolarizzazione; ipotizzato ampliamento della misura in Parlamento
di Paola Mammarella
26/05/2010 - Una regolarizzazione degli abusi edilizi relativi alla modifica della consistenza e della destinazione di un immobile.
La domanda di sanatoria, che dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2010, consentirà di pagare le tasse dovute dal 1° gennaio 2009 e un terzo delle sanzioni. Decorsa la data del 31 dicembre, gli interessati rischieranno una multa fino a 1/3 del valore catastale.
Sarebbe questa la misura relativa agli immobili, contenuta nella sulla manovra finanziaria 2011-2013 da 24 miliardi di euro, varata ieri sera dal Consiglio dei Ministri.
Secondo le indagini dell’Agenzia del Territorio, avviate due anni fa, sarebbero circa 2 milioni gli immobili “fantasma”, cioè non dichiarati al catasto (leggi tutto). Per la regolarizzazione, aperta fino al 31 dicembre, sono previsti incentivi ai Comuni pari al 33% delle maggiori entrate.
Grazie alla sovrapposizione delle mappe catastali con le fotografie aeree sono state individuate oltre 2 milioni di particelle non ancora registrate. Per 518 mila sono state presentate le pratiche di aggiornamento, con un incremento delle rendite catastali di circa 250 milioni di euro.
Sono state diverse le manifestazioni di dissenso. “La regolarizzazione catastale è uguale al condono”, ha affermato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine del Consiglio dei Ministri. Sull’emersione degli immobili sconosciuti al catasto, Errani ha sottolineato che se si regolarizza una casa senza nessuna concessione edilizia si tratta di fatto di un condono. È stato infatti ipotizzato un ampliamento della misura da parte del Parlamento. Il Presidente ha annunciato per giovedì prossimo l’apertura del confronto in Conferenza delle Regioni.
Incerta l’entità del gettito derivante dalla regolarizzazione secondo il Nens, associazione nuova economia nuova società, dal momento che con in base alle tecniche utilizzate non si può stabilire se tutte le particelle rilevate siano da accatastare. La rendita inoltre potrebbe diminuire se dalle costruzioni a uso abitativo si passasse a magazzini o garage.
Ci sono poi altri casi di dubbio, come le prime abitazioni, che non sono soggette a Ici e Irpef, e i pagamenti di rendite presunte in attesa di usucapione, che non si configurano come evasione.
Per quantificare gli effetti della manovra sono però ancora necessarie limature alle parti tecniche e aggiustamenti prima della firma del Presidente della Repubblica.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2010/05/normativa/manovra-finanziaria-sanatoria-catastale-come-condono_18991_15.html
martedì 25 maggio 2010
Con la Manovra arriva la sanatoria catastale
Con la Manovra arriva la sanatoria catastale
Sarà una regolarizzazione delle variazioni catastali. Ridimensionata l'ipotesi di condono edilizio circolata nei giorni scorsi
di Paola Mammarella Letto 1633 volte vota Risultato 4 voti
25/05/2010 - Sarà discusso stasera in CdM il decreto legge recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. La manovra per il 2011 e il 2012, che tra le varie misure prevede la regolarizzazione degli “immobili fantasma”, ha fatto discutere per il possibile inserimento del condono edilizio, che sembra al momento escluso.
Nel testo sul tavolo del Consiglio dei Ministri resta quindi la razionalizzazione catastale, una misura che consentirà la regolarizzazione degli immobili sconosciuti al Catasto, ma che risultano dai rilievi fotografici ottenuti con un’operazione di verifica avviata due anni fa.
Per la regolarizzazione degli immobili fantasma ci sarà tempo fino al 31 dicembre con sanzioni ridotte di un terzo. In caso di mancata risposta, all’immobile sarà applicata una rendita presuntiva. Decorsa tale data si rischierà d vedersi attribuita una rendita presunta, e di pagaare una multa fino ad un terzo del valore catastale.Il gruppo di lavoro ha esaminato anche tre possibilità:
- la regolarizzazione immediata entro due mesi dall’entrata in vigore della norma, con il pagamento delle imposte dovute negli ultimi due anni senza sanzioni;
- la regolarizzazione entro sei mesi con il pagamento delle ultime cinque annualità senza sanzioni;
- il pagamento delle ultime cinque annualità sommate alle sanzioni.
Dalle stime effettuate la regolarizzazione degli immobili non dichiarati potrebbe generare un gettito da 1,5 miliardi di euro.
Resta però da risolvere l’incognita dell’abusivismo. Secondo molti operatori del settore, infatti, agli immobili non dichiarati potrebbero in certi casi essere associati anche degli abusi edilizi. Per questo il Governo aveva pensato alla sanatoria urbanistica che, insieme alle nuove dichiarazioni catastali, avrebbe movimentato circa 6 miliardi.
L’ipotesi di condono, oltre al concordato sugli immobili fantasma, ha però suscitato un’ondata di critiche e polemiche. “Un nuovo condono - ha dichiarato l’ANCE - sarebbe un gravissimo errore. Soprattutto in una fase di crisi economica come questa, una misura del genere rischia di svolgere un ruolo di concorrenza sleale e di danneggiare le imprese che operano all’insegna della trasparenza e nella legalita”.
Dopo l’incontro col Ministro dell’Economia Giulio Tremonti, il presidente di Rete Imprese Italia Carlo Sangalli si è dichiarato ottimista sulla possibilità di esclusione definitiva del condono edilizio.
D'altra parte, però, senza condono i Comuni potrebbero trovarsi di fronte a una serie di edifici realizzati in zone dove non sarebbe stato possibile costruire, dovendo attivare lunghe e costose pratiche per la demolizione.
La palla passa ora al CdM, che dalle 18 avvierà la discussione sulla manovra.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2010/05/normativa/con-la-manovra-arriva-la-sanatoria-catastale_18973_15.html
Sarà una regolarizzazione delle variazioni catastali. Ridimensionata l'ipotesi di condono edilizio circolata nei giorni scorsi
di Paola Mammarella Letto 1633 volte vota Risultato 4 voti
25/05/2010 - Sarà discusso stasera in CdM il decreto legge recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. La manovra per il 2011 e il 2012, che tra le varie misure prevede la regolarizzazione degli “immobili fantasma”, ha fatto discutere per il possibile inserimento del condono edilizio, che sembra al momento escluso.
Nel testo sul tavolo del Consiglio dei Ministri resta quindi la razionalizzazione catastale, una misura che consentirà la regolarizzazione degli immobili sconosciuti al Catasto, ma che risultano dai rilievi fotografici ottenuti con un’operazione di verifica avviata due anni fa.
Per la regolarizzazione degli immobili fantasma ci sarà tempo fino al 31 dicembre con sanzioni ridotte di un terzo. In caso di mancata risposta, all’immobile sarà applicata una rendita presuntiva. Decorsa tale data si rischierà d vedersi attribuita una rendita presunta, e di pagaare una multa fino ad un terzo del valore catastale.Il gruppo di lavoro ha esaminato anche tre possibilità:
- la regolarizzazione immediata entro due mesi dall’entrata in vigore della norma, con il pagamento delle imposte dovute negli ultimi due anni senza sanzioni;
- la regolarizzazione entro sei mesi con il pagamento delle ultime cinque annualità senza sanzioni;
- il pagamento delle ultime cinque annualità sommate alle sanzioni.
Dalle stime effettuate la regolarizzazione degli immobili non dichiarati potrebbe generare un gettito da 1,5 miliardi di euro.
Resta però da risolvere l’incognita dell’abusivismo. Secondo molti operatori del settore, infatti, agli immobili non dichiarati potrebbero in certi casi essere associati anche degli abusi edilizi. Per questo il Governo aveva pensato alla sanatoria urbanistica che, insieme alle nuove dichiarazioni catastali, avrebbe movimentato circa 6 miliardi.
L’ipotesi di condono, oltre al concordato sugli immobili fantasma, ha però suscitato un’ondata di critiche e polemiche. “Un nuovo condono - ha dichiarato l’ANCE - sarebbe un gravissimo errore. Soprattutto in una fase di crisi economica come questa, una misura del genere rischia di svolgere un ruolo di concorrenza sleale e di danneggiare le imprese che operano all’insegna della trasparenza e nella legalita”.
Dopo l’incontro col Ministro dell’Economia Giulio Tremonti, il presidente di Rete Imprese Italia Carlo Sangalli si è dichiarato ottimista sulla possibilità di esclusione definitiva del condono edilizio.
D'altra parte, però, senza condono i Comuni potrebbero trovarsi di fronte a una serie di edifici realizzati in zone dove non sarebbe stato possibile costruire, dovendo attivare lunghe e costose pratiche per la demolizione.
La palla passa ora al CdM, che dalle 18 avvierà la discussione sulla manovra.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2010/05/normativa/con-la-manovra-arriva-la-sanatoria-catastale_18973_15.html
sabato 15 maggio 2010
imposta di successione come è cambiata negli anni
Quali imposte in caso di successione Nuova misura per ipocatastali, bollo e tassa ipotecaria
Alcune novità di rilievo hanno recentemente riguardato gli adempimenti previsti in caso di successione.
La materia delle successioni, negli ultimi anni, è stata oggetto di una serie di interventi da parte del legislatore dal punto di vista fiscale, volti soprattutto ad alleggerire gli adempimenti da parte del contribuente, nel senso di facilitare e rendere meno gravosi gli obblighi degli eredi. Tra questi, la legge n. 383 del 18 ottobre 2001, che ha eliminato l'obbligo, a far data dal 26 ottobre 2001, di presentare la dichiarazione di successione nel caso in cui nell'asse ereditario non siano presenti beni immobili, e, più di recente, la legge n. 326 del 2003, che ha sostituito, per le successioni non ancora scadute al 26 novembre 2003, il termine "storico" di sei mesi, entro i quali doveva essere presentata la denuncia di successione, col nuovo termine di un anno.
In questa direzione, è prevista a breve termine un'altra significativa novità, grazie alla dichiarazione unica telematica che sostituirà il modello cartaceo, nell'ottica perseguita dall'Agenzia delle Entrate di modernizzare e facilitare i compiti dei contribuenti, migliorando i servizi, come già avviene per le dichiarazioni dei redditi o per gli atti notarili.
Altri interventi importanti sono invece intervenuti nel campo dei tributi collegati alla successione, attraverso una serie di modifiche alle imposte; tra queste, la stessa legge 383/2001 che ha abolito l'imposta di successione, e le più recenti novità introdotte dal decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, che ha stabilito aumenti delle imposte ipotecaria e catastale, limitatamente agli importi minimi e alle imposte fisse, unitamente alle modifiche che hanno interessato l'imposta di bollo e della tassa ipotecaria dovute per le formalità di trascrizione.
Con il decreto legge 7/2005, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ferme dal gennaio 1996 nella misura fissa e minima di 129,11 euro, sono passate a 168,00 euro dal 1° febbraio 2005. I nuovi importi hanno effetto per le denunce presentate a partire da questa data.
Le modifiche riguardano soltanto le imposte minime e fisse; sono rimaste invariate le aliquote del 2 per cento per l'imposta ipotecaria e dell'1 per cento per quella catastale.
Come già detto, relativamente alle successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001, la dichiarazione va presentata soltanto se nell'asse ereditario sono presenti beni immobili o diritti reali immobiliari, per i quali devono essere corrisposte, in autoliquidazione, le imposte ipotecaria e catastale, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di successione (un anno dal 26/11/2003).
Tali imposte, oltre all'imposta di bollo e alle tasse ipotecarie, costituiscono i tributi previsti per le successioni, che gli eredi devono versare prima della presentazione della denuncia di successione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Il Dlgs 31 ottobre 1990, n. 347, prevede, per le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente, le aliquote del 2 e dell'1 per cento da applicarsi al patrimonio ereditario, commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari.
Qualora l'imposta risultante sia inferiore al minimo, stabilito - come già detto - in 168,00 euro, occorre versare tale importo.
In alcuni casi le successioni scontano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168,00 euro; l'ipotesi più comune è quella delle richiesta delle agevolazioni per la prima casa. Tali successioni hanno come effetto il trasferimento della proprietà di abitazioni e loro pertinenze che non hanno caratteristiche di lusso; in capo ai beneficiari o a uno di essi devono sussistere i requisiti e le condizioni per poter fruire delle agevolazioni, come prevede la tariffa allegata al Dpr 131/1986.
Le imposte ipotecaria e catastale rappresentano il costo del servizio di aggiornamento dei registri catastali; a seguito del trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari a favore degli eredi, si rendono necessarie le formalità di trascrizione nei registri immobiliari e di voltura catastale: sono questi i presupposti impositivi delle due imposte.
Le aliquote dell'1 per cento e del 2 per cento si applicano alla base imponibile, costituita dal valore dichiarato dagli eredi. I valori degli immobili e dei diritti reali immobiliari vanno considerati senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli stessi (circolare 18 ottobre 2001, n. 91/E).
Le imposte proporzionali vengono arrotondate all'unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso, in caso contrario.
Da ricordare inoltre che, per le dichiarazioni integrative, in cui gli eredi indicano degli ulteriori immobili precedentemente non dichiarati, con conseguente aumento del valore totale della base imponibile, rispetto a quanto dichiarato nella prima dichiarazione, si applicano le imposte proporzionali corrispondenti al maggior valore dichiarato, sempre col minimo di 168,00 euro.
Per le dichiarazioni modificative, in cui si richiedono le formalità di trascrizione per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto, vanno versate sempre le imposte in misura fissa (risoluzione ministeriale n. 23 del 12/02/1997).
L'altra novità di rilievo consiste nelle modifiche apportate all'imposta di bollo, passata da 41.32 euro a 59,00 euro per ogni formalità richiesta alle competenti conservatorie, e alla tassa ipotecaria, aumentata a 35,00 euro.
Anche queste imposte devono essere liquidate e pagate dagli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione, assieme alle altre, in autoliquidazione con modello F23, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legge 79/97, presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale.
Per gli immobili ubicati in provincia di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, vigendo per essi il sistema tavolare di registrazione, non grava sull'ufficio l'obbligo di trascrizione; pertanto, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria non sono dovuti.
Variazioni delle imposte ipotecaria e catastale
ipotecaria catastale minima/fissa (lire) minima/fissa (euro)
dal 01/01/70 0.80% 0.20% 2.000
dal 17/03/76 0.80% 0.20% 5.000
dal 26/05/78 1.60% 0.40% 20.000
dal 29/12/82 1.60% 0.40% 50.000
dal 02/10/89 1.60% 0.40% 100.000
dal 22/05/93 1.60% 0.40% 150.000
dal 01/01/96 2% 1% 150.000
dal 20/06/96 2% 1% 250.000 129.11
dal 02/02/05 2% 1% 168.00
Alfredo Carnevale
pubblicato il 18/07/2005
http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/quali-imposte-caso-di-successione
Alcune novità di rilievo hanno recentemente riguardato gli adempimenti previsti in caso di successione.
La materia delle successioni, negli ultimi anni, è stata oggetto di una serie di interventi da parte del legislatore dal punto di vista fiscale, volti soprattutto ad alleggerire gli adempimenti da parte del contribuente, nel senso di facilitare e rendere meno gravosi gli obblighi degli eredi. Tra questi, la legge n. 383 del 18 ottobre 2001, che ha eliminato l'obbligo, a far data dal 26 ottobre 2001, di presentare la dichiarazione di successione nel caso in cui nell'asse ereditario non siano presenti beni immobili, e, più di recente, la legge n. 326 del 2003, che ha sostituito, per le successioni non ancora scadute al 26 novembre 2003, il termine "storico" di sei mesi, entro i quali doveva essere presentata la denuncia di successione, col nuovo termine di un anno.
In questa direzione, è prevista a breve termine un'altra significativa novità, grazie alla dichiarazione unica telematica che sostituirà il modello cartaceo, nell'ottica perseguita dall'Agenzia delle Entrate di modernizzare e facilitare i compiti dei contribuenti, migliorando i servizi, come già avviene per le dichiarazioni dei redditi o per gli atti notarili.
Altri interventi importanti sono invece intervenuti nel campo dei tributi collegati alla successione, attraverso una serie di modifiche alle imposte; tra queste, la stessa legge 383/2001 che ha abolito l'imposta di successione, e le più recenti novità introdotte dal decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, che ha stabilito aumenti delle imposte ipotecaria e catastale, limitatamente agli importi minimi e alle imposte fisse, unitamente alle modifiche che hanno interessato l'imposta di bollo e della tassa ipotecaria dovute per le formalità di trascrizione.
Con il decreto legge 7/2005, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ferme dal gennaio 1996 nella misura fissa e minima di 129,11 euro, sono passate a 168,00 euro dal 1° febbraio 2005. I nuovi importi hanno effetto per le denunce presentate a partire da questa data.
Le modifiche riguardano soltanto le imposte minime e fisse; sono rimaste invariate le aliquote del 2 per cento per l'imposta ipotecaria e dell'1 per cento per quella catastale.
Come già detto, relativamente alle successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001, la dichiarazione va presentata soltanto se nell'asse ereditario sono presenti beni immobili o diritti reali immobiliari, per i quali devono essere corrisposte, in autoliquidazione, le imposte ipotecaria e catastale, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di successione (un anno dal 26/11/2003).
Tali imposte, oltre all'imposta di bollo e alle tasse ipotecarie, costituiscono i tributi previsti per le successioni, che gli eredi devono versare prima della presentazione della denuncia di successione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Il Dlgs 31 ottobre 1990, n. 347, prevede, per le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente, le aliquote del 2 e dell'1 per cento da applicarsi al patrimonio ereditario, commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari.
Qualora l'imposta risultante sia inferiore al minimo, stabilito - come già detto - in 168,00 euro, occorre versare tale importo.
In alcuni casi le successioni scontano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168,00 euro; l'ipotesi più comune è quella delle richiesta delle agevolazioni per la prima casa. Tali successioni hanno come effetto il trasferimento della proprietà di abitazioni e loro pertinenze che non hanno caratteristiche di lusso; in capo ai beneficiari o a uno di essi devono sussistere i requisiti e le condizioni per poter fruire delle agevolazioni, come prevede la tariffa allegata al Dpr 131/1986.
Le imposte ipotecaria e catastale rappresentano il costo del servizio di aggiornamento dei registri catastali; a seguito del trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari a favore degli eredi, si rendono necessarie le formalità di trascrizione nei registri immobiliari e di voltura catastale: sono questi i presupposti impositivi delle due imposte.
Le aliquote dell'1 per cento e del 2 per cento si applicano alla base imponibile, costituita dal valore dichiarato dagli eredi. I valori degli immobili e dei diritti reali immobiliari vanno considerati senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli stessi (circolare 18 ottobre 2001, n. 91/E).
Le imposte proporzionali vengono arrotondate all'unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso, in caso contrario.
Da ricordare inoltre che, per le dichiarazioni integrative, in cui gli eredi indicano degli ulteriori immobili precedentemente non dichiarati, con conseguente aumento del valore totale della base imponibile, rispetto a quanto dichiarato nella prima dichiarazione, si applicano le imposte proporzionali corrispondenti al maggior valore dichiarato, sempre col minimo di 168,00 euro.
Per le dichiarazioni modificative, in cui si richiedono le formalità di trascrizione per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto, vanno versate sempre le imposte in misura fissa (risoluzione ministeriale n. 23 del 12/02/1997).
L'altra novità di rilievo consiste nelle modifiche apportate all'imposta di bollo, passata da 41.32 euro a 59,00 euro per ogni formalità richiesta alle competenti conservatorie, e alla tassa ipotecaria, aumentata a 35,00 euro.
Anche queste imposte devono essere liquidate e pagate dagli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione, assieme alle altre, in autoliquidazione con modello F23, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legge 79/97, presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale.
Per gli immobili ubicati in provincia di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, vigendo per essi il sistema tavolare di registrazione, non grava sull'ufficio l'obbligo di trascrizione; pertanto, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria non sono dovuti.
Variazioni delle imposte ipotecaria e catastale
ipotecaria catastale minima/fissa (lire) minima/fissa (euro)
dal 01/01/70 0.80% 0.20% 2.000
dal 17/03/76 0.80% 0.20% 5.000
dal 26/05/78 1.60% 0.40% 20.000
dal 29/12/82 1.60% 0.40% 50.000
dal 02/10/89 1.60% 0.40% 100.000
dal 22/05/93 1.60% 0.40% 150.000
dal 01/01/96 2% 1% 150.000
dal 20/06/96 2% 1% 250.000 129.11
dal 02/02/05 2% 1% 168.00
Alfredo Carnevale
pubblicato il 18/07/2005
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