tratto da https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-ante-67-sanzione-alternativa-interviene-palazzo-spada-27831
"ha confermato una giurisprudenza pacifica su questo argomento, per la quale l’art. 34 è applicabile solo agli abusi meno gravi riferibili all'ipotesi della parziale difformità dal titolo abilitativo ( in ragione del minor pregiudizio causato all'interesse urbanistico) e dell'annullamento del permesso di costruire ( in ragione della tutela dell'affidamento che il privato ha posto nel titolo edilizio a suo tempo rilasciato e, poi, fatto oggetto di autotutela e della circostanza che l'opera è stata costruita comunque sulla base di un provvedimento abilitativo).
Viceversa, con riferimento alle ipotesi di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, la sanzione della demolizione e della riduzione in pristino rimane l’unica applicabile, quale strumento per garantire l'equilibrio urbanistico violato."