sabato 20 febbraio 2021

regione Lazio “ISTITUZIONE DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI” IN ATTUAZIONE DELL’ART.186-BIS DEL D.LGS 191/2009 COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART 13 COMMA 2 DELLA LEGGE 14/2002

 tratto da https://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettaglio.aspx?id=226&fbclid=IwAR3SF_o38eOMj-JUWSD_SHp_vS1w4AvXiwpxVsbpl484qIUSDNCrVzEpb2w

<nel Piano Rifiuti Regionale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 14 del 18 Gennaio 2012, a pagina 131, alla nota a piè di pagina n. 26 si rileva che:”Con disposizione di Legge successiva, ed entro i termini previsti, la Regione Lazio provvederà nell’attribuire le funzioni già esercitata dalle autorità di cui all’art.202 del D.Lgs 152/06”>

"in base all'articolo 199 comma 3 lettera f) del D.Lgs 152 del 2006 così come aggiornato dal Decreto Legislativo 205 del 2010 con il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti si delimitano le aree degli Ambiti Territoriali Ottimali sul territorio regionale nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 comma 1 lettera m) del medesimo decreto. L’articolo 200 del Decreto Legislativo 152/2006 organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, definendone gli scopi della loro definizione, le modalità di individuazione, principi e criteri: superamento della frammentazione delle gestioni, adeguate dimensioni gestionali sulla base di parametri fisici demografici tecnici, valorizzazione di esigenze comuni. L'ex articolo 201 del D.Lgs 152/2006, al fine di organizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, demandava alle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi enti locali costituiranno le Autorità d'ambito alle quali era demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Inoltre, l’ex art. 201 definiva la personalità giuridica delle Autorità d’ambito, la loro struttura e le loro funzioni. Con entrata in vigore dell’art.186 bis della Legge 191/2009 viene abrogato l’art. 201 del D.Lgs 152/2006 con la conseguente soppressione entro il 2010 delle Autorità d’ambito, revoca della competenza degli enti locali di costituire le Autorità d’ambito e delegando alla Regioni l’attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attraverso l'emanazione di un’apposita Legge Regionale entro un anno dell’entrata in vigore della L.191/2009 (termine poi posticipato perentoriamente al 31/12/2011). Analizzando la Legge Regionale n. 27 datata 9 Luglio 1998, la quale disciplina la gestione dei rifiuti, è evidente che le norme sulle competenze dei vari enti sono ormai superate dagli impianti normativi sovraordinati precitati. Infatti, all’art. 5 “Funzioni amministrative delle Province” soltanto alcune funzioni corrispondono a quelle delle Autorità d’ambito così come prevedeva ex art. 201 del D.Lgs 152/2006, mentre l’analisi dell’art. 12 “Modalità di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali” evidenzia come altre funzioni delle Autorità d'ambito, come da ex art.201 del D.Lgs 152/06, siano delegate alla Conferenza dei Sindaci o alle Province sulla base della sottoscrizione di una “convenzione di cooperazione” fra i Comuni da stipularsi entro 90 giorni dalla pubblicazione dei Piani Provinciali. Alla data odierna, così come riportato anche nella proposta di Delibera consiliare n. 40 “Approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti 2019/2025” che è in procinto di essere discussa dal Consiglio regionale del Lazio, solo la Provincia di Latina ha approvato il Piano Provinciale dei rifiuti con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 11/04/2018, recante “Schema di proposta di Piano Provinciale dei rifiuti ai sensi della D.C.R . Lazio n. 14 del 18/01/2012”, tutte le altre Province sono manchevoli del Piano Provinciale così come previsto dall’art.11 della L.R. 27/98 da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti. Il Piano Rifiuti vigente approvato con Delibere di Consiglio 14/2012 definisce le aree degli ATO su base provinciale, costituendone così 5 ATO: Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. Tale scelta è stata ereditata dal Piano Rifiuti approvato con D.C.R. 112/2002 ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 22/97 (abrogato dall’art. 264 del D.Lgs 152/06): “Salvo diversa disposizione stabilita con Legge Regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province…”

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