giovedì 2 gennaio 2020

a proposito della ristrutturazione degli immobili della detrazione Irpef e del bonus facciate. Il bonus facciate sembra escluda i fabbricati in zona agricola, artigianali, industriali

si consiglia sempre di consultare la disposizione nella gazzetta ufficiale in quanto ci potrebbero essere state delle modifiche nel testo.
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/legge-bilancio-2020-misure-tributarie-pillole

comma 175 Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili
Prorogate di un anno, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati

commi da 219
a 224 Bonus facciate
Introdotta una detrazione del 90% per le spese del 2020 relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B ex Dm 1444/1968 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e quelli della tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica

Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967.

art. 2. Zone territoriali omogenee
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

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