lunedì 16 dicembre 2019

pagamento plus valore vendita aree Rivalutazione terreni edificabili: proroga al 2020 con imposta maggiorata

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/11/EDILIZIA/22790/Rivalutazione-terreni-edificabili-proroga-al-2020-con-imposta-maggiorata

Il nuovo disegno di legge dei bilancio, che inizia oggi il suo iter all'interno del Parlamento, conferma (fino a prova contraria) l'agevolazione, prevista per la prima volta nel 2002 con la Legge del 28/12/2001, n. 448 e prorogata di anno in anno, per la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili al fine di ridurre l’eventuale plusvalenza in caso di cessione dello stesso.
Con l'art. 89, commi 1 e 2 del ddl di bilancio viene, infatti, prevista una nuova finestra temporale dall'1 gennaio a 30 giugno 2020 in cui per i terreni edificabili e con destinazione agricola può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che a tale valore di stima si applichi un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che per il 2020 dovrebbe essere pari all'11%.
In questo modo, effettuata la rivalutazione, in caso di cessione del terreno ad un prezzo superiore, si assumerà come costo di acquisto quello della rivalutazione (incrementato delle spese sostenute per la perizia giurata) che verrà utilizzato per la tassazione delle eventuali plus valenze.

Condizioni di ammissibilità

Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che:
  • il terreno sia in possesso alla data dell'1 gennaio 2020;
  • la perizia di stima sia effettuata entro il 30 giugno 2020;
  • il versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato in un'unica soluzione entro l'1 luglio 2020 oppure in 3 rate annuale di pari importo (la prima entro l'1 luglio 2020, la seconda entro il 30 giugno 2021 e la terza entro il 30 giugno 2022; alla seconda e terza rata vanno aggiunti gli interessi del 3% annuo).

Chi può effettuare la perizia di stima?

Come previsto all'art. 7, comma 1 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 la perizia giurata di stima può essere redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 47/E del 24 ottobre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rideterminazione del valore dei terreni. In particolare:
  • le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai;
  • è necessario che la redazione e il giuramento della perizia siano antecedenti alla cessione del bene, in quanto al fine della determinazione della plusvalenza il valore periziato deve essere indicato nell’atto di cessione dello stesso;
  • il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata;
  • l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR;
  • coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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