lunedì 25 marzo 2013

sentenze TAR silenzio assenso permesso a costruire

Permesso di costruire con silenzio assenso, a che punto siamo La sintesi Ance sulle pronunce dei Tar chiamati a dirimere le controversie sul rilascio dei titoli abilitativi di Paola Mammarella 25/03/2013 - Il rilascio del permesso di costruire con silenzio assenso, introdotto col DL 70/2011 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2011/70/semestre-europeo-prime-disposizioni-urgenti-per-l-economia-(dl-sviluppo)_11911.html) è un principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio e prevale sulle norme regionali. È questa la sintesi tracciata dall’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, che ha studiato le pronunce dei Tar Regionali sull’argomento. Dalle sentenze esaminate emerge un comune denominatore: le Amministrazioni locali devono attenersi alla norma nazionale, soprattutto quando questa è stata adottata prima della conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Le pronunce dei tribunali Il Tar Lombardia ha affermato che il nuovo metodo per il rilascio del permesso di costruire rientra fra i procedimenti di formazione tacita degli atti autorizzativi, rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale nella materia del governo del territorio e di conseguenza prevale sulle norme regionali di dettaglio. Analogamente, il Tar Piemonte sostiene che il silenzio-assenso può essere rimosso solo mediante l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte del Comune. Il Tar Lazio ha inoltre sottolineato il principio in base al quale le modifiche normative devono essere tenute in considerazione se entrano in vigore prima che venga richiesto il titolo abilitativo o che si concluda il procedimento per il suo rilascio. L’evoluzione della normativa Ricordiamo che prima dell’approvazione del Dl Sviluppo 70/2011, la mancata risposta del Comune si traduceva in silenzio rifiuto, che poteva essere impugnato entro 60 giorni davanti al Tar. Per tutelare i privati dall’inerzia della Pubblica Amministrazione e dai tempi della giustizia, il Dl Sviluppo ha stabilito che, in mancanza di vincoli ambientali, se l’Amministrazione non rilascia un provvedimento espresso e se vengono rispettate le previsioni di legge si forma il silenzio assenso. Resta comunque fermo il diritto di autotutela della Pubblica Amministrazione, che può annullare il permesso di costruire. In base al nuovo DL Sviluppo 83/2012 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2012/83/misure-urgenti-per-la-crescita-del-paese-(dl-sviluppo)_12509.html), se un immobile è sottoposto a un vincolo tutelato da un ente diverso dal Comune, lo Sportello Unico deve acquisire l’atto di assenso in Conferenza di Servizi. Nel caso in cui l’esito non sia favorevole si crea il silenzio rifiuto. Un tentativo di cambiamento è arrivato col pacchetto semplificazioni (vedere http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2012/pacchetto-semplificazione_13123.html) dello scorso novembre, rimasto in sospeso per la crisi di Governo. Oltre a superare la distinzione tra immobili vincolati tutelati dal Comune e quelli tutelati da un ente diverso, il provvedimento si basava sul presupposto che il silenzio rifiuto non avesse valore di provvedimento di diniego e che dovesse quindi essere eliminato. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/03/normativa/permesso-di-costruire-con-silenzio-assenso-a-che-punto-siamo_32559_15.html

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