Decreto Ministero dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010
Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici
Gazzetta Ufficiale del 12/02/2010, n. 35
Sulla Gazzetta i nuovi valori di trasmittanza di finestre, porte e vetrine dall'1 gennaio 201015/02/2010 - Sulla Gazzetta ufficiale n. 35 del 12 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010 recante "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici.".
Il decreto varia i coefficienti di trasmittanza termica per le chiusure comprensive di infissi che danno diritto a richiedere le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di sostituzione.
Il nuovo decreto contiene alcune sensibili variazioni dei valori della trasmittanza nelle varie zone climatiche, rispetto a quelli previsti nel D.M. 11 marzo 2008 che avrebbe dovuto sostituire dall'1/1/2010 i valori fissati sino al 31/12/2009 dal Dlgs n. 192/2005.
Riportiamo, qui di seguito una tabella in cui sono raffrontati i limiti di trasmittanza, per le 6 zone climatiche, contenuti nel DM 11/03/2008 con quelli del nuovo decreto.
Zona climatica Limiti DM 11/03/2009 Limiti nuovo DM
A 3,9 3,7
B 2,6 2,4
C 2,1 2,1
D 2,0 2,0
E 1,6 1,8
F 1,4 1,6
Con il nuovo decreto il valore limite massimo U per la zona climatica E viene portato a 1,8 W/m2K; quello della zona climatica F da 1,4 passa a 1,6 W/m2K. Un piccolo aumento di 0,2 W/m2K che dà un po' di respiro all'industria dell'involucro. Il decreto mantiene invariati i valori U per le zone climatiche C e D mentre abbassa i valori U per le zone A e B portandoli rispettivamente a 3,7 W/m2K e a 2,4 W/m2K rendendo definitivamente obbligatorio l'impiego di serramenti a prestazioni termiche avanzate su tutto il territorio nazionale.
Accedi al Focus Detrazioni 55% e leggi tutto sull'argomento.
A cura di Ilenia Cicirello
http://www.lavoripubblici.it/news/2010/02/energia/sulla-gazzetta-i-nuovi-valori-di-trasmittanza-di-finestre-porte-e-vetrine-dall-1-gennaio-2010/
sabato 20 febbraio 2010
Slitta a gennaio 2011 l’obbligo di rinnovabili nei nuovi edifici
Il Milleproroghe proroga di un anno la norma introdotta dalla Finanziaria 2008
di Rossella CalabreseLetto 312 volte vota Risultato 1 voti 19/02/2010 - I Comuni avranno un altro hanno di tempo per inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW. Il ddl di conversione del DL 194/2009 Milleproroghe approvato dal Senato sposta, infatti, dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 la scadenza entro la quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi avrebbero dovuto imporre, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
La norma è stata introdotta dalla Finanziaria 2008, che ne fissava la scadenza per i Comuni al 1° gennaio 2009 (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2010/02/normativa/slitta-a-gennaio-2011-l-obbligo-di-rinnovabili-nei-nuovi-edifici_17870_15.html); successivamente, la L. 14/2009, di conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe” l’ha differita al 1° gennaio 2010 (leggi tutto).
Ora, probabilmente perché i Comuni tardano a mettersi in regola, la scadenza è stata ulteriormente prorogata al1° gennaio 2011.
La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2010/02/normativa/slitta-a-gennaio-2011-l-obbligo-di-rinnovabili-nei-nuovi-edifici_17870_15.html
Normativa sull'argomento
Bozza non ancora in vigore 19/01/ 2010 n. S. 1955
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Decreto Legge 30/12/ 2009 n. 194
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Legge dello Stato 27/02/ 2009 n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (Suppl. Ordinario n.28)
Legge dello Stato 24/12/ 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Suppl. Ordinario n.285)
di Rossella CalabreseLetto 312 volte vota Risultato 1 voti 19/02/2010 - I Comuni avranno un altro hanno di tempo per inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW. Il ddl di conversione del DL 194/2009 Milleproroghe approvato dal Senato sposta, infatti, dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 la scadenza entro la quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi avrebbero dovuto imporre, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
La norma è stata introdotta dalla Finanziaria 2008, che ne fissava la scadenza per i Comuni al 1° gennaio 2009 (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2010/02/normativa/slitta-a-gennaio-2011-l-obbligo-di-rinnovabili-nei-nuovi-edifici_17870_15.html); successivamente, la L. 14/2009, di conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe” l’ha differita al 1° gennaio 2010 (leggi tutto).
Ora, probabilmente perché i Comuni tardano a mettersi in regola, la scadenza è stata ulteriormente prorogata al1° gennaio 2011.
La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2010/02/normativa/slitta-a-gennaio-2011-l-obbligo-di-rinnovabili-nei-nuovi-edifici_17870_15.html
Normativa sull'argomento
Bozza non ancora in vigore 19/01/ 2010 n. S. 1955
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Decreto Legge 30/12/ 2009 n. 194
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Legge dello Stato 27/02/ 2009 n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (Suppl. Ordinario n.28)
Legge dello Stato 24/12/ 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Suppl. Ordinario n.285)
mercoledì 17 febbraio 2010
i geometri e la progettazione architettonica
I geometri potranno occuparsi di progettazione architettonica
La proposta presentata al Senato. Ma contro il disegno di legge si scatenano le proteste di architetti e ingegneri
di Rossella Calabrese
17/02/2010 - I geometri, i geometri laureati, i periti industriali specializzati in edilizia e i periti industriali laureati potranno occuparsi di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico, ristrutturazioni. Le loro competenze saranno limitate agli edifici fino a 5000 metri cubi, fino a tre piani fuori terra in zona non sismica e fino a due piani fuori terra in zona sismica.
È quanto propone il disegno di legge n. 1865 “Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23”. La prima firmataria dell’iniziativa legislativa è la senatrice arch. Simona Vicari (PdL).
Oltre a progetto architettonico e strutturale, collaudo statico e ristrutturazioni, saranno di competenza di geometri e periti:
- i calcoli statici, esclusi quelli di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato;
- la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo amministrativo delle nuove costruzioni, l’ampliamento, la sopraelevazione, il recupero edilizio, il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici.
Geometri e periti potranno eseguire la progettazione architettonica ed il collaudo amministrativo anche di edifici superiori a 5000 mc e a prescindere dalla sismicità, se i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da un altro tecnico abilitato. Allo stesso modo potranno eseguire, su qualsiasi edificio, interventi igienico-sanitari e funzionali, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato.
Le competenze di geometri e periti verranno estese anche all'urbanistica: potranno infatti redigere piani di lottizzazione, entro il limite di superficie di un ettaro, e piani di recupero di edifici, entro i predetti limiti di cubatura e numeri di piani.
E ancora, potranno occuparsi di direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, estimo e amministrazione di condomini. Restano ferme le altre competenze professionali di geometri e dei periti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, valutazione d’impatto ambientale, inquinamento acustico, rendimento energetico degli edifici.
Fondamentale è la norma transitoria che prevede che ai geometri e ai periti sia riconosciuta la competenza in edilizia - entro i predetti limiti (definiti dall’articolo 2) - solo dopo aver frequentato con profitto un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
La frequenza del corso sul rendimento energetico è richiesta anche ai geometri e ai periti industriali specializzati in edilizia e iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 10 anni, con la differenza che la competenza in edilizia che viene riconosciuta è soggetta ai limiti definiti dal comma 1 dell’articolo 2 (solo cubatura e numeri di piani).
I geometri e i periti industriali specializzati in edilizia ma iscritti all’albo da meno di 10 anni possono acquisire le stesse competenze dei colleghi più anziani ma solo dopo aver frequentato un corso sul rendimento energetico nell’edilizia, un corso sulle costruzioni in zona sismica e un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d’impatto ambientale.
L’ultimo articolo dispone che il periodo di pratica professionale duri due anni e sia retribuito con almeno 5.000 euro annui. Gli iscritti ai registri dei praticanti, per poter sostenere l’esame di abilitazione professionale, devono frequentare un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
La presentazione in Senato del ddl ha scatenato le proteste degli architetti.
Il GiArch, Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani, ha avviato una campagna di informazione finalizzata al ritiro del disegno di legge che - spiega in una nota – “si limita a specificare unicamente le competenze di due categorie professionali, lasciando irrisolte le questioni inerenti agli altri professionisti che operano nei processi edilizi (architetti, ingegneri civili, periti agrari, periti ed ingegneri elettrotecnici, impiantisti, conservatori, pianificatori, paesaggisti, etc.). Rafforza il ruolo e amplia le competenze di due categorie che talvolta non hanno le competenze necessarie in alcuni campi per la limitata formazione acquisita”.
Secondo il Movimento "Amate l’architettura", “i Geometri hanno utilizzato un architetto, la Senatrice Simona Vicari di Palermo, per presentare un disegno di Legge che spazza via definitivamente dall’Italia l’Architettura e gli architetti”. E aggiunge: “se passa per legge l’idea che il ‘progetto architettonico’ lo si può delegare ad un qualsiasi diplomato, l’Architettura non ha più valore”. Il Movimento, insieme con l’Associazione Spazi Contemporanei di Catania, ha lanciato una petizione contro il ddl 1865.
La protesta è anche su Facebook, dove è nato il gruppo “NOI diciamo NO al DDL 1865 presentato in Senato dalla Senatrice Simona Vicari”. Secondo la Federazione nazionale degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, promotrice del gruppo, “sarebbe un passo legislativo gravissimo che getterebbe nel baratro più profondo la qualità e la nostra professione conquistata con tanta fatica e sacrificio, oltre che l’ultimo schiaffo alla nostra dignità professionale”.
Dal suo blog Simona Vicari ha risposto alle preoccupazioni degli architetti e degli ingegneri, precisando che il ddl “ha la presunzione di voler far luce su tutti quegli aspetti normativi che da troppo tempo oramai restavano sepolti nel cono d’ombra di regolamenti divenuti obsoleti. Fissa dei criteri specifici, non limita il campo di operatività di alcuno, semmai riduce la portata di eventuali invasioni di campo da parte di categorie professionali contigue”.
Il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione Lavori pubblici del Senato il 22 dicembre 2009 ma non ha ancora iniziato l’iter approvativo.
(riproduzione riservata) www.edilportale.com
La proposta presentata al Senato. Ma contro il disegno di legge si scatenano le proteste di architetti e ingegneri
di Rossella Calabrese
17/02/2010 - I geometri, i geometri laureati, i periti industriali specializzati in edilizia e i periti industriali laureati potranno occuparsi di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico, ristrutturazioni. Le loro competenze saranno limitate agli edifici fino a 5000 metri cubi, fino a tre piani fuori terra in zona non sismica e fino a due piani fuori terra in zona sismica.
È quanto propone il disegno di legge n. 1865 “Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23”. La prima firmataria dell’iniziativa legislativa è la senatrice arch. Simona Vicari (PdL).
Oltre a progetto architettonico e strutturale, collaudo statico e ristrutturazioni, saranno di competenza di geometri e periti:
- i calcoli statici, esclusi quelli di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato;
- la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo amministrativo delle nuove costruzioni, l’ampliamento, la sopraelevazione, il recupero edilizio, il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici.
Geometri e periti potranno eseguire la progettazione architettonica ed il collaudo amministrativo anche di edifici superiori a 5000 mc e a prescindere dalla sismicità, se i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da un altro tecnico abilitato. Allo stesso modo potranno eseguire, su qualsiasi edificio, interventi igienico-sanitari e funzionali, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato.
Le competenze di geometri e periti verranno estese anche all'urbanistica: potranno infatti redigere piani di lottizzazione, entro il limite di superficie di un ettaro, e piani di recupero di edifici, entro i predetti limiti di cubatura e numeri di piani.
E ancora, potranno occuparsi di direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, estimo e amministrazione di condomini. Restano ferme le altre competenze professionali di geometri e dei periti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, valutazione d’impatto ambientale, inquinamento acustico, rendimento energetico degli edifici.
Fondamentale è la norma transitoria che prevede che ai geometri e ai periti sia riconosciuta la competenza in edilizia - entro i predetti limiti (definiti dall’articolo 2) - solo dopo aver frequentato con profitto un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
La frequenza del corso sul rendimento energetico è richiesta anche ai geometri e ai periti industriali specializzati in edilizia e iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 10 anni, con la differenza che la competenza in edilizia che viene riconosciuta è soggetta ai limiti definiti dal comma 1 dell’articolo 2 (solo cubatura e numeri di piani).
I geometri e i periti industriali specializzati in edilizia ma iscritti all’albo da meno di 10 anni possono acquisire le stesse competenze dei colleghi più anziani ma solo dopo aver frequentato un corso sul rendimento energetico nell’edilizia, un corso sulle costruzioni in zona sismica e un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d’impatto ambientale.
L’ultimo articolo dispone che il periodo di pratica professionale duri due anni e sia retribuito con almeno 5.000 euro annui. Gli iscritti ai registri dei praticanti, per poter sostenere l’esame di abilitazione professionale, devono frequentare un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
La presentazione in Senato del ddl ha scatenato le proteste degli architetti.
Il GiArch, Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani, ha avviato una campagna di informazione finalizzata al ritiro del disegno di legge che - spiega in una nota – “si limita a specificare unicamente le competenze di due categorie professionali, lasciando irrisolte le questioni inerenti agli altri professionisti che operano nei processi edilizi (architetti, ingegneri civili, periti agrari, periti ed ingegneri elettrotecnici, impiantisti, conservatori, pianificatori, paesaggisti, etc.). Rafforza il ruolo e amplia le competenze di due categorie che talvolta non hanno le competenze necessarie in alcuni campi per la limitata formazione acquisita”.
Secondo il Movimento "Amate l’architettura", “i Geometri hanno utilizzato un architetto, la Senatrice Simona Vicari di Palermo, per presentare un disegno di Legge che spazza via definitivamente dall’Italia l’Architettura e gli architetti”. E aggiunge: “se passa per legge l’idea che il ‘progetto architettonico’ lo si può delegare ad un qualsiasi diplomato, l’Architettura non ha più valore”. Il Movimento, insieme con l’Associazione Spazi Contemporanei di Catania, ha lanciato una petizione contro il ddl 1865.
La protesta è anche su Facebook, dove è nato il gruppo “NOI diciamo NO al DDL 1865 presentato in Senato dalla Senatrice Simona Vicari”. Secondo la Federazione nazionale degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, promotrice del gruppo, “sarebbe un passo legislativo gravissimo che getterebbe nel baratro più profondo la qualità e la nostra professione conquistata con tanta fatica e sacrificio, oltre che l’ultimo schiaffo alla nostra dignità professionale”.
Dal suo blog Simona Vicari ha risposto alle preoccupazioni degli architetti e degli ingegneri, precisando che il ddl “ha la presunzione di voler far luce su tutti quegli aspetti normativi che da troppo tempo oramai restavano sepolti nel cono d’ombra di regolamenti divenuti obsoleti. Fissa dei criteri specifici, non limita il campo di operatività di alcuno, semmai riduce la portata di eventuali invasioni di campo da parte di categorie professionali contigue”.
Il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione Lavori pubblici del Senato il 22 dicembre 2009 ma non ha ancora iniziato l’iter approvativo.
(riproduzione riservata) www.edilportale.com
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