venerdì 6 marzo 2009

Certificazione energetica, ok alle norme attuative del 192/2005

Certificazione energetica, ok alle norme attuative del 192/2005
Con più di tre anni di ritardo arrivano i metodi di calcolo e i requisiti minimi
di Rossella Calabrese
06/03/2009 - E' stato approvato oggi, dal Consiglio dei Ministri, il Dpr che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione delle lettere a) e b) dell’articolo 4 comma 1 del Dlgs 192/2005.(http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=8988)

"Le disposizioni - si legge nel comunicato stampa del Governo - danno attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l’applicazione immediata."

“Con questo provvedimento - ha dichiarato il ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola - rendiamo concrete le possibilità di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l’isolamento termico del proprio edificio. Positivo anche l’effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte le imprese italiane del comparto delle costruzioni. Si potenzia, in tal modo, l’efficacia degli incentivi fiscali che, già nel primo anno di operatività, hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono quasi raddoppiati nel corso del 2008.”

“Dopo un vuoto legislativo di alcuni anni, stiamo completando – ha continuato il ministro – l’iter iniziato nel 2005, quando abbiamo recepito la direttiva europea 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia. Presto porteremo in Consiglio dei ministri gli altri provvedimenti del “pacchetto”, che riguardano le linee guida per la certificazione energetica degli edifici ed i requisiti dei soggetti chiamati a effettuare la certificazione energetica degli edifici.”

Quello approvato stamattina è infatti uno dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare entro il 6 febbraio 2006, per completare l’attuazione dei Dlgs 192/2005 e 311/2006http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=9986) (. Le norme attuative, infatti, sono costituite da tre decreti: un DPR in attuazione delle lettere a), b) e uno in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005, e un Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005.

Il DPR attuativo della lettera c) definisce i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica, mentre il Decreto interministeriale definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=11184&IDCAT=27 ).


L’ultimo step dell’iter approvativo dei decreti attuativi risale a circa un anno fa: il 20 marzo 2008, infatti, la Conferenza Unificata aveva espresso un parere favorevole sui provvedimenti; il DM attendeva solo la firma dei Ministri competenti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre per i due DPR era necessaria l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/03/26/risparmio-energetico/certificazione-energetica-ok-delle-regioni-alle-linee-guida_11472_27.html ). Pochi giorni dopo, la caduta del Governo Prodi determinava una battuta d’arresto dell’iter di approvazione, che è ripreso solo nelle ultime settimane.

Ricordiamo che i Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, sono applicabili solo alle Regioni ancora sprovviste di proprie norme, per effetto della clausola di cedevolezza che prevede che le norme statali sono sostituite dalle norme regionali, ove adottate. In questi anni, le Regioni stanno legiferando in materia di certificazione energetica degli edifici: accanto alle prime esperienze (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=10141&IDCAT=27 ), quasi tutte le Regioni hanno ormai una propria normativa (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/04/18/risparmio-energetico/certificazione-energetica-focus-sulle-norme-regionali_11639_27.html ).

Segnaliamo, infine, che qualche mese fa l’art. 35 della legge 133/2008 (http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=10611)ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato energetico all’atto di compravendita degli immobili e al contratto di locazione, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=13779&IDCAT=15 ).

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