DELIBERA DI GIUNTA
38
26/02/2009
INDIRIZZI INTERPRETATIVI SULLA LEGGE REGIONALE N. 38/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI: MODIFICA ALLA DELIBERA G.M. 83 DEL 31/5/2007.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che dopo la emanazione della Legge Regionale n. 38 del 22.12.1999, e delle successive modificazioni (LR 16.04.2002 n. 8), la stessa Regione Lazio ha ritenuto necessario e opportuno emettere e diramare una serie di pareri, risposte a quesiti diretti, circolari interpretative, anche alla luce delle richieste in tal senso che provenivano alla medesima Regione, da parte degli Enti chiamati ad applicare la normativa regionale sopra richiamata. In particolare ci si riferisce a:
1. Nota Dipartimento Regionale del Territorio del 08.03.2006, indirizzata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio, contenente risposta a quesito posto dalla medesima soprintendenza;
2. Parere in merito alla legittimazione dell’affittuario imprenditore agricolo ad ottenere il Rilascio del permesso costruire emesso in data 30.10.2006 dal Dipartimento Regionale del Territorio, ed indirizzato al Comune di Sabaudia;
3. Circolare interpretativa dell’art. 57 della LR 22.12.1999 n. 38 (Norme sul governo del Territorio), così come modificata dalla LR 16.04.2002 n. 8, indirizzata a tutti i comuni della Regione Lazio e datata 29.01.2007.
Rilevato che dai suddetti pareri, risposte a quesiti e circolari emerge quanto segue:
a) I Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) di cui all’art. 57 della LR 38/99 e successive modificazioni, non hanno alcun attitudine a legittimare opere già realizzate in violazione di prescrizioni urbanistiche o paesaggistiche. Gli eventuali Piani presentati in tali termini devono essere rigettati senza neppure essere esaminati nei contenuti. Non è, pertanto, possibile procedere a sanatorie ex art. 13 Legge 47/85 (ora art. 36 DPR 380/01) utilizzando le possibilità derogatorie giustificate da un Piano di Utilizzazione Aziendale;
b) Per quanto attiene alla possibilità da parte di un affittuario di ottenere il rilascio di un titolo abilitativi alla esecuzione di attività edilizia (Permesso a costruire), è da ritenere che, avuto riguardo alla volontà negoziale espressa dalle parti, all’indirizzo della giurisprudenza ed alla disciplina dei contratti agrari, l’affittuario sia legittimato, sussistendo tutte le altre condizioni di Legge, ad ottenere il rilascio del titolo concessorio richiesto. Inoltre, avuto riguardo al fatto che l’art. 57, comma 1, della LR 38/99 non collega la presentazione del PUA al requisito della proprietà, si ritiene che il piano possa essere presentato da tutti i soggetti aventi la legittima disponibilità delle aree interessate.
c) Il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) di cui all’art. 57 della LR n. 38/99 e succ. mod. ed integr., configura una quadro programmatico – i cui contenuti sono definiti nel terzo comma del citato art. 57 – che si obiettivizza nella elaborazione di misure ed interventi preordinati allo sviluppo di un’azienda agricola (e quindi ad ottimizzarne la convenienza economica), che. Fra l’altro, comportano la necessità di derogare sia alle prescrizioni relative al lotto minimo (concernenti – è bene avvertire – esclusivamente le strutture a scopo abitativo) ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all’articolo 55 (art. 57, comma1).
Qualora gli interventi previsti nel PUA comportino una deroga ai parametri configurati dalle disposizioni legislative, la necessità di tale deroga non può che essere strettamente correlata alla valutazione che, diversamente, gli obiettivi programmati al fine di consentire il potenziamento aziendale non potrebbero essere raggiunti, con ciò vanificando le ragioni medesime per cui il PUA viene prospettato.
Cosicché il PUA non può costituire uno strumento surrettizio e strumentale per conseguire una facile evasione della norma generale (di cui al predetto art. 55 LR n. 38/99) relativa alla superficie del lotto minimo, al dimensionamento degli annessi agricoli nonché alla contiguità dei lotti asservibili ai fini del raggiungimento del lotto minimo medesimo; al contrario, la discrezionalità dell’organo comunale, connessa all’approvazione di un PUA comportante siffatte deroghe, deve essere calibrata sulla stretta necessità delle medesime e quindi sulle oggettive esigenze dell’azienda, nel cui soddisfacimento lo strumento del PUA disciplinato dall’art. 57 della LR n. 38/99 trova la sua ragion d’essere. Sussiste, infatti, un rapporto di intima complementarietà fra deroghe alle prescrizioni di cui all’art. 55 della LR n. 38/99 e esigenze aziendali, nel senso che le prime sono funzionali (in termini di sviluppo economico) alle seconde, e queste sono funzionali (in termini di legittimazione) delle prime.
d) La figura istituzionale avente titolo all’approvazione del PUA, è da individuarsi nel Consiglio Comunale. L’approvazione di cui trattasi, in quanto implicante esercizio di discrezionalità non solo tecnica, bensì estesa a scelte e valutazioni in ordine all’assetto urbanistico di una porzione del territorio rurale, in deroga ai criteri configurati in via generale dalla legge regionale, comporta che la relativa competenza debba essere attribuita all’organo di governo dell’Ente locale, ed in specie al consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo in generale, e nella materia urbanistica in particolare.
e) La nozione di imprenditore agricolo, i requisiti che questi deve possedere, le attività ricomprese fra quelle esercitabili da un imprenditore agricolo (ivi comprese quelle che, pur non avendo un contenuto propriamente agricolo, acquistano tale caratteristica quando siano esercitate in connessione con una delle attività agricole fondamentali: coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali), sono specificate nell’articolo 2135 del codice Civile (commi da 1 a 3), come modificato dall’art. 1 del D.L.vo n. 228/2001.
Rilevato che l’amministrazione Comunale con Deliberazione Giunta Municipale n. 83 del 31.05.2007, ha ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare gli “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni”, già discusse in seno alla Commissione Urbanistica Comunale del 21.05.2007;
Considerato che nel documento “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni” di cui sopra, alla pagina 6, laddove ci si riferisce alle Richieste di realizzazione di strutture adibite ad annessi agricoli, è stato, erroneamente riportato quanto segue:
- richiesta di realizzazione di strutture adibite ad annessi agricoli:
- lotto minimo sino alla approvazione, da parte della Regione Lazio, della Individuazione sottozone a diversa vocazione e suscettività produttiva operata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2004: mq 30.000; eventuali richieste di deroghe non possono riguardare lotti (lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà) inferiori a mq 20.000 (Zona E1 ed E2 del vigente PRG) e mq 10.000 (Zona E3 del vigente PRG);
quando, diversamente, si sarebbe dovuto indicare:
- lotto minimo sino alla approvazione, da parte della Regione Lazio, della Individuazione sottozone a diversa vocazione e suscettività produttiva operata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2004: quanto previsto dalle norme tecniche del vigente PRG e cioè lotto minimo inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà) non inferiore a mq 20.000 (Zona E1 ed E2 del vigente PRG) e mq 10.000 (Zona E3 del vigente PRG);
Rilevato altresì che la individuazione del lotto minimo per strutture adibite ad annessi agricoli, contenuta nel richiamato documento “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni” è palesemente da intendersi come refuso di stampa errato atteso che la stessa individuazione è stata utilizzata per le strutture a scopo abitativo;
Ravvisata la necessità di dover eliminare l’incongruenza e l’errore sopra specificato;
Vista la propria Deliberazione n. 83 del 31.05.2007;
Vista la LR 38/1999 e successive modificazioni;
Visto il D. L.vo 267/2000;
DELIBERA
1) di apportare, per le motivazioni in premessa, le necessarie modifiche al documento denominato “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni”, variando quanto indicato alla pagina 6 dello stesso documento, relativamente al lotto minimo previsto per le Richieste di realizzazione di strutture adibite ad annessi agricoli;
2) di prendere atto che le modifiche di cui al punto precedente sono contenute nell’allegato alla presente avente ad oggetto “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni” Modifiche alla Deliberazione n 83 del 31.05.2007, che sostituisce integralmente l’allegato alla propria citata precedente Deliberazione n. 83 del 31.05.2007;
3) di prendere altresì atto che le modifiche di cui sopra sono solamente relative alla correzione di una errata indicazione nel documento già oggetto di approvazione da parte della Commissione urbanistica del 21.05.2007 e della Giunta Municipale del 31.05.2007 atto n. 83;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134), Comma 4), del D.Lgs. 267/2000;
sabato 21 marzo 2009
venerdì 6 marzo 2009
Certificazione energetica, ok alle norme attuative del 192/2005
Certificazione energetica, ok alle norme attuative del 192/2005
Con più di tre anni di ritardo arrivano i metodi di calcolo e i requisiti minimi
di Rossella Calabrese
06/03/2009 - E' stato approvato oggi, dal Consiglio dei Ministri, il Dpr che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione delle lettere a) e b) dell’articolo 4 comma 1 del Dlgs 192/2005.(http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=8988)
"Le disposizioni - si legge nel comunicato stampa del Governo - danno attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l’applicazione immediata."
“Con questo provvedimento - ha dichiarato il ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola - rendiamo concrete le possibilità di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l’isolamento termico del proprio edificio. Positivo anche l’effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte le imprese italiane del comparto delle costruzioni. Si potenzia, in tal modo, l’efficacia degli incentivi fiscali che, già nel primo anno di operatività, hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono quasi raddoppiati nel corso del 2008.”
“Dopo un vuoto legislativo di alcuni anni, stiamo completando – ha continuato il ministro – l’iter iniziato nel 2005, quando abbiamo recepito la direttiva europea 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia. Presto porteremo in Consiglio dei ministri gli altri provvedimenti del “pacchetto”, che riguardano le linee guida per la certificazione energetica degli edifici ed i requisiti dei soggetti chiamati a effettuare la certificazione energetica degli edifici.”
Quello approvato stamattina è infatti uno dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare entro il 6 febbraio 2006, per completare l’attuazione dei Dlgs 192/2005 e 311/2006http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=9986) (. Le norme attuative, infatti, sono costituite da tre decreti: un DPR in attuazione delle lettere a), b) e uno in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005, e un Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005.
Il DPR attuativo della lettera c) definisce i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica, mentre il Decreto interministeriale definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=11184&IDCAT=27 ).
L’ultimo step dell’iter approvativo dei decreti attuativi risale a circa un anno fa: il 20 marzo 2008, infatti, la Conferenza Unificata aveva espresso un parere favorevole sui provvedimenti; il DM attendeva solo la firma dei Ministri competenti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre per i due DPR era necessaria l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/03/26/risparmio-energetico/certificazione-energetica-ok-delle-regioni-alle-linee-guida_11472_27.html ). Pochi giorni dopo, la caduta del Governo Prodi determinava una battuta d’arresto dell’iter di approvazione, che è ripreso solo nelle ultime settimane.
Ricordiamo che i Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, sono applicabili solo alle Regioni ancora sprovviste di proprie norme, per effetto della clausola di cedevolezza che prevede che le norme statali sono sostituite dalle norme regionali, ove adottate. In questi anni, le Regioni stanno legiferando in materia di certificazione energetica degli edifici: accanto alle prime esperienze (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=10141&IDCAT=27 ), quasi tutte le Regioni hanno ormai una propria normativa (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/04/18/risparmio-energetico/certificazione-energetica-focus-sulle-norme-regionali_11639_27.html ).
Segnaliamo, infine, che qualche mese fa l’art. 35 della legge 133/2008 (http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=10611)ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato energetico all’atto di compravendita degli immobili e al contratto di locazione, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=13779&IDCAT=15 ).
(riproduzione riservata) www.edilportale.com
Con più di tre anni di ritardo arrivano i metodi di calcolo e i requisiti minimi
di Rossella Calabrese
06/03/2009 - E' stato approvato oggi, dal Consiglio dei Ministri, il Dpr che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione delle lettere a) e b) dell’articolo 4 comma 1 del Dlgs 192/2005.(http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=8988)
"Le disposizioni - si legge nel comunicato stampa del Governo - danno attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l’applicazione immediata."
“Con questo provvedimento - ha dichiarato il ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola - rendiamo concrete le possibilità di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l’isolamento termico del proprio edificio. Positivo anche l’effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte le imprese italiane del comparto delle costruzioni. Si potenzia, in tal modo, l’efficacia degli incentivi fiscali che, già nel primo anno di operatività, hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono quasi raddoppiati nel corso del 2008.”
“Dopo un vuoto legislativo di alcuni anni, stiamo completando – ha continuato il ministro – l’iter iniziato nel 2005, quando abbiamo recepito la direttiva europea 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia. Presto porteremo in Consiglio dei ministri gli altri provvedimenti del “pacchetto”, che riguardano le linee guida per la certificazione energetica degli edifici ed i requisiti dei soggetti chiamati a effettuare la certificazione energetica degli edifici.”
Quello approvato stamattina è infatti uno dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare entro il 6 febbraio 2006, per completare l’attuazione dei Dlgs 192/2005 e 311/2006http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=9986) (. Le norme attuative, infatti, sono costituite da tre decreti: un DPR in attuazione delle lettere a), b) e uno in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005, e un Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005.
Il DPR attuativo della lettera c) definisce i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica, mentre il Decreto interministeriale definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=11184&IDCAT=27 ).
L’ultimo step dell’iter approvativo dei decreti attuativi risale a circa un anno fa: il 20 marzo 2008, infatti, la Conferenza Unificata aveva espresso un parere favorevole sui provvedimenti; il DM attendeva solo la firma dei Ministri competenti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre per i due DPR era necessaria l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/03/26/risparmio-energetico/certificazione-energetica-ok-delle-regioni-alle-linee-guida_11472_27.html ). Pochi giorni dopo, la caduta del Governo Prodi determinava una battuta d’arresto dell’iter di approvazione, che è ripreso solo nelle ultime settimane.
Ricordiamo che i Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, sono applicabili solo alle Regioni ancora sprovviste di proprie norme, per effetto della clausola di cedevolezza che prevede che le norme statali sono sostituite dalle norme regionali, ove adottate. In questi anni, le Regioni stanno legiferando in materia di certificazione energetica degli edifici: accanto alle prime esperienze (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=10141&IDCAT=27 ), quasi tutte le Regioni hanno ormai una propria normativa (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/04/18/risparmio-energetico/certificazione-energetica-focus-sulle-norme-regionali_11639_27.html ).
Segnaliamo, infine, che qualche mese fa l’art. 35 della legge 133/2008 (http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=10611)ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato energetico all’atto di compravendita degli immobili e al contratto di locazione, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=13779&IDCAT=15 ).
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