tratto da https://ottouno.it/decreto-controlli-antincendio-e-tecnico-manutentore-qualificato/
In attesa della pubblicazione degli altri decreti attuativi che sostituiranno il DM 10 Marzo 1998, sono parecchie le novità del Decreto controlli antincendio, la cui entrata in in vigore è prevista il 25 settembre 2022.
Manutenzione e sorveglianza antincendio
Il Decreto Controlli antincendio, nell’abrogare alcuni punti del DM 10 Marzo 1998 tra cui l’allegato VI, rivede alcune delle definizioni, facendo chiarezza sui concetti di manutenzione e sorveglianza.
- Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
- Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Rispetto al DM 10 Marzo 1998 spariscono le definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, il campo di applicazione viene esteso agli altri sistemi di sicurezza antincendio e vengono fornite indicazioni chiare e puntuali su come e quando deve essere svolta la sorveglianza.
Registro controlli antincendio obbligatorio in tutte le aziende
Una delle più rilevanti novità del Decreto Controlli è quella contenuta nell’allegato I, che prevede l’obbligo di tenuta del registro dei controlli antincendio.
Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
Considerato che il campo di applicazione del nuovo Decreto Controlli Antincendio è coincidente con quello del Testo Unico Sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto da esso derivato, viene quindi introdotto l’obbligo per tutti i Datori di lavoro di predisporre il registro dei controlli antincendio.
Genesi del registro antincendio dal 1998 ad oggi
Ad oggi le disquisizioni sull’obbligo o meno di tenuta di tale registro, a seguito delle modifiche normative intervenute nel corso degli anni, hanno creato accesi dibattiti tra tecnici, perdendo di vista il vero obiettivo del mantenimento della sicurezza in tema di prevenzione incendi, anche attraverso documentazione attestante gli adempimenti manutentivi.
L’abrogato DPR 37/98 prevedeva l’obbligo di tenuta di tale registro per tutte le attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, all’epoca elencate nel DM 16 Febbraio 1982.
Il successivo DPR 151/11, abrogando le due norme sopra citate, introduceva l’obbligo del Registro dei controlli per le sole attività soggette ai controlli di prevenzione contenute nell’allegato I non soggette alla disciplina del Testo Unico Sicurezza. Modifica infelice che ha contribuito a creare più dubbi che chiarezza, con conseguenze che si possono ben immaginare.
Del resto il D.Lgs. 81/2008 non è mai entrato nel merito della questione, rimandando con l’art. 46 all’uscita di Decreti attuativi di cui il primo è quello commentato in questo articolo…
I dispositivi antincendio non sono attrezzature di lavoro
Chi ha provato ad usare per analogia l’obbligo di istituire il registro controlli assimilando i dispositivi antincendio (impianti, attrezzature e altri dispositivi) alle attrezzature di lavoro di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08 probabilmente non ha letto in modo approfondito il campo di applicazione, che di fatto esclude quanto non necessario per l’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro …
Meglio abbondare che deficere, ed allora forse più sensato usare come appiglio tecno-normativo le norme tecniche.
L’uso delle norme tecniche – L’esempio della UNI 9994-1
Per prassi si è fatto quindi fatto riferimento a quanto previsto dalle norme tecniche, in particolare la norma UNI 9994-1 “Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione“, di cui si riporta il punto 8.3.
L’applicazione della UNI 9994-1 conferisce certamente presunzione di conformità ed utile riferimento (spesso l’unico), ma è pur sempre da considerarsi volontaria e non obbligatoria, a meno che sia resa cogente da specifiche disposizioni.
La figura del Tecnico manutentore qualificato
La novità probabilmente più rilevante del Decreto Controlli è la qualificazione dei tecnici manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
Nasce così la figura del Tecnico manutentore qualificato (in sigla e per brevità TMQ), da identificare con la persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali contenuti nel Decreto Controlli antincendio.
Responsabilità e requisiti del tecnico manutentore qualificato
Tra gli aspetti più rilevanti si evidenzia come il TMQ :
- ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.
- deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Conoscenza, abilità e competenza, novità del Decreto Controlli antincendio
Cosa si intende quanto si parla dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza?
Ci viene in soccorso la norma UNI 9994-2 “Estintori di incendio – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d’incendio”, che specifica tali requisiti in conformità al Quadro Europeo delle qualifiche (EQF o European Qualifications Framework).
Ecco le definizioni:
- Conoscenza: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
- Abilità: capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.
- Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenza, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, esercitabile con un determinato grado di autonomia e responsabilità.
Per ciascuno dei 3 requisiti il Decreto Controlli elenca le conoscenze, abilità e competenze che il Tecnico manutentore qualificato antincendio deve possedere per lo svolgimento dei seguenti compiti e attività:
La formazione del tecnico manutentore antincendio
La qualificazione di Tecnico manutentore antincendio si ottiene attraverso un percorso formativo con valutazione finale dei requisiti da parte di una Commissione tecnica. Chi dimostrerà entro il 25 settembre 2022 di possedere un’esperienza almeno triennale sarà esonerato dalla frequenza del corso di formazione, ma dovrà in ogni caso svolgere l’esame di qualificazione.
Il percorso formativo risulta regolamentato, con l’introduzione di un programma formativo minimo, sia nei contenuti che nella durata, per i dispositivi e sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati negli ambienti di lavoro.
La durata della formazione, teorica e pratica, prevede per i più diffusi dispositivi antincendio:
- Estintori: 12 ore (di cui 4 di pratica)
- Idranti: 16 ore (di cui 6 di pratica)
- Porte tagliafuoco: 12 ore (di cui 4 di pratica)
- Sprinkler: 32 ore (di cui 8 di pratica)
- Impianti di rivelazione ed allarme incendio: 24 ore (di cui 8 di pratica)
In merito all’aggiornamento dei futuri Tecnici manutentori antincendio sebbene il Decreto Controlli non stabilisca una scadenza temporale della qualifica richiede che il TMQ debba mantenersi aggiornato sull’evoluzione normativa e tecnica degli impianti, attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio.