dall'articolo dell’Avv. Emanuele Montini*
*Responsabile Ufficio Legislativo Italia Nostra ONLUS tratto da https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/28/riforma-superbonus-il-condono-sugli-abusi-edilizi-ora-varra-anche-per-gli-edifici-ante-1967/6275989/
"In pratica, come è noto, la legge “Ponte” estende l’obbligo di pianificazione, e quindi di rilascio di licenza edilizia (oggi permesso di costruire), anche per gli immobili costruiti fuori dai centri abitati. Da quel momento ogni edificio, anche in campagna, è stato assoggettato a licenza edilizia con la conseguenza che, se realizzato senza, sarebbe dovuto essere considerato a tutti gli effetti un abuso edilizio. Questa premessa risulta necessaria perché qualcuno pensa che, prima di questa data (complice il testo dell’articolo 40, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, relativo agli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali su immobili), non ci sia necessità di alcun titolo per poter costruire; invece questa regola non vale per i centri abitati e le zone di espansione, dove già vigevano dei piani regolatori approvati o riconosciuti in base alla legge urbanistica fondamentale (n. 1150 del 1942).
Quindi, attualmente, se è stato realizzato un immobile tra il 1942 e il 1967 senza titolo edilizio in un centro abitato provvisto di piano regolatore, questo è da considerare un abuso edilizio a tutti gli effetti (è il caso delle grandi città come Roma, Milano, Napoli etc…).
Anche verso questa platea di immobili abusivi si rivolge, ora, la nuova sanatoria tramite Superbonus. Basterà presentare la Cila in cui si attesta che l’opera è stata realizzata prima del 1967, anche dentro un centro abitato, e accatastare l’edificio in forza di questo titolo. Da quel momento l’edificio è sanato e commercializzabile. Inoltre l’abusivo non dovrà pagare nulla, anzi, sarà pagato dallo Stato per aver ristrutturato l’abuso."