martedì 20 gennaio 2009

Compravendite senza certificato energetico: la Ue richiama l’Italia
Bruxelles chiede conto dell’abolizione dell’obbligo previsto dal Dlgs 192/2005 e della violazione delle norme Ue
di Rossella Calabrese
20/01/2009 - Sta per partire da Bruxelles la lettera con cui la Commissione Europea chiederà al Governo italiano chiarimenti in merito alla cancellazione dell'obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico all'atto di compravendita di un immobile. L’invio della richiesta, atteso già da qualche settimana, ha subìto ritardi per motivi legati alla traduzione dei documenti.

Il Governo italiano avrà 60 giorni di tempo per rispondere sull’abolizione, decisa con l’art. 35 della legge 133/2008, dell’obbligo di allegare l’attestato energetico all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica, obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto).

La richiesta di chiarimenti di Bruxelles si concentrerà anche sulla compatibilità della legge 133/2008 con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

Inoltre, nel quadro della procedura d’infrazione in corso per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE, la Commissione verificherà se l’Italia ha conformato i propri strumenti legislativi agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/91; la scadenza per adeguarsi era fissata al 4 gennaio 2006 (art. 15 della direttiva), a cui poteva aggiungersi un ulteriore periodo di tre anni in caso di mancata disponibilità di esperti qualificati (4 gennaio 2009).

Ricordiamo infatti che sono attesi ormai da più di tre anni i decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 e le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Tali le norme attuative sono costituite da tre decreti: un DPR in attuazione delle lettere a), b) e uno in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005, e un Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005.

Il primo DPR riguarda le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari; il secondo DPR definisce i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica. Il Decreto interministeriale definisce invece le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali.

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domenica 18 gennaio 2009

Detrazione 55%: cosa cambia dopo il decreto anticrisi

Detrazione 55%: cosa cambia dopo il decreto anticrisi
Le altre novità approvate dalla Camera: finanziamento della legge obiettivo e stanziamenti per Expo Milano 2015
di Paola Mammarella
16/01/2009 - Via libera definitivo dalla Camera dei Deputati per la legge di conversione del DL 185/2008 anticrisi, sulla quale è stata votata la fiducia con 283 voti favorevoli, 237 contrari e 2 astenuti.

L’articolo 29 - relativo alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici - è stato approvato con le modifiche delle Commissioni Bilancio e Finanze. È stata ricondotta ad un unico comma, il 6, la disciplina prevista nei commi da 6 a 11.

Si torna così alla situazione previgente al DL anticrisi, ma con alcune novità:
- diventa automatica la detrazione senza tetti di spesa;
- l’“istanza” (con silenzio-rifiuto) all’Agenzia delle Entrate, che il DL aveva imposto anche per le spese del 2008, è stata trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese del 2009 e 2010;
- le spese del 2009 e 2010 potranno essere detratte in cinque anni, mentre per quelle del 2008 resta la scelta da tre a dieci anni.


La nuova disciplina in dettaglio
Il nuovo comma 6 prevede che, per le spese sostenute nel 2009 e 2010, i contribuenti interessati alla detrazione del 55% (commi da 344 a 347 della Finanziaria 2007), debbano inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento che l'Agenzia delle Entrate emanerà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.

Con il medesimo provvedimento potrà essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica e saranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il suddetto DM 19 febbraio 2007, sarà modificato al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. I commi da 8 a 11 sono stati cancellati.


Ricordiamo che, ai sensi del DL 185/2008, tuttora in vigore, a partire dal 15 gennaio 2009 i contribuenti interessati alla detrazione del 55% avrebbero dovuto inviare via internet l’istanza all’Agenzia delle Entrate, attraverso un modulo che la stessa Agenzia avrebbe dovuto pubblicare entro il 29 dicembre scorso ma che, a seguito delle modifiche normative annunciate dal Governo in quei giorni, non è mai stato pubblicato.


Il prossimo step
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato che inizierà la discussione il 26 gennaio per approvare definitivamente la legge entro il 28 gennaio, data di scadenza del Decreto-legge.


LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO ANTICRISI
La norma all’articolo 21, che regola il finanziamento della legge obiettivo per la realizzazione di opere strategiche, concede due contributi quindicennali di 60 milioni di euro annui a partire dal 2009 e di 150 milioni annui a decorrere dal 2010.

Per la realizzazione di questo programma il Governo pensa al coinvolgimento di capitali privati, cosi come all’utilizzo di parte dei cespiti da Iva e accise e all’ottimizzazione delle risorse comunitarie. Lo stanziamento di risorse pubbliche necessarie al finanziamento delle opere deliberate dal Cipe per il triennio 2009-2011 è di 14 milioni di euro. Gli stanziamenti del decreto in termini di volume di investimenti attivabili si attestano sui 2,3 miliardi, pari al 16% delle esigenze.

Estese dall’articolo 22 anche le competenze della Cassa Depositi e Prestiti, per cui i fondi provenienti dal risparmio postale e dalla gestione separata possono essere utilizzati per il compimento di opere di interesse pubblico. Si vanno così a finanziare gli enti istituzionali come Stato, Regioni, Enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico.

Con il comma 3 dell’articolo 22 viene autorizzata la costituzione della società di gestione per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell’Expo 2015 di Milano, il cui capitale sociale ammonterà inizialmente a 48 mila euro. All’onere si provvede mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma “Fondi di Riserva Speciali”.

L’articolo 23 detassa poi i progetti di microarredo urbano e interesse locale operati nello spirito della sussidiarietà. I gruppi di cittadini autorizzati possono infatti presentare all’ente locale dei progetti di pronta realizzabilità. La proposta, che non deve contenere oneri per l’ente, deve riportare i costi e i mezzi di finanziamento. Le opere devono rispettare gli strumenti urbanistici e si intendono respinti a 2 mesi dalla presentazione della proposta.

Servirà ai lavoratori autonomi l'approvazione dell'Iva di cassa, che perde il periodo sperimentale ed entra subito a regime. Sono in arrivo anche deduzione Irap e sconti per le sanzioni da tardivo versamento, così come la rivalutazione degli immobili detenuti dalle imprese per coprire le perdite ed esporre alle banche una migliore patrimonializzazione. Secondo il decreto la rivalutazione potrà essere eseguita anche in sede civilistica, senza il riconoscimento fiscale e il conseguente pagamento dell'imposta sostitutiva.

La novità maggiormente discussa è costituita dagli emendamenti a sfavore dei lavoratori immigrati, proposti dalla Lega Nord e inizialmente bocciati dal Governo. Tassa di 50 euro per il rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno, fidejussione di 10 mila euro per l’apertura della partita Iva da parte di extracomunitari e limitazione del bonus famiglia ai soli cittadini italiani tra le misure presentate al vaglio della Camera. Definite ingiuste e anticostituzionali dal segretario del Prc Paolo Ferrero, perché favoriscono lavoro nero, illegalità e clandestinità.

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato che inizierà la discussione il 26 gennaio per approvare definitivamente la legge entro il 28 gennaio, data di scadenza del Decreto-legge.

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