lunedì 10 aprile 2017

Leasing abitativo, come usufruire del bonus sulla prima casa

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2017/04/normativa/leasing-abitativo-come-usufruire-del-bonus-sulla-prima-casa_57501_15.html

Fisco: agevolazione valida per l’acquisto di fabbricati finiti, da ultimare o ristrutturare e terreni su cui costruire

Le agevolazioni per acquistare la prima casa con l’opzione del leasing abitativo non valgono solo per i fabbricati finiti, ma anche per quelli da ultimare e ristrutturare e per i terreni su cui sorgerà l’abitazione. Unici requisiti sono il reddito, l’età dei richiedenti e che l’immobile sia destinato a prima casa.
 
Le spiegazioni sono contenute nella guida alla dichiarazione dei redditi (Circolare 7/E/2017) dell’Agenzia delle Entrate.
 

Leasing abitativo: in cosa consiste

Da gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2020, chi desidera comprare la prima casa può farlo attraverso il leasing abitativo che prevede sgravi fiscali per i soggetti con un reddito complessivo non superiore a 55 mila euro.
 
I giovani di età inferiore a 35 anni potranno detrarre dalle tasse il 19% dei canoni di locazione finanziaria fino a un massimo di 8mila euro annui ed il 19% del prezzo di riscatto finale fino a un massimo di 20mila euro. Per gli over 35 le agevolazioni Irpef si applicheranno in misura ridotta del 50%. Per entrambe le fasce d’età l’imposta di registro è ridotta all’1,5% sull’acquisto dell’abitazione principale da concedere in locazione finanziaria.
 
Il Leasing abitativo è cumulabile con altre agevolazioni (IVA al 4%, 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione ad alto standard energetico, interventi di riqualificazione energetica degli edifici, bonus ristrutturazioni ecc).
 

Requisiti e limiti per ottenere detrazioni

Si può accedere al leasing abitativo per l’acquisto di un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile, un terreno sul quale costruire il fabbricato, un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione, un fabbricato abitativo da ristrutturare. Nel contratto deve essere esplicitata l’intenzione dell’utilizzatore di adibire ad abitazione principale.
 
La detrazione spetta solo per i costi di acquisto, ma non per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili o per i costi di intermediazione.
 
Per accedere all’agevolazione, il requisito anagrafico e quello reddituale devono essere posseduti al momento della stipula del contratto. Il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente o allo stesso anno della stipula del contratto. Nel reddito vanno conteggiati eventuali immobili non soggetti ad Imu.
 

Ripartizione delle detrazioni

La detrazione è attribuita all’intestatario del contratto di leasing stipulato per l’acquisto o la costruzione dell’immobile che sarà adibito ad abitazione principale.
 
In caso di cointestazione (50% e 50%), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19% su un ammontare massimo del canone leasing pari a euro 4mila (per gli under 35) o a euro 2mila (per gli over 35) nonché il 19%, entro il limite massimo di euro 10mila (per gli under 35) o euro 5mila (per gli over 35) al momento del riscatto. Qualora il contratto di leasing sia intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione la quota dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti. Nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all’altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.
 
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