tratto da https://ediltecnico.it/abuso-edilizio-non-dichiarato-dal-venditore-chi-paga/?utm_term=93378+-+https%3A//ediltecnico.it/abuso-edilizio-non-dichiarato-dal-venditore-chi-paga/&smclient=2c9d0422-7083-4b9d-b15b-1427eda555b7&utm_campaign=NEWSLETTER+Ediltecnico+-+%5BIscritti_Ediltecnico%5D+Newsletter+Ediltecnico+25/09/2026+-++2026-09-25&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=11678+-+%5BIscritti_Ediltecnico%5D+Newsletter+Ediltecnico+25/09/2026+%282026-09-25%29
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Chi acquista un immobile con un abuso realizzato dal precedente proprietario risponde anche delle sanzioni? È comunque tenuto a demolire? E come può dimostrare la propria estraneità all’illecito? Una recente sentenza del Consiglio di Stato chiarisce responsabilità e conseguenze per il nuovo proprietario. | ||
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Mentre l’ordine di demolizione ha una natura reale e segue il bene a prescindere da chi abbia commesso l’illecito, infatti, la sanzione monetaria legata a interventi senza autorizzazioni richiede la riferibilità soggettiva della violazione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6401/2026, un principio che si applica in tutti i casi in cui l’acquirente è in grado di dimostrare, anche tramite prove presuntive, la propria totale estraneità alla realizzazione dell’opera. Tuttavia, se non demolisce l’abuso sarà soggetto alle sanzioni a prescindere dal fatto di essere risultato estraneo alla sua realizzazione.