venerdì 10 luglio 2026

provincia di Latina. Manutenzione obbligatoria di fossi, siepi e alberature

 tratto da https://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16079

La Provincia di Latina ha pubblicato l'ordinanza n. 50 del 3 luglio 2026 finalizzata a tutelare la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione lungo l'intera rete viaria di propria competenza. Il provvedimento si rivolge direttamente ai proprietari e ai conduttori di terreni confinanti con le strade provinciali (frontisti), imponendo loro precisi doveri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Icona file pdf scaricabile (591.51 KB)Scarica qui l'ordinanza n°50 del 03.07.2026 (591.51 KB)
Tra le disposizioni principali, i privati hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei fossi laterali e alla manutenzione dei passi carrai tombinati, operazione da effettuarsi tassativamente almeno due volte l'anno, nello specifico entro il 15 aprile e il 15 ottobre. È inoltre richiesta la potatura regolare di siepi, rami e arbusti che protendono oltre il ciglio stradale.
Nei pressi di curve e incroci (nei 20 metri precedenti e successivi), la vegetazione non deve mai superare l'altezza di un metro dal piano stradale per non compromettere la visibilità. L'ordinanza vieta categoricamente l'accumulo di detriti su suolo pubblico e stabilisce che l'inosservanza dei divieti comporterà sanzioni amministrative pecuniarie, oltre al ripristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di emergenza, il personale di sorveglianza potrà eseguire gli interventi urgenti d'ufficio con successivo addebito dei costi ai proprietari. La vigilanza sul rispetto delle norme è affidata alla Polizia Provinciale, Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine competenti.
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mercoledì 8 luglio 2026

Tar Lazio su agrivoltaico in aree idonee: il diniego richiede valutazione interessi (Tiziana Giacalone)

 tratto da https://www.nextville.it/news/64144/tar-lazio-su-agrivoltaico-in-aree-idonee-il-diniego-richiede-valutazione-interessi

Il diniego della Pas per un impianto agrivoltaico avanzato nelle aree idonee alle Fer non può basarsi esclusivamente sulla valutazione paesaggistica, che è obbligatoria ma non vincolante.
Nella sentenza del Tar Lazio 11395/2026 i giudici hanno ribadito che il diniego della Pas (Procedura abilitativa semplificata) per i progetti di energia rinnovabile da realizzare nelle aree idonee non può basarsi in via esclusiva sulla valutazione ambientale negativa della Soprintendenza.
In questi casi, l'Amministrazione competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante. Spetta invece all'Amministrazione comunale provvedere con determina, previo adeguato ed espresso bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti: l'interesse privato, quello generale di massima diffusione delle rinnovabili e le istanze di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Nel caso in esame, con il provvedimento di diniego della Pas per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato in area idonea, il Comune ha invece attribuito carattere sostanzialmente vincolante al parere espresso dalla Soprintendenza, disattendendo il ruolo assegnatogli dalla legge.
L'autorità procedente avrebbe dovuto svolgere un'autonoma valutazione e un espresso bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, specificando le ragioni per cui l'interesse alla diffusione degli impianti Fer dovesse ritenersi recessivo rispetto alle esigenze di tutela paesaggistica. Oppure – in caso contrario — motivando perché il progetto si dovesse realizzare nonostante le valutazioni espresse dall'autorità preposta alla tutela del paesaggio.
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giovedì 2 luglio 2026

Il Consiglio di Stato, con sentenze nn. 4906 e 4907 del 18 giugno 2026, affronta il tema della motivazione dei provvedimenti di screening VIA e del rapporto tra i diversi pareri tecnici acquisiti dall'amministrazione. Nei procedimenti autorizzativi connessi alle sentenze in commento, l'ARPAM (agenzia ambientale) aveva concluso che il progetto non avrebbe determinato impatti ambientali significativi e poteva quindi essere escluso dalla VIA.

 tratto da https://www.5rs.it/doc/6a45e8e2b05e69.79017589/new-fivers-energy-report-giugno-2026.pdf

tratto da https://www.5rs.it/.../new-fivers-energy-report-giugno... 10. Valutazioni ambientali e obbligo di motivazione: il CdS si
pronuncia sul punto. Il Consiglio di Stato, con sentenze nn. 4906 e 4907 del 18 giugno 2026, affronta il tema della motivazione
dei provvedimenti di screening VIA e del rapporto tra i diversi pareri tecnici acquisiti dall'amministrazione.
Nei procedimenti autorizzativi connessi alle sentenze in commento, l'ARPAM (agenzia ambientale) aveva
concluso che il progetto non avrebbe determinato impatti ambientali significativi e poteva quindi essere
escluso dalla VIA.
L'ARSARP (agenzia regionale per lo sviluppo agricolo) aveva invece ritenuto necessaria la VIA evidenziando,
in particolare, la vocazione agricola dei terreni coinvolti.
La Regione si era sostanzialmente allineata al parere ARSARP e aveva disposto l'assoggettamento a VIA.
Ebbene, secondo il Consiglio di Stato, la Regione:
• ha attribuito valore decisivo al parere ARSARP;
• non ha spiegato perché tale parere dovesse prevalere sulle valutazioni opposte e più
approfondite formulate da ARPAM;
• si è limitata a richiamare i pareri acquisiti senza svolgere una propria motivazione.
In sostanza, quando esistono pareri contrastanti, l'autorità competente deve spiegare:
• perché aderisce a uno e non all'altro;
• quali specifici criteri dell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 giustificano
l'assoggettamento a VIA.
Particolarmente rilevante è, poi, il passaggio in cui il Consiglio di Stato respinge l’argomento della Regione
secondo cui l'autorità ambientale dovrebbe considerare soltanto gli interessi ambientali.
Viene, infatti, ribadito il principio consolidato secondo cui la VIA consiste in:
• un giudizio globale di comparazione tra il sacrificio ambientale e l'utilità socio-economica
dell'opera.
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5rs.it
www.5rs.it

CdS su assoggettamento a Via: necessario bilanciamento interessi (Tiziana Giacalone)

 tratto da https://www.nextville.it/news/64097/cds-su-assoggettamento-a-via-necessario-bilanciamento-interessi

tratto da https://www.nextville.it/.../cds-su-assoggettamento-a-via... L'Amministrazione che stabilisce di assoggettare il progetto al procedimento di Via deve comparare il sacrifico ambientale imposto e l'utilità socio-economica dell'opera.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4906/2026 precisando che il potere esercitato con la valutazione di impatto ambientale si sostanzia non in una mera verifica di natura tecnica, ma in un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dalla stessa opera.
Nella specie la valutazione di impatto ambientale è stata disposta con determina regionale su un progetto per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico collegato ad un piano agronomico per l'utilizzo a scopo agricolo dell'area. Ma — secondo i giudici del Consiglio di Stato — dal provvedimento non emergono le ragioni per le quali l'amministrazione abbia ritenuto di attribuire una prevalenza assorbente ai pareri incentrati sul consumo di suolo e sulla presunta generica incidenza negativa derivante dalla realizzazione dell'impianto, senza tenere conto delle valutazioni di segno opposto.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, si legge nella sentenza, la Via è un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati.
Nell'esercizio del proprio potere nell'ambito della valutazione d'impatto ambientale, l’Amministrazione deve tenere conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della cosiddetta opzione zero, bilanciando gli opposti interessi sulla base dei criteri indicati all'allegato V della parte II del Dlgs 152/2006.
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lunedì 29 giugno 2026

Fovotoltaico in zona vincolata: il CdS dice no al diniego della Soprintendenza (Tiziana Giacalone)

 tratto da https://www.nextville.it/news/64029/fovotoltaico-in-zona-vincolata-il-cds-dice-no-al-diniego-della-soprintendenza

La presenza del fotovoltaico su un edificio in zona vincolata non può essere percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo tale da giustificare il parere negativo della Soprintendenza.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 4001/2026 in merito al parere sfavorevole della Soprintendenza al collocamento di pannelli fotovoltaici sul tetto di un edificio in un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico.
I giudici di Palazzo Spada hanno riconosciuto che l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici può determinare un impatto visivo sul contesto paesaggistico. Tuttavia, come precisato nella sentenza, la mera visibilità dell'impianto non è un elemento sufficiente a giustificare un giudizio di incompatibilità paesaggistica.
Gli obiettivi comunitari e nazionali sulla produzione di energia da fonti rinnovabili impongono un'attenta comparazione dell'interesse pubblico alla tutela del paesaggio con — l'altrettanto rilevante — interesse pubblico volto all'incremento delle Fer e con l'interesse privato al risparmio energetico.
Pertanto, come precisa la sentenza, nella valutazione della compatibilità paesaggistica di un impianto fotovoltaico sul tetto, la Soprintendenza deve bilanciare l'impatto estetico sul territorio con la fattibilità tecnica dell'intervento evitando sacrifici sproporzionati al proponente.
Per il Consiglio di Stato, la valutazione paesaggistica nei contesti vincolati deve concentrarsi sulle modalità progettuali di installazione dei pannelli, valutando se il collocamento dei pannelli in luoghi diversi dal tetto sia non solo esteticamente preferibile, ma anche tecnicamente accettabile, alla luce del fabbisogno energetico ricavabile.
È necessario valutare — chiarisce la sentenza — anche la natura dei materiali utilizzati al fine di garantire che l'inserimento degli impianti sulle falde di copertura risulti coerente con il pregio e con lo stile architettonico dei luoghi.
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RIGENERAZIONE URBANA, AL VIA LO SPORTELLO ATTIVO A LATINA

 tratto da https://latinatu.it/rigenerazione-urbana-al-via-lo-sportello-attivo-a-latina/

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mercoledì 17 giugno 2026

URBANISTICA, APPROVATA LA RIGERAZIONE URBANA: “LATINA HA LE REGOLE PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO”

 tratto da https://latinatu.it/urbanistica-approvata-la-rigerazione-urbana-latina-ha-le-regole-per-il-cambio-di-destinazione-duso/

URBANISTICA, APPROVATA LA RIGERAZIONE URBANA: “LATINA HA LE REGOLE PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO”

  
 

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