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Il cambio d’uso all’interno della stessa categoria funzionale
Il nuovo assetto dell’art. 23-ter prevede che il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale sia sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore e ferma la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
Si tratta del cosiddetto cambio d’uso “orizzontale”.
Esempio: il passaggio da una forma di uso direzionale a un’altra, se entrambe ricadono nella medesima categoria funzionale, può rientrare in questa ipotesi. Tuttavia, anche in questo caso non basta modificare il catasto: occorre formalizzare correttamente il mutamento secondo il regime edilizio applicabile.
Il cambio d’uso tra categorie funzionali diverse
Più delicato è il cambio d’uso “verticale”, cioè il passaggio da una categoria funzionale a un’altra: ad esempio da residenziale a commerciale, da produttivo a turistico-ricettivo, da rurale a residenziale.
In questi casi la verifica non può limitarsi alla categoria catastale. Occorre valutare:
- se il mutamento riguarda una singola unità immobiliare o un intero edificio;
- se l’immobile ricade in zona ammessa dalla disciplina statale, regionale e comunale;
- se vi siano condizioni poste dallo strumento urbanistico;
- se il mutamento comporti opere edilizie;
- quale titolo sia necessario;
- se siano dovuti oneri o contributi;
- se vi siano vincoli paesaggistici, culturali, igienico-sanitari, antincendio, acustici o di altra natura.
Le linee guida ministeriali chiariscono, inoltre, che per i mutamenti verticali di singole unità immobiliari riconducibili alle semplificazioni del Salva Casa non opera l’obbligo di reperire ulteriori aree per servizi di interesse generale né il vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi; resta però fermo, ove previsto e nei limiti della legislazione regionale, il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria.
Quale titolo edilizio serve?
Il titolo edilizio non può essere individuato guardando solo alla categoria catastale o alla presenza di opere.
Dopo le modifiche introdotte dal Salva Casa, la disciplina va letta in modo coordinato: il mutamento di destinazione d’uso ha una propria rilevanza e deve essere trattato come tale.
In linea generale:
- il cambio d’uso senza opere o con opere di limitata entità può richiedere la SCIA nei casi previsti dall’art. 23-ter;
- se il cambio d’uso è accompagnato da opere soggette a titolo edilizio più rilevante, occorre il titolo necessario per quelle opere;
- la CILA non deve essere utilizzata come strumento ordinario per formalizzare il mutamento di destinazione d’uso;
- nei casi più rilevanti può essere necessario il permesso di costruire o altro titolo previsto dalla disciplina edilizia applicabile.
Il punto centrale è che il tecnico deve qualificare separatamente e poi coordinare due profili: il mutamento funzionale e l’eventuale intervento edilizio.
Attenzione agli immobili datati e alla documentazione incompleta
Il problema è particolarmente frequente negli immobili storici, nei centri urbani consolidati, negli edifici rurali trasformati nel tempo e negli immobili che hanno subito passaggi di proprietà senza una completa verifica edilizia.
In questi casi può accadere che il catasto riporti una categoria apparentemente coerente con l’uso attuale, mentre la documentazione edilizia non dimostri la legittimità di tale uso.
È il caso, ad esempio, di sottotetti, soffitte, depositi, autorimesse, locali accessori, seminterrati o unità accatastate come abitazioni ma prive dei presupposti urbanistici ed edilizi per essere considerate tali.
Il dato catastale, in queste situazioni, non è sufficiente. Occorre ricostruire la storia edilizia dell’immobile e verificare se l’uso attuale sia stato legittimamente assentito.
Il rischio nelle compravendite: quando l’immobile non è idoneo all’uso promesso
La divergenza tra categoria catastale e destinazione d’uso legittima può avere conseguenze rilevanti anche nei contratti.
Se un immobile viene venduto o promesso in vendita come abitazione, ufficio, negozio o laboratorio, ma la destinazione urbanistica legittima non corrisponde all’uso dichiarato o atteso, può emergere un problema di inidoneità del bene rispetto alla funzione promessa.
La criticità non riguarda solo il valore economico dell’immobile, ma la sua utilizzabilità giuridica. Un locale accatastato in modo coerente con l’uso prospettato, ma privo di legittimazione urbanistico-edilizia, può generare contenzioso, richieste di risoluzione, riduzione del prezzo o risarcimento.
Per questo, nelle operazioni immobiliari, la verifica della destinazione d’uso non deve essere affidata alla sola visura catastale, ma deve entrare nella due diligence tecnica e legale.
Agibilità: non basta, ma va verificata
Anche l’agibilità va correttamente inquadrata.
Nel sistema attuale non è più opportuno ragionare con il vecchio lessico “abitabilità/agibilità” come prova esclusiva della destinazione d’uso. Oggi il riferimento è la segnalazione certificata di agibilità, disciplinata dall’art. 24 del d.P.R. 380/2001.
L’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità dell’opera al progetto presentato, secondo quanto previsto dalla norma. Tuttavia, la destinazione d’uso legittima va ricostruita nell’ambito più ampio dello stato legittimo e dei titoli edilizi.
In altri termini: l’agibilità è un documento importante, ma non sostituisce l’analisi della legittimità urbanistico-edilizia dell’uso.
Verifiche operative per il tecnico
Prima di qualificare l’uso di un immobile o di impostare un cambio di destinazione d’uso, il tecnico dovrebbe seguire un percorso istruttorio ordinato:
- acquisire la visura catastale e la planimetria catastale;
- ricostruire i titoli edilizi dell’immobile;
- verificare lo stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001;
- individuare la destinazione d’uso urbanisticamente legittima;
- confrontarla con l’uso attuale e con la categoria catastale;
- verificare la categoria funzionale ai sensi dell’art. 23-ter;
- controllare la disciplina urbanistica comunale;
- verificare la normativa regionale applicabile;
- valutare eventuali vincoli settoriali;
- individuare il titolo edilizio necessario;
- aggiornare il catasto solo dopo aver correttamente definito il profilo edilizio-urbanistico.
Il catasto, dunque, non viene ignorato. Ma viene collocato nel suo corretto ordine logico: prima la legittimità urbanistico-edilizia, poi la coerenza catastale.
Conclusione: la categoria catastale descrive, ma non legittima
La distinzione può essere riassunta così: la categoria catastale descrive e classifica l’immobile ai fini censuari e fiscali; la destinazione d’uso urbanistica ne definisce la funzione legittima nel governo del territorio.
Confondere i due piani significa esporsi a errori tecnici, edilizi, contrattuali e fiscali.
Dopo il Salva Casa, il tema è ancora più rilevante: la disciplina del cambio d’uso è stata semplificata in alcuni passaggi, ma non è stata liberalizzata. Ogni mutamento richiede una verifica giuridica e tecnica puntuale, fondata sui titoli edilizi, sullo stato legittimo, sulla categoria funzionale e sulla disciplina urbanistica applicabile.
Per professionisti, proprietari, imprese e operatori immobiliari, la regola resta una: la visura catastale è un punto di partenza, non una prova definitiva della destinazione d’uso legittima.
