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tratto da https://ediltecnico.it/abuso-edilizio-non-dichiarato-dal-venditore-chi-paga/?utm_term=93378+-+https%3A//ediltecnico.it/abuso-edilizio-non-dichiarato-dal-venditore-chi-paga/&smclient=2c9d0422-7083-4b9d-b15b-1427eda555b7&utm_campaign=NEWSLETTER+Ediltecnico+-+%5BIscritti_Ediltecnico%5D+Newsletter+Ediltecnico+25/09/2026+-++2026-09-25&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=11678+-+%5BIscritti_Ediltecnico%5D+Newsletter+Ediltecnico+25/09/2026+%282026-09-25%29
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Chi acquista un immobile con un abuso realizzato dal precedente proprietario risponde anche delle sanzioni? È comunque tenuto a demolire? E come può dimostrare la propria estraneità all’illecito? Una recente sentenza del Consiglio di Stato chiarisce responsabilità e conseguenze per il nuovo proprietario. | ||
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Mentre l’ordine di demolizione ha una natura reale e segue il bene a prescindere da chi abbia commesso l’illecito, infatti, la sanzione monetaria legata a interventi senza autorizzazioni richiede la riferibilità soggettiva della violazione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6401/2026, un principio che si applica in tutti i casi in cui l’acquirente è in grado di dimostrare, anche tramite prove presuntive, la propria totale estraneità alla realizzazione dell’opera. Tuttavia, se non demolisce l’abuso sarà soggetto alle sanzioni a prescindere dal fatto di essere risultato estraneo alla sua realizzazione.
tratto da https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/08/22/prezzi-carburanti-record-accise-rientri-notizie/8485616/Dall'articolo di Chiara Brusini: "Le associazioni consumatori – insieme alle opposizioni – gridano alla stangata e chiedono di varare al più presto un nuovo intervento muscolare, ma la strada è in salita. Gli sgravi fiscali varati dopo l’avvio della guerra di Usa e Israele contro l’Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz sono costati a partire da marzo oltre 2,2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Eppure, anche volendo ignorare il fatto che quegli aiuti sono notoriamente regressivi, gli effetti concreti per gli automobilisti si sono rivelati effimeri: il beneficio viene via via puntualmente assorbito dall’aumento della componente industriale, che dipende dalle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati ma anche da margini di raffinazione, cambio euro-dollaro, costi di approvvigionamento e distribuzione. Così, per esempio, in meno di un mese il taglio di 17 centesimi al litro solo sul gasolio (14 centesimi di accisa più l’effetto Iva) entrato in vigore il 28 luglio e prorogato il 4 agosto è stato completamente “mangiato” dall’aumento delle quotazioni."
tratto da https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/08/17/i-ricavi-da-vendita-dellelettricita-generata-da-un-impianto-fotovoltaico-su-tetto-sono-tassati-cosa-ce-da-sapere/8472546/
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Il nuovo assetto dell’art. 23-ter prevede che il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale sia sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore e ferma la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
Si tratta del cosiddetto cambio d’uso “orizzontale”.
Esempio: il passaggio da una forma di uso direzionale a un’altra, se entrambe ricadono nella medesima categoria funzionale, può rientrare in questa ipotesi. Tuttavia, anche in questo caso non basta modificare il catasto: occorre formalizzare correttamente il mutamento secondo il regime edilizio applicabile.
Più delicato è il cambio d’uso “verticale”, cioè il passaggio da una categoria funzionale a un’altra: ad esempio da residenziale a commerciale, da produttivo a turistico-ricettivo, da rurale a residenziale.
In questi casi la verifica non può limitarsi alla categoria catastale. Occorre valutare:
Le linee guida ministeriali chiariscono, inoltre, che per i mutamenti verticali di singole unità immobiliari riconducibili alle semplificazioni del Salva Casa non opera l’obbligo di reperire ulteriori aree per servizi di interesse generale né il vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi; resta però fermo, ove previsto e nei limiti della legislazione regionale, il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria.
Il titolo edilizio non può essere individuato guardando solo alla categoria catastale o alla presenza di opere.
Dopo le modifiche introdotte dal Salva Casa, la disciplina va letta in modo coordinato: il mutamento di destinazione d’uso ha una propria rilevanza e deve essere trattato come tale.
In linea generale:
Il punto centrale è che il tecnico deve qualificare separatamente e poi coordinare due profili: il mutamento funzionale e l’eventuale intervento edilizio.
Il problema è particolarmente frequente negli immobili storici, nei centri urbani consolidati, negli edifici rurali trasformati nel tempo e negli immobili che hanno subito passaggi di proprietà senza una completa verifica edilizia.
In questi casi può accadere che il catasto riporti una categoria apparentemente coerente con l’uso attuale, mentre la documentazione edilizia non dimostri la legittimità di tale uso.
È il caso, ad esempio, di sottotetti, soffitte, depositi, autorimesse, locali accessori, seminterrati o unità accatastate come abitazioni ma prive dei presupposti urbanistici ed edilizi per essere considerate tali.
Il dato catastale, in queste situazioni, non è sufficiente. Occorre ricostruire la storia edilizia dell’immobile e verificare se l’uso attuale sia stato legittimamente assentito.
La divergenza tra categoria catastale e destinazione d’uso legittima può avere conseguenze rilevanti anche nei contratti.
Se un immobile viene venduto o promesso in vendita come abitazione, ufficio, negozio o laboratorio, ma la destinazione urbanistica legittima non corrisponde all’uso dichiarato o atteso, può emergere un problema di inidoneità del bene rispetto alla funzione promessa.
La criticità non riguarda solo il valore economico dell’immobile, ma la sua utilizzabilità giuridica. Un locale accatastato in modo coerente con l’uso prospettato, ma privo di legittimazione urbanistico-edilizia, può generare contenzioso, richieste di risoluzione, riduzione del prezzo o risarcimento.
Per questo, nelle operazioni immobiliari, la verifica della destinazione d’uso non deve essere affidata alla sola visura catastale, ma deve entrare nella due diligence tecnica e legale.
Anche l’agibilità va correttamente inquadrata.
Nel sistema attuale non è più opportuno ragionare con il vecchio lessico “abitabilità/agibilità” come prova esclusiva della destinazione d’uso. Oggi il riferimento è la segnalazione certificata di agibilità, disciplinata dall’art. 24 del d.P.R. 380/2001.
L’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità dell’opera al progetto presentato, secondo quanto previsto dalla norma. Tuttavia, la destinazione d’uso legittima va ricostruita nell’ambito più ampio dello stato legittimo e dei titoli edilizi.
In altri termini: l’agibilità è un documento importante, ma non sostituisce l’analisi della legittimità urbanistico-edilizia dell’uso.
Prima di qualificare l’uso di un immobile o di impostare un cambio di destinazione d’uso, il tecnico dovrebbe seguire un percorso istruttorio ordinato:
Il catasto, dunque, non viene ignorato. Ma viene collocato nel suo corretto ordine logico: prima la legittimità urbanistico-edilizia, poi la coerenza catastale.
La distinzione può essere riassunta così: la categoria catastale descrive e classifica l’immobile ai fini censuari e fiscali; la destinazione d’uso urbanistica ne definisce la funzione legittima nel governo del territorio.
Confondere i due piani significa esporsi a errori tecnici, edilizi, contrattuali e fiscali.
Dopo il Salva Casa, il tema è ancora più rilevante: la disciplina del cambio d’uso è stata semplificata in alcuni passaggi, ma non è stata liberalizzata. Ogni mutamento richiede una verifica giuridica e tecnica puntuale, fondata sui titoli edilizi, sullo stato legittimo, sulla categoria funzionale e sulla disciplina urbanistica applicabile.
Per professionisti, proprietari, imprese e operatori immobiliari, la regola resta una: la visura catastale è un punto di partenza, non una prova definitiva della destinazione d’uso legittima.
tratto da https://latinatu.it/aggiornamento-diritti-di-segreteria-a-ricerca-pratiche-edilizie-lok-della-giunta-a-latina/
Ecco i nuovi importi, suddivisi per categoria:
Edilizia ordinaria e titoli abilitativi
o CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata): 200 euro (250 euro se tardiva)
o SCIA e altre segnalazioni asseverate: 250 euro (300 euro per SCIA ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 380/01)
o Permessi di costruire (Pdc) / SCIA alternativa: quota fissa base 100 euro + quota variabile al mc/mq (minimo 400 euro – massimo 1.000 euro per nuove costruzioni e ristrutturazioni)
o Pdc convenzionato / in deroga: minimo 600 euro – massimo 1.200 euro
o Pdc in accertamento di conformità (art. 36 DPR 380/01): 600 euro
o Agibilità (SCA): 300 euro base (+ 0,50 euro/mc per nuovi fabbricati)
Condono edilizio – Tep (Procedimento con variazione)
o Nuovo importo: 350 euro + 0,50euro/mc (rispetto ai precedenti 350 euro + 0,15 euro/mc)
Autorizzazioni paesaggistiche (Art. 32 L. 47/85)
o Fino a 100 mq (o opere non valutabili in vol/sup): 250 euro (precedente 220 euro)
o Fino a 200 mq: 350 euro (precedente 300 euro)
o Oltre 200 mq: 450 euro (precedente 400 euro)
Altri Servizi e Procedimenti
o Conferenza di servizi preliminare (su istanza di parte): 500 euro
o Pas (Procedura abilitativa semplificata): 0,03% del costo dell’investimento (minimo 250 euro o 500 euro a seconda dell’ambito)
o Richiesta idoneità alloggiative ed altre attestazioni non contemplate in precedenza: 70 euro
o Voltura titoli edilizi: 200 euro
o Svincolo/modifica terreno assentito: 150 euro
Accesso agli atti e diritti di visura/copia
o Richiesta accesso agli atti: 60 euro totali a singola richiesta (scissi in 10 euro per diritti di segreteria e 50 euro per diritti di ricerca e visura).
o Riproduzione copie semplici: 0,20 euro a facciata (eliminato il precedente costo fisso di 50 euro per ricerca iniziale, uniformandosi al parere governativo).
Aggiornamento dei diritti di segreteria e di ricerca per le pratiche urbanistico-edilizie, ok dalla Giunta La Giunta comunale, nella seduta di ieri,
CONTINUA A LEGGEREtratto da https://www.nextville.it/news/64338/cds-riporta-in-vigore-il-dm-aree-idonee