mercoledì 12 aprile 2017

Lavori in casa, le semplificazioni sui frazionamenti non sono retroattive

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/04/normativa/lavori-in-casa-le-semplificazioni-sui-frazionamenti-non-sono-retroattive_57520_15.html

Consiglio di Stato: ‘agli illeciti amministrativi si applica la legge del tempo e non si può ricorrere ad una disciplina posteriore più favorevole’

“Gli illeciti amministrativi vanno assoggettati alla legge del tempo e non è possibile ricorrere a una disciplina posteriore più favorevole’; di conseguenza chi ha operato un frazionamento prima dell’entrata in vigore dello Sblocca Italia, non può usufruire delle semplificazioni che il provvedimento ha introdotto.
 
A chiarirlo il Consiglio di Stato nella Sentenza 1566/2017 con cui ha rigettato il ricorso di un proprietario che chiedeva di far rientrare nelle semplificazioni introdotte dallo Sblocca Italia i lavori di frazionamento effettuati in modo abusivo secondo le norme del tempo.
 

Il caso

In data 23 giugno 2014, la proprietaria di un appartamento aveva presentato una comunicazione di inizio di attività per lavori di manutenzione straordinaria per l‘abbattimento e la ricostruzione di tramezzi interni e per una diversa ridistribuzione degli ambienti.
 
A seguito di sopralluogo effettuato l’11 settembre 2014, il Comune ha accertato che “senza alcun permesso di costruire, erano in corso lavori evidenti di frazionamento dell’unità abitativa in due distinte unità con realizzazione e spostamento di pareti, difformi da quanto rappresentato dal grafico allegato alla CIL che prevedeva una sola unità abitativa”.
 
Entrato in vigore il regime di semplificazione edilizia introdotto dall’art. 17 dello Sblocca Italia (che permette l’esecuzione di frazionamenti e accorpamenti con una semplice CIL) la proprietaria ha comunicato al Comune la volontà di frazionare l’immobile in 4 distinte unità abitative, presentando, il 28 ottobre 2014, una relazione tecnica “integrativa” della precedente CIL e avviando i relativi lavori. 
 
A seguito di nuovo sopralluogo, effettuato il 13 gennaio 2015, il Comune ha rilevato che la relazione integrativa non allegava nessuna comunicazione d’inizio lavori ed era priva di qualsiasi efficacia edilizia. Inoltre ha segnalato che “a quella data nessun intervento poteva essere eseguito, atteso che presso l’immobile in oggetto erano stati accertati lavori abusivi dal Comando di Polizia Locale con il sopralluogo dell’11 settembre 2014”.
 
Poiché alla data di accertamento dell’illecito edilizio (11 settembre 2014), le opere di frazionamento, riconducibili alla ristrutturazione edilizia, richiedevano il permesso di costruire, il Comune ha disposto la demolizione delle opere abusive realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.
 

Retroattività delle norme: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, rigettando il ricorso della proprietaria, ha ribadito che “l’illecito amministrativo va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole, ciò anche nel caso in cui tale più favorevole disciplina sia entrata in vigore anteriormente all’ordinanza con la quale è disposta la sanzione. 
 
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