giovedì 2 luglio 2026

Il Consiglio di Stato, con sentenze nn. 4906 e 4907 del 18 giugno 2026, affronta il tema della motivazione dei provvedimenti di screening VIA e del rapporto tra i diversi pareri tecnici acquisiti dall'amministrazione. Nei procedimenti autorizzativi connessi alle sentenze in commento, l'ARPAM (agenzia ambientale) aveva concluso che il progetto non avrebbe determinato impatti ambientali significativi e poteva quindi essere escluso dalla VIA.

 tratto da https://www.5rs.it/doc/6a45e8e2b05e69.79017589/new-fivers-energy-report-giugno-2026.pdf

tratto da https://www.5rs.it/.../new-fivers-energy-report-giugno... 10. Valutazioni ambientali e obbligo di motivazione: il CdS si
pronuncia sul punto. Il Consiglio di Stato, con sentenze nn. 4906 e 4907 del 18 giugno 2026, affronta il tema della motivazione
dei provvedimenti di screening VIA e del rapporto tra i diversi pareri tecnici acquisiti dall'amministrazione.
Nei procedimenti autorizzativi connessi alle sentenze in commento, l'ARPAM (agenzia ambientale) aveva
concluso che il progetto non avrebbe determinato impatti ambientali significativi e poteva quindi essere
escluso dalla VIA.
L'ARSARP (agenzia regionale per lo sviluppo agricolo) aveva invece ritenuto necessaria la VIA evidenziando,
in particolare, la vocazione agricola dei terreni coinvolti.
La Regione si era sostanzialmente allineata al parere ARSARP e aveva disposto l'assoggettamento a VIA.
Ebbene, secondo il Consiglio di Stato, la Regione:
• ha attribuito valore decisivo al parere ARSARP;
• non ha spiegato perché tale parere dovesse prevalere sulle valutazioni opposte e più
approfondite formulate da ARPAM;
• si è limitata a richiamare i pareri acquisiti senza svolgere una propria motivazione.
In sostanza, quando esistono pareri contrastanti, l'autorità competente deve spiegare:
• perché aderisce a uno e non all'altro;
• quali specifici criteri dell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 giustificano
l'assoggettamento a VIA.
Particolarmente rilevante è, poi, il passaggio in cui il Consiglio di Stato respinge l’argomento della Regione
secondo cui l'autorità ambientale dovrebbe considerare soltanto gli interessi ambientali.
Viene, infatti, ribadito il principio consolidato secondo cui la VIA consiste in:
• un giudizio globale di comparazione tra il sacrificio ambientale e l'utilità socio-economica
dell'opera.
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CdS su assoggettamento a Via: necessario bilanciamento interessi (Tiziana Giacalone)

 tratto da https://www.nextville.it/news/64097/cds-su-assoggettamento-a-via-necessario-bilanciamento-interessi

tratto da https://www.nextville.it/.../cds-su-assoggettamento-a-via... L'Amministrazione che stabilisce di assoggettare il progetto al procedimento di Via deve comparare il sacrifico ambientale imposto e l'utilità socio-economica dell'opera.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4906/2026 precisando che il potere esercitato con la valutazione di impatto ambientale si sostanzia non in una mera verifica di natura tecnica, ma in un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dalla stessa opera.
Nella specie la valutazione di impatto ambientale è stata disposta con determina regionale su un progetto per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico collegato ad un piano agronomico per l'utilizzo a scopo agricolo dell'area. Ma — secondo i giudici del Consiglio di Stato — dal provvedimento non emergono le ragioni per le quali l'amministrazione abbia ritenuto di attribuire una prevalenza assorbente ai pareri incentrati sul consumo di suolo e sulla presunta generica incidenza negativa derivante dalla realizzazione dell'impianto, senza tenere conto delle valutazioni di segno opposto.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, si legge nella sentenza, la Via è un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati.
Nell'esercizio del proprio potere nell'ambito della valutazione d'impatto ambientale, l’Amministrazione deve tenere conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della cosiddetta opzione zero, bilanciando gli opposti interessi sulla base dei criteri indicati all'allegato V della parte II del Dlgs 152/2006.
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