domenica 24 maggio 2015

Messa in sicurezza edifici scolastici: individuato un modello unico di rilevamento per la prevenzione del rischio sismico

19/05/2015 - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15/05/2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2015 recante "Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici".

Il DPCM nasce dall'esigenza ampiamente consolidata di mettere in sicurezza sismica gli edifici scolastici nell'ambito dell'azione pubblica diretta alla riduzione del rischio sismico e dalla necessità di definire un approccio metodologico e procedurale unitario, attraverso la definizione di un modello unitario di riferimento. Sono, quindi, definiti i presupposti e le attività per la definizione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico degli edifici scolastici. L'allegato 1 al DPCM ammette subito la necessità di chiudere un capitolo che va avanti da troppo tempo. Nella premessa viene, infatti, riportato che "è ormai da oltre un decennio che la messa in sicurezza delle scuole italiane rispetto al rischio sismico costituisce motivo specifico di attenzione da parte del Legislatore nazionale, che ha moltiplicato nel tempo gli sforzi per dare la più efficace soluzione al problema".

Per questo motivo e nel pieno rispetto delle competenze gestionali proprie delle diverse Amministrazioni, il DPCM si propone di individuare i parametri di riferimento che, partendo da una sempre più ampia e approfondita base di conoscenza delle caratteristiche degli edifici scolastici e degli interventi realizzati, consentano di definire più mirate strategie di riduzione del rischio.

A tal fine verrà individuato un numero consistente di edifici scolastici sui quali testare modelli e parametri e valutare in modo quantitativo l'efficacia degli interventi, approntare sistemi semplificati di monitoraggio strumentale, anche sperimentando la possibilità di verifica periodica dello stato di conservazione generale.

In particolare, il Piano prevede la realizzazione delle seguenti attività:
  • a) completamento ed arricchimento della base di dati esistente, sia migliorando il livello di dettaglio delle informazioni sugli edifici scolastici, sia assicurando la raccolta dei dati relativi agli interventi di messa in sicurezza effettuati o in corso di effettuazione sugli stessi, a seguito di provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale o locale per la riduzione del rischio sismico, con la collaborazione dei ministeri e degli enti competenti;
  • b) definizione di parametri di valutazione del rischio che consentano di confrontare costi e benefici al fine della predisposizione di piani di riduzione del rischio e sviluppo di un modello di rilevamento e monitoraggio che consenta il continuo aggiornamento dei parametri di rischio;
  • c) definizione delle caratteristiche minime di un sistema semplificato di monitoraggio accelerometrico per gli edifici scolastici, in grado determinare i parametri più significativi ai fini della valutazione dello stato di danneggiamento in tempo quasi-reale, compatibili con i sistemi dell'Osservatorio Sismico delle Strutture del Dipartimento della protezione civile, anche per ciò che riguarda la trasmissione dati;
  • d) strumentazione, a titolo sperimentale, di un numero limitato di edifici scolastici con il sistema semplificato di monitoraggio accelerometrico e predisposizione di una rete di trasmissione dei dati così come definiti alla lettera c);
  • e) individuazione, di concerto con le amministrazioni e gli enti interessati, delle scuole sulle quali testare parametri, modelli e sistemi di rilevamento e monitoraggio;
  • f) acquisizione dei dati relativi a pericolosità ed amplificazione locale dei siti in cui sono costruite le scuole, anche attraverso le mappe di microzonazione sismica disponibili, al fine di determinare i parametri di scuotimento alla base delle successive valutazioni di rischio;
  • g) acquisizione dei dati relativi ad elementi strutturali e non strutturali e di utilizzazione della scuola al fine di produrre valutazioni di vulnerabilità ed esposizione per le successive valutazioni di rischio;
  • h) realizzazione di un'analisi di rischio multilivello per ciascuna delle scuole individuate e stime di classificazione semplificata del rischio, nonché di valutazioni approssimate di analisi costi benefici in caso di interventi di riduzione della vulnerabilità;
  • i) organizzazione presso alcune delle scuole individuate, almeno una per Regione, di un corso di formazione per la valutazione di vulnerabilità, rischio ed esposizione a fini di classificazione e realizzazione presso tutte le scuole di giornate informative per studenti e docenti;
  • j) valutazione della possibilità di uno scambio dei flussi informativi tra l'Anagrafe dell'edilizia scolastica e le informazioni che verranno acquisite sui vari istituti scolastici e, eventualmente, definizione delle modalità e sua attivazione;
  • k) produzione di rapporti e raccomandazioni.

Mentre vi do notizia di questo nuovo interessante lavoro, mi viene in mente un famoso detto che afferma "Mentre il dottore studia, il paziente muore". Sono stato sufficientemente chiaro?

A cura di Gianluca Oreto http://www.lavoripubblici.it/news/2015/05/edilizia/Messa-in-sicurezza-edifici-scolastici-individuato-un-modello-unico-di-rilevamento-per-la-prevenzione-del-rischio-sismico_15194.html

sabato 23 maggio 2015

In arrivo il nuovo Conto Termico e incentivi alle rinnovabili

http://www.edilportale.com/news/2015/05/risparmio-energetico-e-sostenibilita/in-arrivo-il-nuovo-conto-termico-e-incentivi-alle-rinnovabili_45865_27.html

Ministro Guidi: 'Il Governo lavorerà per definire nuove regole fino al 2020'

21/05/2015 - In arrivo un nuovo conto termico e nuovi incentivi per le rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico (vedi bozza) fino alla fine del 2016; in più novità per il fotovoltaico.
Questo l’annuncio del Ministro dello Sviluppo Economico,Federica Guidi, nel corso dell’Audizione alla Commissione Industria del Senato sulle politiche, soprattutto energetiche, del suo dicastero.

La Guidi ha confermato che per il Governo le rinnovabili, insieme all’efficienza energetica, rientrano tra leprincipali priorità d’azione sul lungo termine; contestualmente però ha anticipato una revisione delle politiche energetiche con particolare attenzione alla riduzione dei costi delle bollette.
 

Incentivi per le FER non fotovoltaiche

Il Ministro ha dichiarato: "Sulle fonti diverse dal fotovolatico il tetto fissato a 5,8 miliardi l'anno ha un contatore che indica 5,7 miliardi e come ministero intendiamo emanare a breve un nuovo provvedimento che riutilizzi a favore del settore le risorse che si rendono via via disponibili, pur nel rispetto del tetto di 5,8 miliardi di euro”.  

Il MISE quindi individuerà le "modalità selettive di allocazione delle risorse, basate sulle maggiori ricadute sul sistema produttivo attese dalle diverse tecnologie, per dare continuità di sostegno alle rinnovabili fino alla fine del 2016". Intanto il Governo sta già lavorando "per definire le regole per il periodo dal 2017 al 2020". 
 

Nuovo Conto Termico

Il Ministro Guidi ha poi annunciato che nelle prossime settimane vedrà la luce anche il decreto sul nuovo Conto Termico.
 
La Guidi ha anche messo in evidenza che “per la produzione di calore da fonti rinnovabili si può accedere a una detrazione analoga a quella del fotovoltaico, ma d’importo attualmente pari al 65% delle spese sostenute, entro limiti massimi di spesa stabiliti dalla legge. Per i soggetti che non possono o non intendono accedere alle detrazioni fiscali, sono disponibili gli incentivi previsti dal  Conto Termico, sui quali sono state elaborate ipotesi di semplificazione e potenziamento già sottoposte a pubblica consultazione”.

Il GSE ha comunicato che da mercoledì 20 maggio al 19 luglio 2015 è possibile presentare le richieste di iscrizione ai Registri per l’anno 2015  realizzati dalle Amministrazioni pubbliche e dai Soggetti privati.
  Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, mediante l’applicazione informatica Portaltermico; successivamente il GSE formerà le graduatorie sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili.  

Incentivi al fotovoltaico

La Guidi ha anche messo in evidenza la permanenza di incentivi non tariffari al fotovoltaico come ladetrazione fiscale per gli impianti asserviti agli edifici e l’esenzione dagli oneri di sistemasull’energia auto-consumata per gli stessi piccoli impianti.
 
Secondo il Ministro “il fatto che l’esenzione dagli oneri sia riconosciuta sull’energia auto consumata dei piccoli impianti si sta rivelando efficace anche per stimolare l’innovazione tecnologica, sia mediante una migliore gestione del sistema generatore-utenza, sia attraverso l’utilizzo di sistemi di accumulo”.
 
Le fonti rinnovabili, e particolarmente il fotovoltaico, godono inoltre di altre efficaci forme di sostegno, garantite dalle recenti norme in materia:
- una maggiore certezza regolamentare sui cd. SEU (sistemi efficienti di utenza), con la norma del decreto competitività che fissa al 5% la quota di oneri di sistema che deve essere pagata per l’energia prodotta dall’impianto che ne fa parte e consumata dal cliente a esso connesso e stabilisce il principio che l’eventuale rimodulazione di tale percentuale sarà applicata solo agli impianti nuovi e non agli esistenti;
- l’estensione del regime di scambio sul posto per impianti di potenza fino a 500 kW (prima era fina a 200 kW);
- la definizione di un “modello unico”, valido in tutto il Paese, che i cittadini potranno impiegare per comunicare la realizzazione d’impianti fotovoltaici in scambio sul posto fino a 20 kW, da installare su edifici non vincolati e al servizio di utenze elettriche già collegate alla rete.
 
Inoltre la Guidi ha annunciato che il 19 maggio 2015 ha firmato il decreto di approvazione del modello unico e ha aggiunto: “Questa comunicazione sostituirà tutti gli adempimenti a carico dei soggetti interessati: verso il Comune, il distributore e il Gse. Il modello consentirà di realizzare e mettere in opera l’impianto “in due soli click”. I soggetti destinatari della comunicazione non potranno richiedere documentazione aggiuntiva. Il modello unico costituirà un modo semplice e uniforme a livello nazionale per realizzare gli impianti in tempi brevissimi”.
 

Certificati bianchi

Il Ministro ha annunciato che nelle prossime settimane saranno definite delle nuove linee guida per i certificati bianchi.
 
L’obiettivo è quello di arrivare a un meccanismo che sia effettivamente in grado di premiare solo gli investimenti più meritevoli. Per questo il Ministro dello Sviluppo economico ha anticipato l’operazione di manutenzione straordinaria, su cui sta lavorando insieme al Ministero dell’Ambiente, al Gse e all’Enea.
 
Per la Guidi il principale strumento per la promozione dell’efficienza energetica e’ quello deicertificati bianchi. Tale meccanismo se, da un lato, ha prodotto risultati importanti, dall’altro lato ha messo in luce come si tratti di un sistema che richiede alcuni correttivi, per garantire che le risorse messe a disposizione siano utilizzate nel modo più efficiente.

Ricordiamo che i certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energiaattraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.

I soggetti abilitati a richiedere Certificati Bianchi sono i distributori di energia elettrica e gas con oltre 50.000 clienti finali, i soggetti con Energy Manager, le Energy Service Company (ESCo) e le società che provvedano alla nomina dell’Energy Manager su base volontaria o si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.

Il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Simona Vicari, durante l'audizione è intervenuta nell’ambito dell’esame degli atti dell’Unione Europea del pacchetto “Unione dell’energia”.
 
La Vicari ha dichiarato: “Abbiamo raggiunto con largo anticipo l’obiettivo al 2020 per le energie rinnovabili (al 2013 il 16,7% con un obiettivo nazionale del 17% al 2020), abbattuto le emissioni di CO2 del 16% rispetto ai livelli del 1990 e infine abbiamo registrato un trend di riduzione dei consumi energetici che lascia intendere il conseguimento dell’obiettivo di efficienza energetica che ci siamo fissati con la strategia energetica nazionale al 2020”.

giovedì 21 maggio 2015

Ristrutturazioni e Bonus Mobili: le Entrate aggiornano le guide per il recupero e detrazioni Irpef

http://www.edilportale.com/news/2015/05/normativa/ristrutturazioni-e-bonus-mobili-le-entrate-aggiornano-le-guide_45871_15.html

Revisionato anche il vademecum sulle agevolazioni prima casa per chi acquista o vende

22/05/2015 - L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato ad aprile 2015 le guide su ‘Ristrutturazioni edilizie’ e ‘Bonus Mobili’.

Agevolazioni per le ristrutturazioni

Ricordiamo che per chi ristruttura casa è possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) il 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
 
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annualidi pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
 
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese perl’effettuazione di perizie e sopralluoghi; gli oneri di urbanizzazione ecc.
 
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
 
Per tutte le altre informazioni scarica la Guida aggiornata sulle ristrutturazioni edilizie.
 

Bonus Mobili

Il Bonus Mobili prevede un bonus fiscale del 50% per chi, contestualmente ad un intervento di ristrutturazione del proprio immobile, acquista mobili e grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
 
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni; mentre non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. Tuttavia è essenziale che le spese per gli interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012. L’acquisto dei mobili invece dev'essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.
 
La detrazione può essere richiesta in abbinamento a: interventi di manutenzione ordinaria per le parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il ripristino dopo eventi calamitosi e restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
 
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione,  la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
 
Il pagamento può avvenire con bonifico bancario o postale, in cui vanno indicati la stessa causale utilizzata per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia, il codice fiscale di chi esegue il pagamento e la partita Iva del soggetto destinatario della somma.

Nell’aggiornamento le Entrate specificano che le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile.

Per tutte le altre informazioni scarica la Guida aggiornata sul Bonus Mobili.
 

Agevolazioni prima casa

L’agenzia delle entrate aggiorna anche la guida ‘Fisco e casa: acquisto e vendita’ in base alle ultime circolari sull’argomento.
 
Viene specificato che tra i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni “prima casa” è necessario che l’immobile appartenga alle categorie ammesse alle agevolazioni: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare),  A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi).
 
Inoltre ricorda che dal 1° gennaio 2015, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibilericorrere al ravvedimento in tutti i casi in cui non sia stato già notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità.
 
Infine l’Agenzia precisa che il diritto a detrarre gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale spetta pure al contribuente che ha un rapporto di lavoro in uno Stato estero, anche se la stessa abitazione risulti locata.  E’ necessario, però, che siano state rispettate tutte le condizioni previste dalla legge per fruire della detrazione, permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.

Per tutte le altre informazioni scarica la Guida aggiornata su acquisto casa.

In Olanda bastano 10 giorni per riqualificare una casa Azzeramento dei consumi per 111 mila appartamenti

Per riqualificare una casa, azzerandone i consumi di combustibili fossili, in Olanda bastano dieci giorni. A renderlo possibile è la piattaforma nazionale Platform 31 e in particolare l'iniziativa Energiesprong, con cui si sta rivoluzionando il processo di rinnovamento degli edifici sociali. Il programma, avviato tre anni fa, prevede la riqualificazione di 111 mila appartamenti. L'idea si deve all'architetto Ron van Erck, oggi a Milano per la conferenza di presentazione di ReBuild 2015, "Innovare la riqualificazione e la gestione immobiliare", in programma il 25 e 26 giugno a Riva del Garda (TN).

Il governo olandese sta riqualificando un ampio e diversificato patrimonio di housing sociale intervenendo su involucro e impianti, con cappotti ed infissi preassemblati.

Grazie a questo, agli inquilini viene chiesto di lasciare casa solamente per 10 giorni.

Per le riqualificazioni di diverse tipologie edilizie, in 3 anni si è passati da una riduzione del 50% dei consumi ad un loro azzeramento, abbattendo simultaneamente del 40% i costi di intervento. Dall'avvio del programma, infatti, i costi di ristrutturazione per l'involucro, gli impianti, la cucina ed il bagno sono passati da 140mila a 60mila euro per unità abitativa, con l'obiettivo di scendere a 40mila euro nei prossimi anni.

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Durc, da luglio le verifiche online in tempo reale

http://www.edilportale.com/news/2015/05/normativa/durc-da-luglio-le-verifiche-online-in-tempo-reale_45880_15.html
21/05/2015 - Da luglio le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese potranno essere effettuate online in tempo reale. Lo ha annunciato in conferenza stampa il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti.
21/05/2015 - Da luglio le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese potranno essere effettuate online in tempo reale. Lo ha annunciato in conferenza stampa il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti.

Come funzioneranno le verifiche sul Durc

La novità non è una reale novità. Si tratta della smaterializzazione del Durc prevista dal Jobs Act (DL 34/2014), che doveva diventare operativa l’anno scorso. In base al Jobs Act, infatti, il Ministero del Lavoro doveva definire le modalità attuative della misura entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La necessità di adeguamento delle banche dati telematiche ha però richiesto un anno di tempo.
 
Le verifiche online avverranno attraverso un’unica interrogazione agli archivi di Inps, Inail e delle Casse Edili inserendo il codice fiscale dell’azienda. Le banche dati non dialogheranno tra loro e forniranno una risposta sulla regolarità dei contributi versati, che potrà essere stampata in tempo reale. Ad oggi, invece, sono necessari fino a 30 giorni per ottenere la dichiarazione di regolarità.
 

Durata del Durc

Nel caso in cui l’azienda risulti regolare, il Durc sarà consultabile online per 120 giorni da tutti i soggetti interessati. Come illustrato dal Ministero, il documento potrà essere utilizzato per tutte le finalità consentite dalla legge, cioè erogazione di sovvenzioni e contributi, certificazione Soa, partecipazione a gare d'appalto e anche nell'ambito dei lavori privati. Ciò significa che vieneriallineata la durata del Durc per i lavori pubblici e privati. Ricordiamo infatti che dal primo gennaio 2015  il Durc da utilizzare nei lavori pubblici ha una durata di 120 giorni e quello per i lavori privati di 90 giorni. Questo perchè il Decreto del Fare (DL 69/2013) ha portato da 90 a 120 giorni la durata del Documento unico di regolarità contributiva nei lavori pubblici e ha previsto un’estensione anche per i lavori privati, ma solo fino al 31 dicembre 2014. Non essendoci stata nessuna proroga, si era creato un disallineamento che ora viene colmato. 

Se la verifica produce un risultato negativo, cioè se l’impresa risulta irregolare, il sistema entro 72 ore comunicherà le cause dell'irregolarità e la situazione dovrà essere regolarizzata entro 15 giorni.

Secondo il Ministero del Lavoro, la smaterializzazione del Durc produrrà un risparmio di 80 milioni di euro per le pubbliche amministrazioni. Si arriva a questa cifra moltiplicando i 5.200.000 Durc rilasciati ogni anno per 16, cioè il costo orario medio lordo di un dipendente pubblico. Le imprese risparmieranno invece 25 milioni di euro eliminando i costi medi del personale addetto o degli intermediari.

mercoledì 20 maggio 2015

Fotovoltaico sui tetti ‘in due click’, approvato il Modello Unico

http://www.edilportale.com/news/2015/05/risparmio-energetico/fotovoltaico-sui-tetti-in-due-click-approvato-il-modello-unico_45873_27.html

Sarà il Gestore di rete e non più il richiedente a inviare tutte le comunicazioni a Comune, Gse e Terna. Invio dei dati solo online

21/05/2015 - Diventerà più facile l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici fino a 20 kW sui tetti degli edifici. Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha firmato il decreto che introduce un Modello Unico per la realizzazione, connessione e messa in esercizio.
Obiettivo del decreto è la riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e la razionalizzazione di tutta la procedura.
 

Modello Unico

Secondo quanto dichiarato dal Ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, la completa realizzazione e messa in opera dell’impianto fotovoltaico avverrà “in due soli click”.
 
Il Modello Unico si compone infatti di due parti. La prima deve essere compilata prima dell’inizio dei lavori e la seconda ad intervento concluso. La compilazione e l’invio devono avvenire online, attraverso un’unica interfaccia informatica.
 
La nuova procedura alleggerisce anche gli oneri a carico dei soggetti che installano l’impianto. Dopo l’invio del modello unico sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune.
 

Quando e chi può usare il Modello Unico

Il Modello Unico potrà essere utilizzato dopo 180 giornidall’entrata in vigore del decreto del Mise per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti fotovoltaici con le seguenti caratteristiche:
- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- aventi potenza nominale non superiore a 20 Kw,
- per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto;
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall’articolo 7-bis comma 5 del D.lgs 28/2011;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
 

Come funziona il Modello Unico

Il Gestore di rete entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della prima parte del Modello Unico verifica la compatibilità della domanda e che per la connessione siano previsti lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura. In caso di esito positivo l’iter di connessione è avviato automaticamente. Il Gestore di rete informa quindi il richiedente e provvede ad inviare una copia del modello unico al Comune e al GSE, a caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna e ad addebitare al richiedente gli oneri per la connessione.
 
Se il Gestore di rete riscontra invece la necessità di effettuare lavori complessi per la connessione, o comunque non limitati all’installazione del gruppo di misura, invia al richiedente il preventivo per la connessione.
 
Dopo la fine dei lavori, il richiedente deve inviare al Gestore di rete la seconda parte del Modello Unico. In questa fase prende visione e accetta il regolamento d’esercizio e il contratto di scambio sul posto. A ricezione del Modello Unico avvenuta, il Gestore di rete ne invia una copia al Comune e al GSE.
 
Nonostante questo alleggerimento nelle comunicazioni, in caso di controlli il soggetto richiedente deve mettere a disposizione tutta la documentazione prevista.

Edifici abusivi, la demolizione parziale deve essere fattibile

http://www.edilportale.com/news/2015/05/normativa/edifici-abusivi-la-demolizione-parziale-deve-essere-fattibile_45728_15.html

CdS: le valutazioni sulla possibilità di demolire parte dell’edificio vanno fatte nel momento in cui si emana l’ordine

19/05/2015 - Quando il Comune emana un ordine di demolizione deve valutarne la fattibilità pratica. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 1056/2015.
Dopo la realizzazione di un intervento di ristrutturazione, che aveva comportato l’aumento della volumetria rispetto a quanto assentito, il Comune aveva ordinato la demolizione della parte realizzata abusivamente.
 
Il responsabile aveva presentato ricorso al Tar lamentando la non fattibilità della demolizione, ma i giudici avevano negato la sanatoria e confermato l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
 
Il Consiglio di Stato ha invece dato ragione al responsabile per una serie di motivi. Secondo il CdS l’aumento volumetrico era impercettibile e irrilevante dal punto di vista paesaggistico.
 
Allo stesso tempo, i giudici hanno sottolineato che l’ordine di demolizione della parte abusiva non considerava eventuali danni che avrebbero potuto essere provocati alle parti dell’edificio conformi.
 
Sulla base di queste considerazioni il CdS ha concluso che le valutazioni sulla fattibilità pratica e giuridica della demolizione parziale devono essere effettuate nel momento in cui la sanzione viene irrogata. Non si può invece rimandare questo momento all’esecuzione d’ufficio dell’ordine di demolizione dopo che il responsabile non ha provveduto.