martedì 10 settembre 2013

POS negli studi professionali, gli ingegneri sono contrari all’obbligo

Il Presidente del CNI Armando Zambrano: ‘60 milioni di euro si trasformeranno da reddito dei professionisti a rendita per le banche’ di Rossella Calabrese 11/09/2013 - Nettamente contrari all’obbligo, a carico dei professionisti, di accettare pagamenti con carta di credito. È questa la posizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sulla norma, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, che impone di installare i POS negli studi professionali.La novità - ricorda il CNI - è stato “fortemente voluto dal Governo Monti e in modo particolare dal Ministro Passera (ex amministratore delegato di Banca Intesa)”. “Sebbene l’attuazione dell’obbligo sia subordinata all’emanazione di alcuni decreti attuativi - continua la nota -, questi ultimi potranno prevedere l’estensione ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili”. “Siamo nettamente contrari - afferma con decisione Armando Zambrano, Presidente del CNI -. Questa norma impone un ulteriore balzello a carico dei professionisti. Inoltre, non ha nessuna finalità di lotta all’evasione e al sommerso, in quanto la quasi totalità delle prestazioni professionali ha una soglia di valore superiore ai 1000 euro, oltre la quale già ora tutti i pagamenti devono essere tracciabili e quindi fatti con sistemi di pagamento quali assegni o bonifici”. Elementi che si aggiungono al ragionamento degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, secondo i quali ‘le attività professionali prevedono pagamenti normalmente superiori ai massimali delle carte di debito’ (leggi tutto). Gli Ingegneri hanno fatto i calcoli: al professionista - spiegano - è richiesto di farsi carico dei costi di installazione del POS (mediamente intorno ai 100 euro), del pagamento di un canone mensile (mediamente intorno ai 30 euro) e del pagamento di una commissione su ogni transazione che può superare anche il 3%. Supponendo una commissione media dell’1% su ogni transazione, per le sole prestazioni erogate dai professionisti tecnici nel settore delle costruzioni, il CNI stima una spesa di 60 milioni di euro l’anno. “60 milioni di euro - fa notare Zambrano - che da reddito per i professionisti si trasformano in rendita per il sistema bancario. Una cosa inaccettabile. Un ulteriore aggravio per i professionisti senza alcun vantaggio né per il fisco né per i clienti”. “Noi non siamo contrari alla tracciabilità e alla lotta all’evasione - prosegue Zambrano - ma tale lotta non può essere utilizzata come paravento per taglieggiare ulteriormente un sistema professionale che affronta una crisi drammatica senza alcun sostegno pubblico, a differenza di molti altri settori produttivi quali lo stesso settore bancario”. Il Presidente del CNI sottolinea come gli onorari dei professionisti siano stati ormai ridotti al lumicino dall’abrogazione delle tariffe e da una crisi di mercato che porta gli stessi professionisti, per ottenere gli incarichi, a praticare ribassi medi di oltre il 40% (con punte superiori all’80%) nel settore dei bandi di progettazione. Gli ingegneri sostengono che il divieto di effettuare pagamenti superiori a 1.000 euro è già sufficiente a sradicare la quasi totalità dei pagamenti in nero per i professionisti, in particolare per quelli tecnici. Quindi chiedono l’immediata cancellazione della contestata disposizione e che eventuali misure sostitutive di lotta all’emersione siano introdotta a “costo zero” per i professionisti, già costretti ad affrontare da soli la più grave crisi economica del dopoguerra. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/professione/pos-negli-studi-professionali-gli-ingegneri-sono-contrari-all-obbligo_35232_33.html

Durc valido 180 giorni solo se rilasciato dopo il 21 agosto 2013

Min. Lavoro: quelli precedenti continuano a valere 90 giorni perché rientrano nelle precedente normativa di Paola Mammarella 11/09/2013 - Il Durc vale 180 giorni solo se rilasciato dopo il 21 agosto 2013. Per i Documenti di regolarità contributiva precedenti resta invece il limite di validità di 90 giorni. Sono queste le conclusioni cui è giunto il Ministero del Lavoro con la Circolare 36/2013, che ha spiegato le novità introdotte dalla Legge del Fare 98/2013. Il Ministero del Lavoro ha ricordato che il DURC deve essere acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dal Codice Appalti (Dlgs 163/2006), per l’aggiudicazione e per la stipula del contratto, per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Come si legge nel testo della circolare, il documento rilasciato per queste finalità è valido per 120 giorni. Dal momento che si tratta di una novità introdotta dalla Legge del Fare, la disposizione risulta applicabile dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo il 21 agosto 2013. I Durc rilasciati prima di questa data continuano a seguire la vecchia normativa e avranno quindi una durata di 90 giorni. Il Ministero ha inoltre spiegato che il DURC può essere usato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Con la Legge del Fare viene anche meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero degli stati di avanzamento lavori o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale. Il Durc ha una validità di 120 giorni anche se rilasciato per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/durc-valido-180-giorni-solo-se-rilasciato-dopo-il-21-agosto-2013_35227_15.html

Compravendite anche senza APE, la proposta nel Decreto del Fare 2

Il Ministero dello Sviluppo Economico introduce al posto della nullità dei contratti multe da 250 a 500 euro di Paola Mammarella 10/09/2013 - È in fase di definizione il Decreto del Fare 2, che dovrebbe completare il processo di semplificazioni e rilancio dell’economia. Al momento sono disponibili le anticipazioni rese note dal Ministero dello Sviluppo Economico che, se approvate, apporterebbero modifiche alla disciplina sull’attestato di prestazione energetica. La bozza di “Decreto del Fare 2” propone una modifica al Decreto Legislativo 192/2005 sostituendo la nullità dei contratti di vendita, trasferimento a titolo gratuito, o locazione di beni immobili, prevista in mancanza dell’attestato di prestazione energetica, con sanzioni amministrative. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, la nullità dei contratti cui non sia allegato l’attestato di prestazione energetica appare esorbitante rispetto agli obiettivi della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in materia di edilizia, che prescrive la conoscibilità da parte dell’acquirente o del conduttore dell’attestato, ma non dispone nulla in merito agli atti. Come si legge nella relazione illustrativa, la nullità non è necessaria né opportuna per il raggiungimento degli scopi dettati dalla Direttiva. Al contrario, la disposizione potrebbe incidere negativamente nel settore immobiliare fortemente in crisi. Allo stesso tempo, negli atti di trasferimento a titolo gratuito ci sarebbe un onere eccessivo a carico del donante. Al posto della nullità il decreto propone quindi una multa di 250 euro per le locazioni e di 500 euro per le compravendite effettuate senza allegare al contratto l’attestato di prestazione energetica. Per gli atti di trasferimento a titolo gratuito resta in vigore l’inserimento dell’apposita clausola di presa visione prevista dal D.lgs. 192/2005. Al momento la situazione è invece regolata in modo diverso. Ricordiamo infatti che la nota illustrativa diramata nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale del Notariato ha spiegato la normativa vigente affermando che l’Ape va allegato a tutti gli atti, pena la nullità del contratto. Secondo i notai, infatti, l’obbligo di allegazione vale per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e non solo per i contratti di compravendita perché il termine “vendita” è stato utilizzato in senso lato, quale sinonimo di “alienazione”, comprensivo, pertanto, di ogni atto traslativo a titolo oneroso. Allo stesso tempo, i notai sostengono che per quanto riguarda invece l’allegazione dell’APE agli atti a titolo gratuito che comportino “il trasferimento di immobili”, l’obbligo vige in tutti i casi in cui a fronte del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da una della parti contrattuali a favore dell’altra, quest’ultima non è tenuta a corrispondere un corrispettivo in denaro o in natura, né ad obbligarsi ad un determinato comportamento. Per il Consiglio Nazionale del Notariato, infine, la nullità è assoluta. Ciò significa che può essere fatta valere da chiunque, può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non è soggetta a prescrizione (leggi tutto). (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/compravendite-anche-senza-ape-la-proposta-nel-decreto-del-fare-2_35204_15.html

energie Rinnovabili, il Decreto del Fare 2 rimodula gli incentivi

Le proposte: bonus più bassi ma per sette anni in più, obbligazioni per coprire la parte A3 in bolletta di Paola Mammarella 10/09/2013 - Rimodulare gli incentivi alle energie rinnovabili perché diventino più sostenibili e non pesino sulla bolletta elettrica, che deve invece essere alleggerita. Sono alcuni degli obiettivi contenuti nel Decreto del Fare 2, di cui al momento si conoscono le anticipazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico. Incentivi alle energie rinnovabili Per contenere l’onere annuo sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l’apporto produttivo degli impianti a energia rinnovabile che hanno accesso agli incentivi, il decreto propone che dal 2016 i produttori possano scegliere se continuare a godere degli incentivi residui o optare per una rimodulazione dell’incentivo. Se continuasse a usufruire del regime incentivante spettante, il produttore continuerebbe a beneficiare della tariffa, ma non potrebbe cumularli con altri incentivi. Nel caso in cui invece scegliesse la rimodulazione dell’incentivo, dal 1 gennaio 2014, il produttore avrebbe accesso ad un incentivo più basso del precedente di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministero dello sviluppo economico secondo il parere dell’Aeeg entro 60 giorni dall’approvazione del Decreto “del Fare 2”. La nuova tariffa avrebbe però una durata più lunga e verrebbe applicata per il periodo residuo incrementato di sette anni. Nel caso in cui i contenuti del decreto diventassero operativi, l’opzione dovrebbe essere esercitata entro il 31 marzo 2014 mediante richiesta al Gse. La rimodulazione non si applicherebbe agli impianti diversi dal fotovoltaico, incentivati ai sensi del DM 6 luglio 2012, ad eccezione di quelli ricadenti nel regime transitorio, e agli impianti incentivati dal provvedimento 6/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi, che stabilisce quando una fonte energetica può essere considerata rinnovabile. Peso delle rinnovabili sull’energia elettrica Per ridurre il costo dell’energia elettrica, la bozza propone di coprire il costo della componente A3 della bolletta, che corrisponde agli oneri per l’incentivazione del fotovoltaico e delle altre rinnovabili, con l’emissione di obbligazioni secondo modalità definite da un decreto del Ministero dell’Economia, da emanare ogni anno, e con la collaborazione del Gse – Gestore dei servizi energetici, e dell’Aeeg, Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Come emerge dalla relazione illustrativa, gli oneri economici per l’incentivazione del fotovoltaico e delle altre rinnovabili che gravano sulle tariffe dell’energia elettrica dal 2010 al 2013 sono cresciuti da 4,5 a 11 miliardi di euro all’anno, con un impatto medio sul prezzo dell’energia che è salito da circa 1,7 c€/kWh a 4,2 c€/kWh. Per coprire questi oneri, la bozza prevede quindi che nel periodo 2014-2017 il Gse provveda a una raccolta di risorse sul mercato finanziario per un ammontare annuo stabilito dal Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto dell’andamento dell’economia e della differenza di prezzo dell’energia elettrica tra l’Italia e altri Paesi europei. Su tali risorse sarebbero pagati, per un periodo da definire compreso tra 17 e 25 anni, i soli interessi, e nell’anno successivo il capitale, con un rendimento lordo massimo ipotizzato vicino al rendimento lordo dei BTP di durata decennale offerti dallo Stato italiano nell’ultima asta precedente l’offerta di sottoscrizione delle obbligazioni. Sia gli interessi maturati sia il capitale da restituire sarebbero raccolti sulle tariffe elettriche, con un effetto che riduce il peso degli oneri per i prossimi anni fino a quando gli oneri caleranno drasticamente, grazie alla progressiva cessazione del diritto agli incentivi. Ipotizzando che si ricorra al mercato finanziario per 2 miliardi di euro l’anno, nel periodo 2014-2017, si potrebbe ottenere una riduzione del peso degli oneri sulle tariffe del 15% o 20%. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, la norma non comporta un aggravio per il bilancio dello Stato sia perché le risorse sono garantite dalle tariffe elettriche e non dallo Stato, sia perché il Gse è al di fuori dalla Pubblica amministrazione. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/rinnovabili-il-decreto-del-fare-2-rimodula-gli-incentivi_35205_15.html

Mutui trentennali con la Bei e la CDP per costruire nuove scuole

Nel DL Istruzione, esenzione dall’Imu per le scuole paritarie gestite da Onlus di Rossella Calabrese 10/09/2013 - Per far fronte alle carenze strutturali delle scuole o per la costruzione di nuovi edifici, le Regioni potranno contrarre mutui trentennali, a tassi agevolati, con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa Depositi e Prestiti o con istituti bancari, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Lo prevede il decreto legge dal titolo “L’Istruzione riparte” (vedi bozza http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2013/misure-urgenti-in-materia-di-istruzione-universit%C3%A0-e-ricerca-(l-istruzione-riparte)_14788.html) approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri. Il provvedimento prevede, inoltre, che gli edifici utilizzati come sede di attività didattica dalle istituzioni scolastiche paritarie gestite da Onlus sono esentate dal pagamento dell’imposta municipale sugli immobili (IMU). L’intervento straordinario della BEI per l’edilizia scolastica italiana era stato annunciato dal Ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza, in occasione della presentazione al Parlamento delle linee programmatiche del suo Dicastero (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/lavori-pubblici/scuole-allo-studio-un-intervento-della-bei_33998_11.html). (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/lavori-pubblici/mutui-trentennali-con-la-bei-e-la-cdp-per-costruire-nuove-scuole_35231_11.html

Ministro Orlando: entro due mesi nuove regole in difesa del territorio e contro dissesto idrogeologico

Da associazioni e ordini professionali un documento contro il dissesto idrogeologico di Rossella Calabrese 10/09/2013 - Arriverà entro due mesi una proposta del Ministero dell’Ambiente per rendere chiare e definite le regole per combattere il dissesto idrogeologico. Lo ha annunciato il Ministro Andrea Orlando al termine di un incontro con il gruppo di lavoro sul dissesto idrogeologico, gruppo composto da associazioni ambientaliste, categorie economiche, rappresentanze degli enti locali, ordini e organizzazioni professionali. “Le azioni contro il dissesto idrogeologico e il consumo di suolo - ha sottolineato il Ministro - sono frenate anche dalle incertezze di ‘governance’, cioè dalla sovrapposizione o dalla mancanza di competenze delle istituzioni sui diversi interventi a difesa del territorio”. Il Ministro ha accolto un documento preparato dalle rappresentanze ambientaliste, professionali e istituzionali, un documento definito da Orlando “ricco di proposte e di buone idee”. Il documento - illustrato da Legambiente, membro del gruppo - verte su tre aspetti prioritari: la semplificazione normativa per il governo e la manutenzione del territorio, l’approccio tecnico-scientifico al problema, adeguato alle novità e ai cambiamenti in atto e il reperimento e la continuità delle risorse economiche. Tra le proposte avanzate - spiega il comunicato di Legambiente - quella di creare presso il Ministero un tavolo permanente di consultazione e collaborazione tra istituzioni, ordini professionali e associazioni per lavorare da subito su un migliore coordinamento della normativa esistente e l’identificazione chiara delle competenze e del sistema delle responsabilità, a partire dalle Autorità di distretto; far rientrare le misure e gli interventi da mettere in atto nella logica multidisciplinare e sistemica della pianificazione di bacino, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque e dalla Direttiva Alluvioni; garantire risorse economiche adeguate e continue e ripensare agli interventi fin qui progettati per verificarne la pertinenza rispetto alle modificazioni che si sono verificate sul territorio. L’obiettivo comune - continua la nota - è quello di condividere l’urgenza e l’importanza della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico nel nostro Paese, stabilendo strumenti e priorità d’intervento, senza dimenticare l’importanza delle attività di informazione e formazione dei cittadini. “L’applicazione di queste proposte - spiega il comunicato del Ministero - può rappresentare un’azione rapida ed efficace per mitigare il rischio idrogeologico, il quale è accentuato in questi anni anche dai cambiamenti del clima, dall’abbandono delle colture collinari che costituiscono un presidio di controllo e manutenzione ed è accentuato anche dalla complessità delle regole. L’obiettivo è superare la logica dell’emergenza e delle spese per riparare un danno già fatto, quando invece, secondo il documento, in molti casi bastano aggiustamenti normativi a costo zero per poter sbloccare i progetti di consolidamento del territorio minacciato” - conclude la nota. Fanno parte del gruppo di lavoro: Legambiente, Coldiretti, Anci, Consiglio nazionale dei geologi, Consiglio nazionale degli architetti, Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali, Consiglio nazionale degli ingegneri, Consiglio nazionale dei geometri, Inu, Ance, Anbi, WWF, Touring Club Italiano, Slow Food Italia, Cirf, Aipin, Sigea, Aiab, Tavolo nazionale dei contratti di fiume Ag21 Italy, Federparchi, Gruppo183, Arcicaccia, Alta Scuola, Società dei territorialisti. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/ambiente/ministro-orlando-entro-due-mesi-nuove-regole-in-difesa-del-territorio_35203_52.html

giovedì 5 settembre 2013

L’APE (attestato di prestazione energetica degli edifici) va allegato a tutti gli atti di trasferimento di immobili

Le istruzioni dei notai per non incorrere nell’annullamento dei contratti di Rossella Calabrese 06/09/2013 - “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”. È quanto prevede il nuovo comma 3bis dell’art. 6 del Dlgs 192/2005, come modificato dal DL 63/2013 convertito nella Legge 90/2013. Poichè la disposizione ha grande rilevanza per l’attività notarile, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato una Nota Informativa per rispondere ai dubbi e alle perplessità interpretative, che la nuova norma potrebbe porre. Il primo punto chiarisce che l’obbligo di allegazione vale per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e non solo per i contratti di compravendita. Secondo i notai, infatti, il termine “vendita” è stato utilizzato in senso lato, quale sinonimo di “alienazione”, comprensivo, pertanto, di ogni atto traslativo a titolo oneroso. Per quanto riguarda invece l’allegazione dell’APE agli atti a titolo gratuito che comportino “il trasferimento di immobili”, i notai spiegano che l’obbligo vige in tutti i casi in cui a fronte del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da una della parti contrattuali a favore dell’altra, quest’ultima non è tenuta a corrispondere un corrispettivo in denaro o in natura, né ad obbligarsi ad un determinato comportamento. Il DL 63/2013 - ricorda la Nota - ha fissato l’obbligo di allegazione dell’APE anche nel caso di stipula di un contratto di nuova locazione e, in via estensiva, anche ai contratti di leasing e all’affitto di azienda. L’obbligo non si applica, quindi, ad un contratto che rinnova, proroga o reitera un precedente rapporto di locazione. La norma stabilisce che l’obbligo di allegazione è posto a pena di nullità. Contrariamente, però, a quanto prevedeva il testo originario del Dlgs 192/2005, la nuova disciplina non prevede più che “la nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente". Siamo, quindi, in presenza di una nullità assoluta, con la conseguenza che: la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione; il contratto nullo non può essere convalidato. Posto che il DL 63/2013 fa riferimento esclusivamente all’Attestato di Prestazione Energetica (APE), all’obbligo di allegarlo ai contratti si può adempiere con un Attestato di Certificazione Energetica (ACE) rilasciato prima del 6 giugno 2013 (data di entrata del DL 63/2013)? A questa domanda i notai rispondono di sì, spiegando che l’art. 6, comma 10, del Dlgs 192/2005 fa salvi gli ACE rilasciati prima del 6 giugno 2013 (e validi 10 anni). Quindi, per una vendita posta in essere dal 6 giugno 2013, il venditore potrà avvalersi ancora dell’ACE rilasciato prima del 6 giugno 2013, ed ancora valido. Se ciò vale per il venditore, non può che valere anche per l’obbligo di allegazione. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/l-ape-va-allegato-a-tutti-gli-atti-di-trasferimento-di-immobili_35163_15.html