martedì 4 giugno 2013

ristrutturazione detrazione Irpef Con il nuovo ‘bonus mobili’ anche gli arredi sono detraibili al 50%

http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/con-il-nuovo-bonus-mobili-anche-gli-arredi-sono-detraibili-al-50_33886_15.html Tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro. Scadenza al 31 dicembre 2013, come per le ristrutturazioni di Rossella Calabrese 04/06/2013 - La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili è prorogata di sei mesi, fino al 31 dicembre 2013; confermato il tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la ripartizione in dieci rate annuali.Ma l’altra novità, introdotta dal Decreto-legge per le misure energetiche nell’edilizia, approvato venerdì scorso dal Governo, è il ‘bonus mobili’: tra le spese detraibili potranno essere inserite anche quelle per l’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad un massimo complessivo di spesa di 10.000 euro. Possono usufruire della detrazione del 50% per i mobili tutti coloro che hanno avviato una ristrutturazione a partire dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% la detrazione per le ristrutturazioni. La scadenza per il bonus mobili è fissata al 31 dicembre 2013. Anche la detrazione delle spese per i mobili sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e, per usufruirne, occorrerà che i mobili acquistati siano destinati ad arredare l'immobile oggetto della ristrutturazione. La procedura per la detrazione sarà la stessa: occorrerà effettuare i pagamenti con bonifico e conservare la documentazione. In un primo momento si era parlato di 'arredi fissi', facendo pensare a mobili su misura, ma il testo del decreto che circola da ieri fa riferimento a "mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione', senza ulteriori specificazioni e senza riferimenti agli elettrodomestici (compresi invece nel bonus del 2009 - leggi tutto). “Un traguardo storico” definisce il provvedimento Roberto Snaidero, presidente FederLegnoArredo, “in quanto per la prima volta è stato inserito l’intero macrosistema arredo senza alcuna limitazione (e non singole categorie merceologiche come avvenuto in passato)”. “Da una stima del nostro Centro Studi, tale defiscalizzazione comporterà un recupero di spesa al consumo di quasi 1,8 miliardi di euro nel 2013”, continua Snaidero sottolineando che il consumo nazionale del macro-sistema arredamento dovrebbe assestarsi sugli stessi livelli dell’anno precedente (+0,4%) evitando così di subire la prevista perdita del 10,2%. Non solo. Grazie alla stabilità del mercato nazionale e alla crescita delle esportazioni - prosegue la nota di FederLegnoArredo - il settore italiano della produzione nel 2013 potrà aspirare a recuperare un significativo +2,9% del fatturato rispetto al 2012, tamponando un’emorragia che da cinque anni sta mettendo a dura prova uno dei settori più importanti del made in Italy. “Tale recupero - aggiunge il presidente FederlegnoArredo - consentirà di salvaguardare circa 8.000 posti di lavoro e 1.800 piccole imprese”. E per informare i consumatori, FederLegnoArredo ha attivato sul proprio sito internet un canale dedicato al ‘bonus mobili’. Tornando alle ristrutturazioni, ricordiamo che il DL 201/2011 ha reso stabile dal 2012 la detrazione del 36% delle spese per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (leggi tutto), mentre il DL 83/2012 ha innalzato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro il limite massimo delle spese ammesse, dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (leggi tutto). Quest’ultima scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2013 per i privati e al 30 giugno 2014 per i condomini, dal DL approvato venerdì scorso. Non cambiano i beneficiari della detrazione: titolari di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sull’immobile ristrutturato, soci di cooperative divise e indivise, inquilini e comodatari, soci delle società semplici, imprenditori individuali, limitatamente agli immobili non strumentali o merce, familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei lavori. Confermati anche gli interventi per i quali spetta la detrazione: - realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; - rimozione di barriere architettoniche, installazione di ascensori e strumenti idonei a favorire la mobilità interna di disabili; - lavori (anche di manutenzione ordinaria) su tutte le parti comuni di edifici residenziali; - interventi di cablatura degli immobili, opere finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza contro le intrusioni, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure antisismiche, ad evitare gli infortuni domestici. - ricostruzione o ripristino di un immobile, anche non residenziale, danneggiato a seguito di ‘eventi calamitosi’, se è stato dichiarato lo stato di emergenza (fattispecie introdotta dal DL 201/2011). La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili situati in edifici interamente interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, purché venduti entro sei mesi dalla fine dei lavori, ed è pari al 25% del prezzo risultante dall’atto di compravendita o di assegnazione, comunque entro l’importo massimo di 48.000 euro. La detrazione va sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La procedura per fruire della detrazione non cambia. È necessario: - inviare all’ASL, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo; 2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, indicando causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento; 3. indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione (l’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara è stato soppresso dal DL 70/2011). Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/con-il-nuovo-bonus-mobili-anche-gli-arredi-sono-detraibili-al-50_33886_15.html (riproduzione riservata)

La detrazione irpef del 65% sarà estesa agli interventi antisismici

La detrazione del 65% sarà estesa agli interventi antisismici I presidenti delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato si impegnano a modificare il Decreto-legge di Rossella Calabrese 05/06/2013 - Nonostante gli annunci, il Decreto-legge per le misure energetiche nell’edilizia non ha esteso la detrazione fiscale del 65% agli interventi di consolidamento antisismico.Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì, infatti, innalza dal 55% al 65% la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, e ne proroga la scadenza al 31 dicembre 2013 per i privati e al 30 giugno 2014 per i condomini (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/riqualificazione-energetica-come-funzioner%C3%A0-la-detrazione-del-65_33861_27.html ).Ma non si applica alla realizzazione di interventi di adeguamento antisismico, che restano nell’elenco di quelli agevolabili al 50%. Secondo il nuovo Decreto-legge, può essere detratto - fino al 31 dicembre 2013 per i privati e al 30 giugno 2014 per i condomini - il 50% delle spese per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, tra cui quelli finalizzati all’adozione di misure antisismiche (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/con-il-nuovo-bonus-mobili-anche-gli-arredi-sono-detraibili-al-50_33886_15.html).A favore dell’estensione del bonus 65% agli interventi antisismici si è subito dichiarato il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci (Pd), seguito dal suo omologo al Senato, Altero Matteoli (Pdl). “Dobbiamo intervenire in Parlamento estendendo il 65% agli interventi di prevenzione sismica - ha dichiarato Realacci. Lo sgravio del 50% si è dimostrato insufficiente per farli decollare”. Sicuro della fattibilità della modifica Matteoli che, sulla copertura finanziaria dell’operazione, ha detto “Problemi ci saranno per forza, vedremo dove trovare i soldi”. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/la-detrazione-del-65-sar%C3%A0-estesa-agli-interventi-antisismici_33906_15.html APPROFONDIMENTI / Detrazioni 65% risparmio energetico APPROFONDIMENTI / Detrazione 50% ristrutturazioni e mobili APPROFONDIMENTI / Normativa antisismica

Sicurezza sul lavoro, dal Ministero le linee guida per compilare il DVR

Obbligatoria la “data certa”; se manca, il datore di lavoro rischia ammende o l’arresto da 3 a 6 mesi di Giovanni Carbone 05/06/2013 - In risposta a 13 quesiti, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) che, dal 1° giugno 2013, è diventato obbligatorio redigere anche per i datori di lavoro di imprese con meno di 10 dipendenti (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/05/sicurezza/valutazione-rischi-pmi-dal-1%C2%B0-giugno-solo-con-procedure-standard_33677_22.html).In particolare, le indicazioni si riferiscono alle procedure standardizzate introdotte dal DM 30 novembre 2012 che disciplina quanto previsto dall’articolo 29 del DLgs 81/2008 in materia di Sicurezza sul lavoro (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2012/12/sicurezza/dal-ministero-del-lavoro-la-procedura-per-la-valutazione-dei-rischi_30733_22.html ). Tra le risposte ministeriali di maggior rilevanza (vedi http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/80E7BAFF-D50E-4222-AB64-B150BDA33A89/0/FAQprocedurestandardizzate3.pdf) , alcune chiariscono l’obbligo per il datore di lavoro di apporre “data certa” sul Dvr che potrà essere sottoscritto dal RSPP, dal RLS o RLST e dal medico competente (ove nominato), ai soli fini della prova della data. Sulle modalità giuridiche che attestano la data certa, il Ministero rimanda a quanto specificato dal Garante per protezione dei dati personali con il Provvedimento del 5 dicembre 2000, elencando 5 possibilità: - ricorso all’auto-prestazione presso uffici postali con apposizione del timbro direttamente sul documento; - per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto; - apposizione della marca temporale sui documenti informatici; - apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; - registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico. A parere del Ministero, la mancanza della data o delle suddette sottoscrizioni potrebbe costituire, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, un’omessa valutazione dei rischi sanzionata nei casi più gravi con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro (articolo 55 del Dlgs 81/2008). In risposta all’ultimo quesito, il Ministero chiarisce che il Dvr deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi, a disposizione degli organi di vigilanza. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/sicurezza/sicurezza-sul-lavoro-dal-ministero-le-linee-guida-per-compilare-il-dvr_33897_22.html

lunedì 3 giugno 2013

Riqualificazione energetica recupero Irpef, come funzionerà la detrazione del 65%

Riqualificazione energetica, come funzionerà la detrazione del 65% Sei mesi in più per i privati, un anno per i condomìni. Esclusi impianti geotermici e pompe di calore. La procedura non cambia di Rossella Calabrese 03/06/2013 - In attesa che il Decreto-legge per le misure energetiche nell’edilizia venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ricapitoliamo le novità introdotte in tema di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e le regole che invece restano invariate. Come già detto, la detrazione fiscale delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici passa dal 55% al 65% e viene prorogata, con tempi differenti per privati e condomìni. I privati potranno usufruire della detrazione del 65% dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013. I condomìni - per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio - avranno tempo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014. La detrazione del 65% è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Dalla detrazione del 65% sono escluse le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Questi interventi sono agevolati dal Conto Termico (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/conto-termico-al-via-da-oggi-le-domande-per-gli-incentivi_33836_27.html). Restano confermate le altre tipologie di interventi che accedono alla detrazione: - interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (comma 344 della Finanziaria 2007); - interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi) - (comma 345); - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346); - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347). Come pure restano confermati i tetti massimi degli importi da portare in detrazione (100.000 euro per la riqualificazione energetica globale, 60.000 euro per interventi sull’involucro e pannelli solari, 30.000 per le caldaie a condensazione). L’aumento da 55% a 65% della percentuale di detrazione fa, di conseguenza, scendere il limite massimo del costo complessivo dell’intervento. Esempio: per i pannelli solari, con la detrazione del 55% e il limite di importo detraibile fissato a 60.000 euro, l’intervento (per sfruttare al massimo l’agevolazione) non deve superare i 109.090,90 euro. Con la nuova detrazione del 65%, fermo restando a 60.000 euro il tetto massimo dell’importo detraibile, il costo complessivo (sempre per sfruttare al massimo l’agevolazione) non dovrà superare i 92.307,69 euro (cifra della quale 60.000 euro è il 65%). Nulla cambia per gli edifici interessati dall’agevolazione: possono accedervi i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Nessuna modifica nemmeno per i beneficiari del bonus: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. È obbligatorio pagare tutto con bonifico bancario o postale, indicando: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori). Confermata anche la procedura per usufruire della detrazione. È necessario acquisire, in base all’intervento realizzato: a. L’asseverazione di un tecnico abilitato; b. L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto; c. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Occorre poi trasmettere la documentazione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it. LE REAZIONI L’esclusione dei sistemi a pompa di calore dalla nuova detrazione del 65% scontenta CoAer, l’Associazione Costruttori apparecchiature ed impianti per la climatizzazione e pompe di calore, federata Anima/Confindustria. Le pompe di calore - spiega la nota di CoAer - sono una tecnologia ad alta efficienza che utilizza anche fonti rinnovabili pluri-incentivata all’estero, ma è ad oggi esclusa dal 65% e “con un Conto Energia Termico di dubbia efficacia, sicuramente meno rimunerativo, e per il quale le nuove tariffe elettriche non saranno pronte prima di due anni”. “Si tratta sicuramente di una svista” commenta incredulo Bruno Bellò, Presidente di CoAer. “Rischiamo di essere esclusi dal mercato per motivi che non comprendiamo: rappresentiamo solo il 2,5% del totale incentivi erogati nel 2011, facciamo efficienza energetica e usiamo fonti rinnovabili, perciò abbiamo le caratteristiche per accedere sia al 65% sia al Conto Energia Termico e come risultato diventiamo una tecnologia efficiente, che per decreto si ritrova ad essere non più competitiva rispetto alle altre tecnologie”. Una anomalia che rischia di creare confusione tra gli utenti e perdita di posti di lavoro negli stabilimenti italiani. L’associazione CoAer chiede ai Ministri Zanonato e Orlando il reinserimento nello schema del 65%, lasciando all’utente la facoltà di scegliere quale incentivo utilizzare, il 65% o il Conto Termico, come ora è possibile per i pannelli solari termici. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/riqualificazione-energetica-come-funzioner%C3%A0-la-detrazione-del-65_33861_27.html

domenica 2 giugno 2013

regole antirumore requisiti acustici costruzioni i costruttori sono responsabili fino al 2009

Requisiti acustici edifici, costruttori responsabili fino al 2009 In attesa del riordino normativo, le regole antirumore non si applicano alle compravendite dal 2009 in poi di Paola Mammarella 03/06/2013 - I privati che fino al 2009 hanno acquistato alloggi che non rispettano le norme sui requisiti acustici potranno presentare domanda di risarcimento contro i costruttori e/o venditori. Sarà molto probabilmente questa la conseguenza della sentenza 103/2013 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2013/103/corte-costituzionale-art.-15-c.-1%C2%B0-lett.-c)-della-legge-04-06-2010-n.-96-sostitutivo-dell-art._14476.html) della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo 15 comma 1 lettera c della Legge Comunitaria 2009 che, modificando la Comunitaria 2008, aveva invece previsto una sorta di sanatoria per i costruttori che hanno venduto, dal 1997 al 2009, immobili non conformi ai requisiti acustici. Il caso La questione di legittimità è stata sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento avanzata dall’acquirente di un immobile contro il costruttore/venditore per il mancato rispetto dei requisiti acustici passivi del Dpcm 5 dicembre 1997. Le norme sui requisiti acustici Nella ricostruzione del quadro normativo esistente, la Corte Costituzionale ha ricordato che il Dpcm 5 dicembre 1997, emanato ai sensi della Legge 447/1995 sull'inquinamento acustico, prevede che gli edifici costruiti dal 1997 in poi, cioè dopo l’entrata in vigore del decreto, devono rispettare una serie di requisiti antirumore. Successivamente la Legge Comunitaria 2008 ha stabilito che, in attesa del riordino della normativa del settore con il recepimento di una serie di norme europee, i requisiti del Dpcm 5 dicembre 1997 non si applicano ai rapporti tra privati sorti dal 2009, cioè dopo l’entrata in vigore della Legge comunitaria 2008. L’anno dopo, la Legge Comunitaria 2009 ha stabilito che, in attesa dell’emanazione di decreti legislativi ad hoc, la disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici non si applica ai rapporti tra privati, come quelli tra costruttori-venditori e acquirenti, fermi restando gli effetti di precedenti pronunce giudiziali e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato. La norma, che ha interpretato le disposizioni della Comunitaria 2008, tenta un approccio retroattivo. La possibilità di non rispettare il Dpcm 5 dicembre 1997 viene infatti estesa a tutti i rapporti tra privati e non solo a quelli sorti dopo l’entrata in vigore della legge, sanando le compravendite avvenute precedentemente, che altrimenti sarebbero state a rischio di ricorso per risarcimento. La norma fa però salve le sentenze definitive grazie alle quali gli acquirenti hanno ottenuto i risarcimenti del caso. Dall’analisi effettuata dalla Corte è emerso che l’articolo 15 comma 1 lettera c della Comunitaria 2009 non è una disposizione interpretativa, ma ha carattere innovativo e viola non solo il principio della irretroattività della legge, ma crea anche disparità tra chi ha ottenuto una sentenza di risarcimento e chi non ha più diritto di fare ricorso. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/requisiti-acustici-edifici-costruttori-responsabili-fino-al-2009_33827_15.html

guida alla tassazione imposta di registro atti notarili circolare agenzia entrate compravendita aree bianche

Dalle Entrate una Guida alla tassazione degli atti notarili

Per operatori e contribuenti istruzioni su imposta di registro, rimborsi e compravendite delle ‘aree bianche’

03/06/2013 - L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una Guida alla tassazione degli atti redatti dai notai, da quelli sui fabbricati e sui terreni a quelli societari.La Guida (Circolare 18/E http://www.edilportale.com/normativa/circolare/2013/18-e/agenzia-delle-entrate-la-tassazione-degli-atti-notarili-guida-operativa-testo-unico-dell-imposta_14475.html) ha lo scopo di fornire a tutti gli operatori del settore e ai contribuenti, a vario titolo coinvolti nella tassazione degli atti, e nelle diverse fasi che ne determinano la definizione, uno strumento di lavoro utile, chiaro e di semplice consultazione. La Guida illustra, per la prima volta in modo sistematico e uniforme, il lungo elenco di disposizioni fiscali applicabili ai fini del calcolo dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti indirizzati alla tassazione degli atti notarili. In pratica, il nuovo Vademecum delle Entrate passa in rassegna le diverse modalità che guidano il prelievo su tutti gli atti redatti dai notai, da quelli sui fabbricati e sui terreni a quelli societari, illustrando la disciplina completa dell’imposta di registro e di fatto superando le numerose difficoltà interpretative emerse in materia e cumulatesi nel corso degli anni. La Guida si prefigge un duplice obiettivo: contribuire a rendere omogenea ed uniforme la tassazione degli atti notarili sull’intero territorio nazionale e, dioconseguenza, determinare una significativa diminuzione delle casistiche conflittuali che possono insorgere tra i contribuenti ed i notai da un lato e l’Amministrazione finanziaria dall’altro. Tra le novità, la Guida pone in chiaro la possibilità di ottenere il rimborso della maggiore imposta versata in sede di registrazione del contratto preliminare, per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo, qualora questa risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo. Riguardo alla tempistica del rimborso, il contribuente deve richiederlo entro tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. In questo caso il termine triennale decorrerebbe dalla data di registrazione del contratto definitivo. Infine, la Guida illustra la disciplina applicabile ai casi di trasferimenti o atti traslativi che hanno per oggetto le cosiddette aree bianche, cioè le zone non classificate come specificamente destinabili né all’edilizia né all’esercizio dell’agricoltura. Trasferimenti questi su cui si applica l’aliquota dell’8%, come per i terreni diversi da quelli agricoli, e che sono da considerare al di fuori dal campo di applicazione dell’Iva. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/dalle-entrate-una-guida-alla-tassazione-degli-atti-notarili_33802_15.html

Incentivi: dai mobili alle finestre come ottenere le agevolazioni fiscali

Sgravi e bonus: ecco i documenti, le fatture e le scadenze

Ottenere i benefici fiscali previsti dal governo Letta, che ha prorogato gli ecobonus e le agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, non è difficile. Basta rispettare i tempi: le spese vanno fatte entro il 31 dicembre prossimo. E conservare la documentazione che le comprovi. La normativa prevede infatti che i pagamenti debbano essere tracciabili, tramite bonifici bancari e postali, cogliendo così anche l'obiettivo di ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale. Infine attenzione ai tetti di spesa che per gli ecobonus variano da intervento a intervento.
RISTRUTTURAZIONI: COME SI PAGA - Proroga di sei mesi per le ristrutturazioni edilizie. Il bonus è stato confermato nella misura del 50% fino a una spesa di 96 mila euro. Il limite è annuale per singola abitazione. La detrazione si spalma su dieci anni in altrettante rate dal valore costante. Non servono molti documenti per ottenere il beneficio: è sufficiente presentare una fattura e pagare attraverso un bonifico tracciabile (la misura serve a combattere anche la piaga dell’evasione fiscale delle ristrutturazioni edilizie) che presenti la causale specifica, il codice fiscale del pagante e la partita Iva o il codice fiscale del destinatario del pagamento. Se l’immobile in questione passa di mano è consentito a chi vende di mantenere il vantaggio fiscale per sé. Rientrano nell’agevolazione del 50% i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria , restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia e urbanistica. Sono inclusi i lavori necessari a seguito di un evento sismico. Ottengono il bonus anche una serie di lavori su parti accessorie, come la costruzione di un garage o l’installazione di impianti di domotica o di strutture atte a rimuovere le barriere architettoniche. Anche gli impianti di sicurezza e quelli idonei per abbattere l’inquinamento acustico sono ricompresi nella normativa, così come le bonifiche degli edifici da sostanze dannose come l’amianto e l’adozione di sistemi antisismici. Beneficiari dell’agevolazione sono i titolari dell’immobile a titolo di proprietà, di possesso e di uso, che abbiano pagato le spese: parliamo tanto del proprietario tanto di chi detiene la semplice nuda proprietà o l’usufrutto, ma anche di chi è in affitto o in comodato, o del familiare convivente del possessore.
BONUS MOBILI: QUANDO CONVIENE: La detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie spetta per un importo massimo di 10 mila euro anche per l’acquisto di mobili legati all’intervento. Insomma, se si è rimesso a posto un bagno non si può chiedere lo sconto fiscale sull’acquisto di un comodino. I beneficiari di questo vantaggio sono gli stessi dunque che ottengono il bonus principale per la ristrutturazione, essendo i due benefici legati a filo doppio. Non sono compresi in questo caso gli elettrodomestici ma soltanto gli arredi attinenti all’immobile oggetto dell’intervento. L’agevolazione vale fino al 31 dicembre di quest’anno e viene spalmata su dieci anni in rate di valore costante. Per poterla ottenere, il pagamento deve essere realizzato attraverso un bonifico bancario o postale da cui risulti con chiarezza la causale del versamento e in cui non manchino alcuni dati: il codice fiscale di chi sostiene la spesa per l’acquisto degli arredi, e quello di chi riceve il pagamento, oppure la sua partita Iva. È offerta la possibilità al beneficiario di ristrutturare più case allo stesso tempo e di ottenere più bonus per ciascuno degli immobili ristrutturati per i quali abbia comprato i mobili.
SCONTO VERDE: A CHI TOCCA - Passerà dal 50% al 65%, dal primo luglio prossimo ,fino al 31 dicembre, l’agevolazione per chi effettua, in questo lasso di tempo, lavori nell’abitazione che determinino un risparmio energetico. Ma non tutti i tipi di lavori. Rispetto al bonus attuale che, va ricordato, vale ancora per gli interventi che si dovessero effettuare e pagare entro il 30 giugno prossimo, alcune categorie di lavori non riceveranno più gli incen tivi. In particolare bisognerà affrettarsi a realizzare prima dell’1 luglio l’installazione di pompe di calore e di impianti geotermici. Ma anche la più semplice sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda e sanitaria. L’agevolazione invece sarà prorogata sino a fine anno, e salirà dal 50% al 65% a partire dal primo luglio, per l’installazione di pannelli per l’acqua calda alimentati da energia solare; per gli impianti di climatizzazione, come le caldaie a condensazione; per l’isolamento delle pareti o la coibentazione dei sottotetti che impedisce la dispersione termica, così come l’installazione di finestre e infissi che aumentano l’efficienza energetica dell’abitazione. È possibile anche applicare il bonus maggiorato dal decreto sulla riqualificazione energetica generale degli edifici esistenti che abbiano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale che stia sotto ai parametri previsti dalla legge 296/2006. Si sta parlando dell’installazione di generatori di calore alimentati da legna, mais, biodiesel, o anche di impianti che utilizzano fonti rinnovabili.
ECOBONUS: PER I PALAZZI - Per gli interventi sulle abitazioni che producono un risparmio energetico la percentuale di detrazione sulla spesa effettuata sale, a partire dal primo luglio prossimo e fino al 31 dicembre 2013, dal 50 al 65%, ma l’ammontare massimo della detrazione resta lo stesso del vecchio ecobonus. Questo vuol dire che la spesa massima su cui applicare l’agevolazione sarà più bassa di prima. Si tratta di valori che differiscono da intervento a intervento: ad esempio per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, la detrazione è pari a 100 mila euro dunque la spesa massima scende da circa 182 mila euro a 154. Per gli interventi su edifici esistenti, come la coibentazione dei sottotetti o i nuovi infissi, il tetto resta 60 mila euro, dunque la spesa massima cala da 110 mila euro a 92. Stesso discorso per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Infine per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, la detrazione spetta fino a un valore massimo di 30 mila. Perciò la spesa agevolabile passa da un massimo di 55 mila euro a 46 mila. Il decreto del governo Letta reca una novità, cioè la possibilità di prorogare l’applicazione dell’ecobonus agli edifici condominiali non per sei mesi ma per un anno, un allungamento dei tempi giustificato dal fatto che le decisioni condominiali sono difficili da assumere in brevi lassi di tempo. Gli interventi possibili vanno dall’installazione dei pannelli solari alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, all’apposizione di nuovi infissi.