venerdì 5 luglio 2013

Bonus mobili, i pagamenti vanno eseguiti mediante bonifico

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di arredi destinati agli immobili ristrutturati di Rossella Calabrese 05/07/2013 - Eseguire i pagamenti con bonifici bancari o postali, come per le ristrutturazioni, indicando causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita Iva o codice fiscale del destinatario del bonifico. Sono queste le prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sul ‘bonus mobili’, la detrazione Irpef del 50%, per l’acquisto di arredi destinati agli immobili oggetto di una ristrutturazione effettuata tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013. Si tratta - spiega la nota dell’Agenzia - di prime indicazioni sulle modalità di esecuzione dei pagamenti, fornite ai contribuenti in attesa di conoscere l’esatto contenuto dell’articolo 16 del DL 63/2013 che risulterà dalla conversione in legge del decreto, attualmente all’esame del Parlamento. Con successive comunicazioni - conclude l’Agenzia - saranno forniti ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione. Ricordiamo che il ddl di conversione del DL 63/2013 approvato dal Senato contiene l’estensione del bonus del 50% ai grandi elettrodomestici (frigoriferi, forni, lavatrici, lavastoviglie, ecc.), sia free standing che da incasso, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), che si aggiungono ai mobili, sempre a condizione che siano destinati ad un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione si applicherà ad una spesa massima di 10.000 euro (max 5.000 euro di bonus) per mobili + elettrodomestici, e sarà restituita in dieci anni. L’importo di 10.000 euro andrà ad aggiungersi al tetto di spesa di 96.000 euro, previsto per per i lavori di ristrutturazione edilizia. Il tetto di spesa complessivo salirà quindi a 106.000 euro (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/07/risparmio-energetico/pompe-di-calore-e-geotermia-riammesse-alla-detrazione-del-65_34418_27.html). Le modifiche che il Parlamento sta apportando in questa fase diventeranno operative solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 63/2013. Quindi, il bonus mobili si applica alle spese per l'acquisto di mobili sostenute tra il 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) e il 31 dicembre 2013, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, mentre la detrazione delle spese per gli elettrodomestici scatterà solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 63/2013, che conterrà la modifica. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/07/normativa/bonus-mobili-i-pagamenti-vanno-eseguiti-mediante-bonifico_34460_15.html

giovedì 4 luglio 2013

Detrazione 65%, online il sito Enea per il 2013 Piattaforma aggiornata alla nuova percentuale e alle nuove scadenze

di Rossella Calabrese 05/07/2013 - L’Enea ha messo online il sito per la trasmissione dei documenti richiesti per accedere alla detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici, aggiornato alla nuova percentuale del 65% (ex 55%) introdotta dal DL 63/2013. La nuova percentuale del 65% si applica alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013 (data dui entrata in vigore del DL 63/2013); restano confermati i limiti di detrazione già previsti per i diversi interventi e le procedure da seguire per accedere agli incentivi. Il DL 63/2013 ha prorogato anche le scadenze della detrazione: 31 dicembre 2013 per i privati e 30 giugno 2014 per i condomìni. Il sito è: http://finanziaria2013.enea.it/ http://www.edilportale.com/news/2013/07/risparmio-energetico/detrazione-65-online-il-sito-enea-per-il-2013_34448_27.html (riproduzione riservata)

Pompe di calore e geotermia riammesse alla detrazione del 65%

Confermata in Senato l’estensione del bonus 50% ai grandi elettrodomestici sia free standing che da incasso di Rossella Calabrese 04/07/2013 - La detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sarà estesa alle pompe di calore e quella del 50% per le ristrutturazioni comprenderà i grandi elettrodomestici. Lo prevedono due emendamenti del Governo al DL 63/2013 approvati ieri in Senato. “Anche alle pompe di calore - ha spiegato in Aula il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Simona Vicari - sarà esteso il bonus per le detrazioni fiscali fissato al 65%. Con un emendamento presentato dal Governo al Decreto sull’efficienza energetica ed utilizzando dei fondi presso il ministero dello Sviluppo economico, è stato possibile trovare risorse che consentiranno di sostenere un comparto importante, contribuendo in questo modo a dare un sostegno deciso al made in Italy”. Ricordiamo che il DL 63/2013 - che ha innalzato dal 55 al 65% la percentuale di detrazione e l’ha prorogata fino al al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 per i condomìni) - aveva escluso dall’agevolazione le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, perché già agevolati dal Conto Termico (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/conto-termico-al-via-da-oggi-le-domande-per-gli-incentivi_33836_27.html). L’esclusione di queste tipologie di impianti aveva scontentato i produttori perché l’incentivo previsto dal Conto Termico è nettamente inferiore alla detrazione del 65%. ANIMA, la Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine, affiliata a Confindustria, ha calcolato che un impianto da 8.000 euro riceverebbe da 1.497 a 499 euro di incentivo con il Conto Termico, a fronte di 5.440 euro con la detrazione del 65% (leggi tutto ). http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/pompe-di-calore-con-il-conto-termico-incentivi-da-1.497-a-499-euro_33959_27.html Il Governo ha quindi reinserito gli impianti a pompa di calore nell’elenco di quelli agevolabili. “Si tratta di un impegno notevole del Governo in questa difficile congiuntura economica nell’investire per il rilancio e lo sviluppo - ha aggiunto il sottosegretario Vicari. Questa misura contribuirà senza dubbio a finanziare tutta la filiera collegata alla produzione ed installazione delle pompe di calore, producendo effetti positivi su tutto l’indotto”. Confermata dall’Aula di Palazzo Madama anche l’estensione del bonus del 50% ai grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), che si aggiungono ai mobili già previsti nel testo del DL 63/2013, sempre a condizione che siano destinati ad un immobile oggetto di ristrutturazione. L’Aula ha inoltre eliminato la dicitura “anche a libera installazione”, che contrastava con la nota del Ministero dello Sviluppo economico, che invece limitava il bonus agli “elettrodomestici da incasso”. Saranno quindi ammessi tutti i grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ecc.), sia free standing che da incasso. La detrazione si applicherà ad una spesa massima di 10.000 euro (mobili + elettrodomestici) e sarà restituita in dieci anni. A differenza di quanto previsto dalle Commissioni, l’importo di 10.000 euro andrà ad aggiungersi al tetto di spesa di 96.000 euro, previsto per per i lavori di ristrutturazione edilizia. Il tetto di spesa complessivo sale quindi a 106.000 euro. Con un ulteriore emendamento approvato dall’Aula, si dispone che, nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, le detrazioni del 50% e del 65% si applicano anche all’adeguamento antisismico degli edifici esistenti, oltre che - come già previsto dal DL - al miglioramento, la messa in sicurezza e l’incremento del rendimento energetico. “È stato stabilito - ha spiegato il sottosegretario Simona Vicari - un bonus fiscale per coloro che decidono di operare interventi di riqualificazione edilizia al fine di migliorare la staticità e ridurre il rischio sismico”. Ricordiamo che tutte le modifiche che il Senato sta apportando in questa fase, diventeranno operative solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del DL 63/2013. I COMMENTI CO.AER, Associazione Costruttori apparecchiature ed impianti per la climatizzazione e pompe di calore, plaude alla decisione di tornare ad estendere la detrazione del 65% (ex 55%) per i lavori di riqualificazione energetica anche alle pompe di calore, riconoscendo così il grande contributo che questa tecnologia può dare in termini di riduzione dei consumi energetici e di incremento nell’utilizzo di rinnovabili. “Il potenziale delle pompe di calore - dichiara Bruno Bellò, Presidente Co.Aer - è riconosciuto da tempo, era quindi incomprensibile la loro esclusione da questo strumento straordinario che intende ridare slancio al mercato. Questo importante risultato è stato ottenuto anche grazie all’impegno del Co.Aer, che in questi ultimi mesi ha attivamente partecipato a una serie di incontri con le Istituzioni per evidenziare l’importanza delle aziende che operano nel settore della climatizzazione, un settore con una forte tipicità italiana, e di tutta la filiera”. “Siamo soddisfatti del nuovo clima che si respira nella politica italiana - afferma Sandro Bonomi, Presidente ANIMA, Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine - Il lavoro fatto congiuntamente tra Governo, Ministero dello sviluppo economico, commissioni parlamentari e rappresentanti di categoria sul decreto efficienza energetica dimostra che qualcosa è cambiato, in meglio finalmente. La volontà bipartisan di trovare soluzioni, anche dove non se ne vedeva la possibilità, la ricerca determinata di copertura economica per mantenere rigorosamente l'equilibrio di bilancio, la capacità di ascolto anche in fasi molto concitate, unita alla rapidità di azione, rappresentano l'elemento di discontinuità e di concretezza, che le nostre aziende attendevano da ormai vent'anni - conclude Bonomi - Non solo in Italia ma anche a Bruxelles si inizia a respirare un'aria nuova, un atteggiamento di fiducia verso l'Italia costruito sul lavoro di anni dei nostri Europarlamentari, di ogni partito, di cui iniziamo a vedere i frutti. Un nuovo clima di fiducia ci attende”. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/07/risparmio-energetico/pompe-di-calore-e-geotermia-riammesse-alla-detrazione-del-65_34418_27.html

Sicurezza sul lavoro, tutte le semplificazioni del decreto del fare

Negli interventi edilizi nei luoghi di lavoro comunicazioni solo se l'attività richiede più di tre lavoratori di Paola Mammarella 04/07/2013 - Comunicazioni sugli interventi edilizi nei luoghi di lavoro, utilizzo delle attrezzature e valutazione dei rischi nelle attività a basso rischio infortunistico. Sono le semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro introdotte dal Decreto legge “del fare” 69/2013. Luoghi di lavoro In caso di costruzione e di realizzazione di edifici da adibire a lavorazioni industriali, di ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti, deve essere comunicata all'organo di vigilanza competente per territorio una descrizione delle lavorazioni, delle modalità di esecuzione, delle caratteristiche dei locali e degli impianti. La comunicazione, obbligatoria solo per i luoghi di lavoro dove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, va effettuata dal datore di lavoro nell'ambito delle istanze presentate allo sportello unico per le attività produttive. Uso delle attrezzature di lavoro Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. La prima verifica è effettuata dall'Inail, che provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, il datore di lavoro può avvalersi delle Asl, dell’Arpa o di soggetti pubblici e privati abilitati. Valutazione dei rischi In base alle modifiche apportate al D.lgs. 81/2008, nei settori a basso rischio infortunistico, i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate in base ai profili di rischio del settore, come previsto dal DM 30 novembre 2012 (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/05/sicurezza/valutazione-rischi-pmi-dal-1%C2%B0-giugno-solo-con-procedure-standard_33677_22.html). Duvri Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, i datori di lavoro e i subappaltatori cooperano per l’attuazione di misure di prevenzione e sicurezza, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di diverse imprese. Per questo motivo il committente elabora il Duvri, Documento unico di valutazione dei rischi o, nei settori a basso rischio infortunistico, individua un incaricato che sopraintende alle attività di sicurezza e coordinamento dei lavori. L’individuazione dell’incaricato deve essere indicata nel contratto di appalto. L’obbligo di redigere il documento non vale invece per i servizi di natura intellettuale, la fornitura di materiali e attrezzature, i lavori o i servizi la cui durata non supera i dieci uomini giorno, a patto che non ci siano rischi per la presenza di elementi cancerogeni (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/sicurezza/duvri-facoltativo-nei-settori-a-basso-rischio_34279_22.html). (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/07/normativa/sicurezza-sul-lavoro-tutte-le-semplificazioni-del-decreto-del-fare_34427_15.html

martedì 2 luglio 2013

Quinto Conto Energia fotovoltaico, domande entro sabato 6 luglio

03/07/2013 - Scade il 6 luglio 2013 il termine ultimo per presentare le richieste degli incentivi per gli impianti fotovoltaici previsti dal quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012). Il 6 giugno 2013, infatti, è stato raggiunto il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro, come certificato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la Delibera 250/2013 (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/quinto-conto-energia-fotovoltaico-tra-un-mese-stop-agli-incentivi_33954_27.html). In un comunicato, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) precisa che manterranno il diritto ad essere valutate le richieste relative ad impianti già entrati in esercizio, inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico https://applicazioni.gse.it entro le ore 24:00 del 6 luglio 2013. Non sarà consentito il completamento della richiesta oltre tale termine - aggiunge il GSE - anche nel caso in cui la sessione di caricamento della richiesta sia stata avviata prima delle ore 24:00 del 6 luglio 2013 e sarà respinto qualsiasi reclamo per il mancato o ritardato invio della richiesta di incentivazione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario registrati nel sistema informatico del GSE. Inoltre, non saranno tenute in considerazione le richieste inviate attraverso canali diversi dal portale informatico, quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax. Manterranno invece il diritto ad essere valutate - conclude la nota del GSE - le richieste di riconoscimento degli incentivi inviate al GSE anche oltre il suddetto termine, relative: - agli impianti iscritti in posizione utile nei registri, non decaduti; - agli impianti fotovoltaici per i quali trova applicazione la Legge 122 del 1° agosto 2012 di conversione del DL 74 del 6 giugno 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012; - agli impianti fotovoltaici i cui Soggetti Responsabili siano gli enti locali della Provincia dell’Aquila che, alla data di entrata in vigore del DL 225 del 29 dicembre 2010, convertito con Legge 10 del 26 febbraio 2011, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnicahttp://www.edilportale.com/news/2013/07/risparmio-energetico/quinto-conto-energia-fotovoltaico-domande-entro-sabato-6-luglio_34389_27.html minima generale. (riproduzione riservata)

lunedì 1 luglio 2013

risparmio energetico l'APE sarà obbligatorio anche per le cessioni di edifici a titolo gratuito

L’APE sarà obbligatorio anche per le cessioni di edifici a titolo gratuito Il DL 63/2013 all’esame del Senato: entro il 30 giugno 2014 il Piano d’azione per gli ‘edifici a energia quasi zero’ di Rossella Calabrese 02/07/2013 - Inizia oggi in Aula al Senato l’esame del disegno di legge di conversione del DL 63/2013 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico degli edifici e proroga le detrazioni fiscali del 65% (ex 55%) per la riqualificazione energetica e del 50% sulle ristrutturazioni, estendendo quest’ultima all’acquisto di mobili. La scorsa settimana il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni, che hanno apportato diverse modifiche al testo. Attestato di Prestazione Energetica L’obbligo di rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) verrà esteso alle cessioni a titolo gratuito di edifici; ora è previsto soltanto per la vendita e la nuova locazione di edifici o unità immobiliari. Sarà invece concesso più tempo alle Pubbliche Amministrazioni per produrre l’APE per gli immobili oltre i 500 mq: i 4 mesi previsti dal DL diventano 6 mesi con l’emendamento del Senato. Immobili di alto valore estetico Gli immobili di alto valore estetico sono esclusi dall’applicazione delle norme sulla certificazione energetica nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto, con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici. Obblighi dei progettisti I dati sulla prestazione energetica dovranno essere allegati anche alla domanda di concessione edilizia, oltre che alla relazione tecnica che viene consegnata insieme con la dichiarazione di inizio lavori, come previsto dal Decreto Legge. Inoltre, un emendamento precisa che l’APE per i nuovi edifici va prodotto prima del rilascio del certificato di agibilità e non al termine dei lavori. ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ Un’altra importante modifica è l’anticipazione dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2014 del termine per la definizione del Piano d’azione per la diffusione in Italia degli Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ). Il Piano d’azione dovrà contenere: l’applicazione della definizione di ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia; le politiche e le misure finalizzate a promuovere gli EEQZ, comprese quelle per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE; gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica dei nuovi edifici entro il 2015. Restano confermate le altre scadenze previste dalla Direttiva: i nuovi edifici di proprietà o occupati da pubbliche amministrazioni, compresi gli edifici scolastici, dovranno essere ‘a energia quasi zero’ a partire dal 31 dicembre 2018; dal 1º gennaio 2021 tutti gli altri edifici di nuova costruzione. Il Piano d’azione individuerà, sulla base dell’analisi costi-benefici sul costo di vita economico, i casi specifici per i quali non si applica lì’obbligo di costruire ‘a energia quasi zero’. ‘Bonus mobili’ anche per gli elettrodomestici Come già detto, la detrazione del 50% delle spese per l’acquisto di arredi per un immobile oggetto di ristrutturazione, viene esteso ai “grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica”. La detrazione per mobili ed elettrodomestici, da ripartire in 10 rate annuali, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, da considerarsi - aggiunge l’emendamento - inclusi nel tetto di spesa di 96.000 euro. Sulla tipologia di elettrodomestici c’è un punto da chiarire: l’emendamento approvato in Commissione parla di “elettrodomestici anche a libera installazione” mentre il Ministero dello Sviluppo economico, con una nota del 27 giugno, specificava che l’estensione del bonus valeva “soltanto per gli elettrodomestici da incasso e non per qualsiasi tipologia”. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/07/risparmio-energetico/l-ape-sar%C3%A0-obbligatorio-anche-per-le-cessioni-di-edifici-a-titolo-gratuito_34367_27.html

Piani urbanistici particolareggiati, sempre valido il bonus

Agenzia delle Entrate: imposta registro all'1%, ipotecaria e catastale in misura fissa anche senza atto integrativo dopo l'acquisto di Paola Mammarella 01/07/2013 - Il trasferimento di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati gode delle agevolazioni fiscali anche se non vengono richieste al momento dell’atto di acquisto e se non è successivamente presentato un atto integrativo. Per avere diritto al bonus non devono essere decaduti i termini per la presentazione delle istanze di rimborso e l’utilizzazione edificatoria deve avvenire entro cinque anni. Si è espressa in questi termini l’Agenzia delle Entrate, che con la Risoluzione 40/E (vedere http://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2013/40-e/agenzia-delle-entrate-art.-33-comma-3-della-legge-n.-388-del-2000-mancata-richiesta-dell-agevolazione_14567.html) di giovedì scorso ha chiarito la situazione di molti contribuenti alle prese con contenziosi con il Fisco. In cosa consistono le agevolazioni In base alla Legge 338/2000, chi acquista un bene immobile situato in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati paga l’imposta di registro all’1% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Come finora è stata gestita la situazione Con la Risoluzione 110/E/2006, l’Agenzia delle Entrate aveva spiegato che quando l’agevolazione non è richiesta è possibile redigere un atto integrativo. Se ci sono i requisiti, infatti, il beneficio fiscale non può essere negato solo per la tempistica con cui è presentata la dichiarazione. Finora, però, in mancanza dell’atto integrativo, le istanze dei contribuenti, interessati a recuperare le maggiori imposte versate alla stipula dell’atto di trasferimento, sono state spesso rigettate. Il nuovo orientamento Con la sentenza 14117/2010 la Cassazione ha ribadito che l’agevolazione non può essere persa irrevocabilmente se non è richiesta al momento in cui scatta l’imposizione. In caso contrario il legislatore lo specifica in modo esplicito. Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che le istanze di rimborso devono essere accolte anche in mancanza dell’atto integrativo. L’agevolazione, ha concluso il Fisco, decade solo se trascorre il termine previsto per la presentazione dell’istanza di rimborso e se l’area non è utilizzata a fini edificatori entro cinque anni. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/07/normativa/piani-urbanistici-particolareggiati-sempre-valido-il-bonus_34341_15.html