Piano Casa Lazio, i numeri della nuova legge
Incluse zone agricole, sopraelevazioni, demolizione e ricostruzione di edifici industriali
di Paola Mammarella
05/10/2010 - Via libera al nuovo Piano Casa del Lazio. La norma, approvata venerdì scorso dalla Giunta, modifica la Legge Regionale 21/2009 introducendo misure più permissive per l’ampliamento volumetrico degli edifici e la sostituzione edilizia attraverso demolizione e ricostruzione. Fin dall’insediamento del nuovo governo regionale la neopresidente Polverini aveva infatti espresso la volontà di introdurre maggiori liberalizzazioni per favorire il rilancio dell’edilizia.
Tra le principali novità c’è l’estensione delle misure di rilancio alle zone agricole, il via libera alle sopraelevazioni e alle demolizioni e ricostruzioni per gli edifici industriali, ma anche la possibilità di monetizzare le opere di urbanizzazione secondaria impossibili da realizzare attraverso il pagamento di un contributo straordinario pari al 50% degli oneri concessori dovuti ai sensi del Dpr 380/2001.
Gli edifici composti da più unità immobiliari possono essere ampliati secondo percentuali applicabili proporzionalmente alle singole abitazioni.
L’adeguamento sismico conseguente all’ampliamento da diritto ad un premio del 35% nelle zone sismiche 1 e sottozone 2a e 2b. Nelle sottozone 3a e 3b è invece riconosciuto un bonus del 25%.
La destinazione d’uso deve rimanere invariata per cinque anni. Il cambiamento da non residenziale a residenziale è invece ammesso, ad esclusione delle zone D ed E, per gli interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia con ampliamento fino al 30%, finalizzati al recupero di alloggi per far fronte alla tensione abitativa.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali e produttivi ricadenti all’esterno delle zone C ed E danno diritto a un bonus fino al 35%, che sale al 60% per gli edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 metri quadrati in stato di degrado. In ogni caso devono essere rispettate le distanze e le altezze previste dalle NTC.
Gli interventi possono essere realizzati con Dia e permesso di costruire da presentare entro il 31 dicembre 2013. La nuova bozza non recepisce quindi le novità della manovra estiva, che ha introdotto la Scia in sostituzione della Denuncia di inizio attività. I Comuni possono deliberare una riduzione degli oneri concessori fino al 30%.
I comuni possono reperire aree da destinare alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Sono invece obbligati a questa operazione i comuni con più di 25 mila abitanti.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2010/10/normativa/piano-casa-lazio-i-numeri-della-nuova-legge_20157_15.html
venerdì 8 ottobre 2010
lunedì 4 ottobre 2010
libretto allegato al montaggio dei ponteggi
Quando deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?
Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Quesito:
Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?
Risposta:
A tale roposito si ricorda che il comma 6 dell'art. 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., disponde testualmente che "chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132" dello stesso decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1) dell'articolo 134 del medesimo decreto si stabilisce che "nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilnaza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131" del decreto di cheui trattasi, "e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.MU.S.)".
fonte: Ministero del Lavoro
2 ottobre 2010
Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Quesito:
Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?
Risposta:
A tale roposito si ricorda che il comma 6 dell'art. 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., disponde testualmente che "chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132" dello stesso decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1) dell'articolo 134 del medesimo decreto si stabilisce che "nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilnaza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131" del decreto di cheui trattasi, "e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.MU.S.)".
fonte: Ministero del Lavoro
2 ottobre 2010
domenica 3 ottobre 2010
Ministero della Semplificazione: La Scia si applica anche all'edilizia
20/09/2010 - Arrivano i primi chiarimenti del Governo sulla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con una nota firmata dal capo dell'Ufficio legislativo del ministero della Semplificazione, Giuseppe Chinè, inviata alla Regione Lombardia, che il 30 agosto scorso aveva posto un quesito.
"La nota - precisa Chinè - è frutto di un lavoro di coordinamento con i ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture e dell'Economia ed esprime, quindi, la posizione del governo ".
Ricordiamo che la Scia (articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122) è entrata in vigore da oltre un mese e mezzo e che sino ad ora stava creando dubbi interpretativi, sull'applicabilità all'edilizia ma anche sul coordinamento con il Testo unico dell'edilizia.
Nella nota del Ministero viene precisato che la la Scia tiene luogo di "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi" ed è corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore.
Sulla base delle precedenti premesse il Ministero, nella citata nota precisa che il quesito in ordine all'applicabilità della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva, sulla base del fatto che assume rilievo l'argomento letterale, giacché, ai sensi del comma 4 - ter dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", "ovunque ricorrano anche come parte di un'espressione più ampia", sia nelle normative statali che in quelle regionali.
Nella nota viene anche chiarito che la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia).
La nota, per ultimo, con riferimento alla materia edilizia, chiarisce i seguenti ulteriori aspetti di rilievo:
in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ("con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali"), non può essere sostituito dalla Scia;
per le Dia edilizie presentate prima dell’entrata in vigore della novella dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio da parte dell'amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una Scia.
A cura di Paolo Oreto
[Riproduzione riservata]
http://www.lavoripubblici.it/news/2010/09/edilizia/Ministero-della-Semplificazione-La-Scia-si-applica-anche-all-edilizia_7131.html
"La nota - precisa Chinè - è frutto di un lavoro di coordinamento con i ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture e dell'Economia ed esprime, quindi, la posizione del governo ".
Ricordiamo che la Scia (articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122) è entrata in vigore da oltre un mese e mezzo e che sino ad ora stava creando dubbi interpretativi, sull'applicabilità all'edilizia ma anche sul coordinamento con il Testo unico dell'edilizia.
Nella nota del Ministero viene precisato che la la Scia tiene luogo di "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi" ed è corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore.
Sulla base delle precedenti premesse il Ministero, nella citata nota precisa che il quesito in ordine all'applicabilità della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva, sulla base del fatto che assume rilievo l'argomento letterale, giacché, ai sensi del comma 4 - ter dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", "ovunque ricorrano anche come parte di un'espressione più ampia", sia nelle normative statali che in quelle regionali.
Nella nota viene anche chiarito che la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia).
La nota, per ultimo, con riferimento alla materia edilizia, chiarisce i seguenti ulteriori aspetti di rilievo:
in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ("con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali"), non può essere sostituito dalla Scia;
per le Dia edilizie presentate prima dell’entrata in vigore della novella dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio da parte dell'amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una Scia.
A cura di Paolo Oreto
[Riproduzione riservata]
http://www.lavoripubblici.it/news/2010/09/edilizia/Ministero-della-Semplificazione-La-Scia-si-applica-anche-all-edilizia_7131.html
martedì 27 luglio 2010
comune di Sezze e i problemi dell'autovelox
Martedì 27 Luglio 2010 Il messaggero
di CHRISTIAN CAPUANI
Crea sempre più difficoltà per il Comune di Sezze la vicenda degli autovelox giudicati irregolari dal giudice di pace, che nelle ultime settimane ha accolto decine di ricorsi presentati dagli automobilisti multati. A dirsi preoccupato dagli ultimi sviluppi e a chiedere informazioni al sindaco Andrea Campoli è addirittura il collegio dei revisori dei conti del Comune lepino. L’organo chiamato a vigilare sulle casse comunali ha chiesto conferma all’amministrazione degli ultimi sviluppi del caso sottolineando che «le notizie apprese attraverso la stampa locale, se confermate, prospettano rilevanti conseguenze per il bilancio dell’ente». Chiedendo di conoscere quali iniziative il Comune intenda mettere in campo per tutelare la propria posizione, i tre componenti del collegio dei revisori invita la giunta «a una gestione prudenziale di tutte le poste di bilancio collegate con la gestione degli autovelox».
L’esame dei ricorsi dei multati, dopo che la perizia tecnica ha evidenziato numerose irregolarità nell’autorizzazione e nell’installazione dei due autovelox su via Monti Lepini, sta in effetti producendo conseguenze negative per il Comune. Dopo la presentazione di una fotocopia dell’ordinanza dell’Anas che attesta la riduzione dei limiti di velocità da 90 a 70 km orari, ma risultata relativa a un tratto di strada diverso da quello scelto per collocare gli autovelox, il Comune è stato condannato dal giudice di pace anche per “lite temeraria”, facendo così triplicare le spese legali per il ricorso vinto dai multati. Gli ultimi sviluppi alimentano peraltro le critiche politiche dell’opposizione: il consigliere del Pdl Rinaldo Ceccano ha presentato una nuova interrogazione al sindaco chiedendo, tra le altre cose, «perché l’amministrazione continua a non ricorrere all’annullamento delle multe in autotutela e su quali capitoli del bilancio troverà capienza la spesa prevista per gli avvocati» a cui il Comune si è affidato dopo l’accoglimento dei primi ricorsi.
RIPRODUZIONE RISERVATA
di CHRISTIAN CAPUANI
Crea sempre più difficoltà per il Comune di Sezze la vicenda degli autovelox giudicati irregolari dal giudice di pace, che nelle ultime settimane ha accolto decine di ricorsi presentati dagli automobilisti multati. A dirsi preoccupato dagli ultimi sviluppi e a chiedere informazioni al sindaco Andrea Campoli è addirittura il collegio dei revisori dei conti del Comune lepino. L’organo chiamato a vigilare sulle casse comunali ha chiesto conferma all’amministrazione degli ultimi sviluppi del caso sottolineando che «le notizie apprese attraverso la stampa locale, se confermate, prospettano rilevanti conseguenze per il bilancio dell’ente». Chiedendo di conoscere quali iniziative il Comune intenda mettere in campo per tutelare la propria posizione, i tre componenti del collegio dei revisori invita la giunta «a una gestione prudenziale di tutte le poste di bilancio collegate con la gestione degli autovelox».
L’esame dei ricorsi dei multati, dopo che la perizia tecnica ha evidenziato numerose irregolarità nell’autorizzazione e nell’installazione dei due autovelox su via Monti Lepini, sta in effetti producendo conseguenze negative per il Comune. Dopo la presentazione di una fotocopia dell’ordinanza dell’Anas che attesta la riduzione dei limiti di velocità da 90 a 70 km orari, ma risultata relativa a un tratto di strada diverso da quello scelto per collocare gli autovelox, il Comune è stato condannato dal giudice di pace anche per “lite temeraria”, facendo così triplicare le spese legali per il ricorso vinto dai multati. Gli ultimi sviluppi alimentano peraltro le critiche politiche dell’opposizione: il consigliere del Pdl Rinaldo Ceccano ha presentato una nuova interrogazione al sindaco chiedendo, tra le altre cose, «perché l’amministrazione continua a non ricorrere all’annullamento delle multe in autotutela e su quali capitoli del bilancio troverà capienza la spesa prevista per gli avvocati» a cui il Comune si è affidato dopo l’accoglimento dei primi ricorsi.
RIPRODUZIONE RISERVATA
domenica 25 luglio 2010
"Rischio-stress per i dipendenti, ancora cinque mesi per adeguarsi"
"Rischio-stress per i dipendenti, ancora cinque mesi per adeguarsi"
fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro
19/07/2010 - Altri cinque mesi per adeguare le misure di sicurezza contro lo stress sul lavoro. L'entrata in vigore delle disposizioni del T.u. prevista per il prossimo l agosto slitta al 31 dicembre. Sia per le p.a., (già previsto dal dl n. 78/2010) che per le aziende. La gestione del rischio stress da lavoro-correlato ha fatto esordio nel T.u. (dlgs n. 81108), che lo esplicita con riferimento ai principi dell'accordo europeo 8 ottobre 2004. Le modifiche del dlgs n. 106/09 hanno stabilito che la valutazione del relativo rischio deve essere effettuata nel rispetto di specifiche indicazioni da elaborarsi a cura della Commissione consultiva permanente e che il nuovo obbligo di valutazione del rischio stress, per aziende e p.a., decorre dal 1° agosto 2010, termine che, con l'approvazione della manovra correttiva, slitterà al 31/12/2010. La manovra dà poi altri 12 mesi di tempo per «l'individuazione delle effettive particolari esigénze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative», che devono essere individuate con appositi decreti interministeriali. La norma interessa le forze armate e di polizia, i vigili del fuoco, i servizi di protezione civile, le strutture giudiziarie penitenziarie, le università, gli istituti di istruzione, l'arma dei carabinieri, le forze di polizia. Il termine prorogato (di un anno) era stabilito il 24 mesi dall'entrata in vigore del T.u. (15 maggio 2008). http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3558
fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro
19/07/2010 - Altri cinque mesi per adeguare le misure di sicurezza contro lo stress sul lavoro. L'entrata in vigore delle disposizioni del T.u. prevista per il prossimo l agosto slitta al 31 dicembre. Sia per le p.a., (già previsto dal dl n. 78/2010) che per le aziende. La gestione del rischio stress da lavoro-correlato ha fatto esordio nel T.u. (dlgs n. 81108), che lo esplicita con riferimento ai principi dell'accordo europeo 8 ottobre 2004. Le modifiche del dlgs n. 106/09 hanno stabilito che la valutazione del relativo rischio deve essere effettuata nel rispetto di specifiche indicazioni da elaborarsi a cura della Commissione consultiva permanente e che il nuovo obbligo di valutazione del rischio stress, per aziende e p.a., decorre dal 1° agosto 2010, termine che, con l'approvazione della manovra correttiva, slitterà al 31/12/2010. La manovra dà poi altri 12 mesi di tempo per «l'individuazione delle effettive particolari esigénze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative», che devono essere individuate con appositi decreti interministeriali. La norma interessa le forze armate e di polizia, i vigili del fuoco, i servizi di protezione civile, le strutture giudiziarie penitenziarie, le università, gli istituti di istruzione, l'arma dei carabinieri, le forze di polizia. Il termine prorogato (di un anno) era stabilito il 24 mesi dall'entrata in vigore del T.u. (15 maggio 2008). http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3558
Classificazione acustica edifici: pubblicata la norma UNI 11367
Classificazione acustica edifici: pubblicata la norma UNI 11367
A breve in Consiglio dei Ministri il decreto relativo alla classificazione dei requisiti acustici degli edifici
di Rossella Calabrese 23/07/2010 - È stata pubblicata ieri 22 luglio la norma UNI 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”.
La norma definisce la classificazione acustica degli edifici, basata su misure effettuate al termine dell’opera, che consentirà di informare i futuri proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche dell’abitazione e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili successive contestazioni.
La UNI 11367 si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli ad uso agricolo, artigianale e industriale. Nell’ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice.
La UNI 11367 prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale “di base” sia rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la quarta classe.
La classe viene attribuita - sulla base di misurazioni dei livelli sonori e non solo di dati progettuali - alle singole unità immobiliari e non all’intero edificio (ad esempio, nel caso di un condominio, la classe deve essere assegnata ad ognuno degli appartamenti che lo compongono, e non genericamente all’intero condominio). Se, da un lato, questo rende più complicata la determinazione di efficienza acustica, dall’altro è una maggiore garanzia sul risultato finale.
La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato: sono infatti oggetto di classificazione l’isolamento di facciata, l’isolamento rispetto ai vicini (sia per i rumori aerei, sia per i rumori di calpestio) e il livello sonoro degli impianti. Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare (es. fra le camere).
All’elaborazione della norma hanno partecipato oltre 60 esperti in rappresentanza di tutti gli interessi “in gioco”. Infatti, tutte le fasi che convergono nel processo di realizzazione dell’edificio sono determinanti ai fini del risultato acustico: la progettazione, l’esecuzione dei lavori, la posa in opera dei materiali, la direzione dei lavori, le eventuali verifiche in corso d’opera, ecc.
“La norma sulla classificazione acustica degli edifici - ha spiegato Piero Torretta, presidente UNI- si aggiunge a quella sulle prestazioni energetiche degli edifici (UNI TS 11300), migliorando il quadro delle informazioni a disposizione dell’utente del bene edilizio. Quadro che, con il meccanismo della classificazione graduata, conferisce al bene edilizio un nuovo valore economico legato alla capacità dello stesso di soddisfare esigenze spesso immateriali dell’utilizzatore (comfort, privacy, emissioni CO2, consumo materiali...).
Ricordiamo che entro luglio 2010 il Governo dovrà emanare la nuova normativa in materia di isolamento acustico in edilizia, in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 88 del 7 luglio 2009.
Uno dei prossimi Consigli dei Ministri esaminerà due provvedimenti:
- un decreto legislativo relativo alle norme sull’inquinamento acustico;
- un decreto legislativo riguardante la classificazione dei requisiti acustici degli edifici.
La definizione dei “criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico” arriveranno con un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente (leggi tutto).
Fonte: UNI (riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2010/07/normativa/classificazione-acustica-edifici-pubblicata-la-norma-uni-11367_19672_15.html
A breve in Consiglio dei Ministri il decreto relativo alla classificazione dei requisiti acustici degli edifici
di Rossella Calabrese 23/07/2010 - È stata pubblicata ieri 22 luglio la norma UNI 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”.
La norma definisce la classificazione acustica degli edifici, basata su misure effettuate al termine dell’opera, che consentirà di informare i futuri proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche dell’abitazione e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili successive contestazioni.
La UNI 11367 si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli ad uso agricolo, artigianale e industriale. Nell’ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice.
La UNI 11367 prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale “di base” sia rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la quarta classe.
La classe viene attribuita - sulla base di misurazioni dei livelli sonori e non solo di dati progettuali - alle singole unità immobiliari e non all’intero edificio (ad esempio, nel caso di un condominio, la classe deve essere assegnata ad ognuno degli appartamenti che lo compongono, e non genericamente all’intero condominio). Se, da un lato, questo rende più complicata la determinazione di efficienza acustica, dall’altro è una maggiore garanzia sul risultato finale.
La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato: sono infatti oggetto di classificazione l’isolamento di facciata, l’isolamento rispetto ai vicini (sia per i rumori aerei, sia per i rumori di calpestio) e il livello sonoro degli impianti. Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare (es. fra le camere).
All’elaborazione della norma hanno partecipato oltre 60 esperti in rappresentanza di tutti gli interessi “in gioco”. Infatti, tutte le fasi che convergono nel processo di realizzazione dell’edificio sono determinanti ai fini del risultato acustico: la progettazione, l’esecuzione dei lavori, la posa in opera dei materiali, la direzione dei lavori, le eventuali verifiche in corso d’opera, ecc.
“La norma sulla classificazione acustica degli edifici - ha spiegato Piero Torretta, presidente UNI- si aggiunge a quella sulle prestazioni energetiche degli edifici (UNI TS 11300), migliorando il quadro delle informazioni a disposizione dell’utente del bene edilizio. Quadro che, con il meccanismo della classificazione graduata, conferisce al bene edilizio un nuovo valore economico legato alla capacità dello stesso di soddisfare esigenze spesso immateriali dell’utilizzatore (comfort, privacy, emissioni CO2, consumo materiali...).
Ricordiamo che entro luglio 2010 il Governo dovrà emanare la nuova normativa in materia di isolamento acustico in edilizia, in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 88 del 7 luglio 2009.
Uno dei prossimi Consigli dei Ministri esaminerà due provvedimenti:
- un decreto legislativo relativo alle norme sull’inquinamento acustico;
- un decreto legislativo riguardante la classificazione dei requisiti acustici degli edifici.
La definizione dei “criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico” arriveranno con un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente (leggi tutto).
Fonte: UNI (riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2010/07/normativa/classificazione-acustica-edifici-pubblicata-la-norma-uni-11367_19672_15.html
sabato 10 luglio 2010
Detrazioni 36% e 55%: parte la ritenuta del 10% sui bonifici di pagamento delle spese
Detrazioni 36% e 55%: parte la ritenuta del 10% sui bonifici di pagamento delle spese
05/07/2010 - È operativa dall'1 luglio 2010 la ritenuta del 10%, prevista dall'art. 25 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che banche e Poste Italiane SPA dovranno operare a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta ai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per le spese agevolate con la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, o con quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Per far fronte all'operatività della ritenuta, l'Agenzia delle Entrate, lo scorso 30 giugno 2010, ha emanato il provvedimento n. 94288 concernente appunto l'effettuazione delle ritenute alla fonte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. In particolare, con il provvedimento n. 94288/2010 l'Agenzia ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che dovranno:
operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.
Il provvedimento dell'Agenzia stabilisce, inoltre, che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
Il provvedimento dell'Agenzia ha anche specificato gli altri adempimenti, successivi e collegati, cui sono tenuti gli operatori finanziari:
versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la risoluzione n. 65/E
certificare la stessa al beneficiario del bonifico entro il 28 febbraio dell'anno successivo
riportarla nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).
Segnaliamo, infine, l'iniziativa dell'ANCE che sta cercando di ottenere un ripensamento del Governo in merito a questa ritenuta nella convinzione che, per le imprese "regolari", questa si traduce unicamente in una minor disponibilità monetaria, che va ad aggiungersi alle già ingenti problematiche finanziarie legate all'attuale congiuntura economica negativa ed alla "stretta creditizia" che sta vivendo il settore. In ogni caso, anche per le difficoltà operative legate all'effettuazione della ritenuta da parte delle Banche e di Poste Italiane, sembra probabile che, in sede di conversione del D.L. 78/2010 (attualmente all'esame del Senato), sia prevista una proroga dell'entrata in vigore della disposizione.
Accedi al Focus Detrazioni 55% e leggi tutto sull'argomento.
A cura di Ilenia Cicirello
[Riproduzione riservata]
http://www.lavoripubblici.it/news/2010/07/energia/Detrazioni-36-e-55--parte-la-ritenuta-del-10-sui-bonifici-di-pagamento-delle-spese_6843.html
05/07/2010 - È operativa dall'1 luglio 2010 la ritenuta del 10%, prevista dall'art. 25 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che banche e Poste Italiane SPA dovranno operare a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta ai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per le spese agevolate con la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, o con quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Per far fronte all'operatività della ritenuta, l'Agenzia delle Entrate, lo scorso 30 giugno 2010, ha emanato il provvedimento n. 94288 concernente appunto l'effettuazione delle ritenute alla fonte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. In particolare, con il provvedimento n. 94288/2010 l'Agenzia ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che dovranno:
operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.
Il provvedimento dell'Agenzia stabilisce, inoltre, che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
Il provvedimento dell'Agenzia ha anche specificato gli altri adempimenti, successivi e collegati, cui sono tenuti gli operatori finanziari:
versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la risoluzione n. 65/E
certificare la stessa al beneficiario del bonifico entro il 28 febbraio dell'anno successivo
riportarla nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).
Segnaliamo, infine, l'iniziativa dell'ANCE che sta cercando di ottenere un ripensamento del Governo in merito a questa ritenuta nella convinzione che, per le imprese "regolari", questa si traduce unicamente in una minor disponibilità monetaria, che va ad aggiungersi alle già ingenti problematiche finanziarie legate all'attuale congiuntura economica negativa ed alla "stretta creditizia" che sta vivendo il settore. In ogni caso, anche per le difficoltà operative legate all'effettuazione della ritenuta da parte delle Banche e di Poste Italiane, sembra probabile che, in sede di conversione del D.L. 78/2010 (attualmente all'esame del Senato), sia prevista una proroga dell'entrata in vigore della disposizione.
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A cura di Ilenia Cicirello
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