sabato 18 luglio 2009

rinnovo consiglio direttivo collegio geometri

PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA COLLEGIO DEI GEOMETRI DI LATINA 2009
Programma e proposta

Introduzione
I sottoscritti geometri propongono la propria candidatura in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio di Latina.

Premessa
La nostra pubblica presentazione è la sintesi di idee e del contributo di Colleghi che intendono condividere con la categoria il percorso e la proposta di una squadra di lavoro.
Questo deve essere anche la caratteristica della conduzione del nostro consiglio direttivo, l’insieme di tante capacità e non la scelta o l’obiettivo del singolo.
Siamo Professionisti come tali ci dobbiamo presentare nello svolgimento della nostra attività, ma anche come immagine di categoria verso l’esterno, gli enti esterni e il mondo economico e sociale in generale.

Obiettivi generali
Tutela e valorizzazione dell’attività professionale mediante il riconoscimento dell’importanza dell’attività professionale dei geometri, il rispetto del lavoro anche dal punto di vista umano, nei rapporti con gli uffici pubblici e con tutte le pubbliche amministrazioni in ambito locale.
In ambito nazionale il riconoscimento di un’attività fondamentale nell’economia e nella società: il geometra è spesso l’unico consulente globale della maggior parte dei cittadini nei vari ambiti economici, edili, topografici, passaggi di proprietà, indagini di mercato, ma anche familiari (nelle varie questioni di divisioni ed ereditarie), sociali (nei condomini e in tutte le realtà delle varie lottizzazioni, consorzi), di programmazioni (in genere è il geometra che dà l’inizio con studi di fattibilità alle varie operazioni, apertura di piccole e medie imprese, attività commerciali, costruzioni) di coordinamento (quale altre tecnico coordina le varie fasi, imprese e persone coinvolte nei progetti?).
Nell’ambito professionale il riconoscimento delle competenze in nuove specializzazioni, quali la salvaguardia ambientale, della sicurezza, della gestione dell’emergenza, dello studio di fattibilità e di coordinamento anche per lavori ed importi di notevole entità.
Va salvaguardato inoltre il serbatoio di eventuali nuovi iscritti alla professione per dare continuità alla stessa e certezza anche nel pagamento delle pensioni.
Negli incarichi pubblici va pretesa la peculiarità nelle assegnazioni di incarichi di stretta pertinenza professionale:
- rilievi topografici, stime, accatastamenti, contabilità lavori, ma anche una quota parte in incarichi nello svolgimento di consulenza ed incarichi interni alle amministrazioni (condoni, ecc.) e nei lavori pubblici (anche solo riferiti a contabilità lavori, accatastamenti ecc.).

Il consiglio direttivo e gli enti esterni
Dialogare con le amministrazioni e con gli Uffici locali non è semplice, con i vari funzionari condizionati da scelte politiche, da cambiamenti di organico e di strutture, ma il dimostrare la volontà a perseguire l’obiettivo comune aiuta a superare le diffidenze, nella collaborazione reciproca.
Inutile nascondere che le difficoltà maggiori continuano ad esserci nei confronti del Catasto, per motivi diversi, alcuni dei quali legati alle persone e alla loro capacità di rapportarsi in modo corretto e disponibile con l’utenza.
Non ci aiuta la continua evoluzione di leggi, normative, modelli e procedure.
Anche la situazione economica e sociale è peggiorata in modo sensibile sia a livello locale che nazionale e oltre.
Il compito di una categoria professionale così radicata nel territorio, come quella dei geometri, è anche quella di fungere da campanello d’allarme, con proposte concrete, tipiche della nostra cultura di geometri liberi professionisti.
Dobbiamo avere quindi una funzione propositiva insieme alle altre categorie per rivalutare l’economia e le potenzialità locali, ma anche di correzione e di indirizzo là dove ci sono evidenti e imbarazzanti deviazioni dal bene comune e collettivo a quello privato a volte anche spregiudicato e fuori dalle regole.
Una categoria, come la nostra, che ha contribuito all’economia, alle risorse, alla cultura, al miglioramento sociale deve essere protagonista e non spettatore o peggio, calpestata nei diritti e nella dignità.
Negli Enti pubblici quindi il nostro consiglio deve sollecitare soluzioni pratiche, evitando intoppi o pesi burocratici che diventano sociali ed economici.
Quindi ci vuole un dialogo laddove è mancato in modo evidente, per migliorare la situazione amministrativa.


Modi e mezzi per l’attuazione degli obiettivi (dal programma 2002)
Maggiore coinvolgimento e informazione della categoria con i vari mezzi a disposizione, privilegiando internet con aggiornamenti in tempo reale sulle nuove disposizioni di legge, sulle opportunità professionali, sugli adempimenti e scadenze tecniche, fiscali ed economiche. Consulenza fiscale e legale in linea sui maggiori e più comuni argomenti.
Collegamento e confronto continuo con gli altri Collegi provinciali, nonché con le varie categorie, enti aventi finalità simili o comuni.
Formazione ed aggiornamento professionale costante, efficace ed attento alle maggiori necessità ed opportunità.
Informazioni sui problemi catastali più comuni, creazione ed aggiornamento di un sito dove sono riportate apposite tabelle con riportati gli orari di ricevimento dei vari uffici pubblici, referenti, numeri telefonici, indirizzi, fac-simile di istanze, lettere, importi di versamento per i vari diritti, tempi attesa, con la possibilità di scambi professionali.
Monitoraggio costante delle problematiche professionali.

Impegni dell’aggregazione
I sottoscritti che si propongono quali consiglieri, nel caso venisse accolta la presente proposta con l’elezione di uno o più consiglieri, si impegnano a perseguire gli obiettivi sopra esposti, facendo proprie tutte le proposte valide e soddisfacenti emerse in questa sede o successivamente, indipendentemente da quale Collega giungesse la proposta.
I sottoscritti si impegnano altresì a tutelare gli interessi di categoria di tutti gli iscritti.
L’attività dell’aggregazione continuerà qualunque sia l’esito della votazione in difesa della categoria, come già ha fatto chiedendo lo svolgimento di assemblee degli iscritti per dibattere gli interessi generali dei Colleghi.
In sede di eventuale ballottaggio confermiamo le stesse candidature evitando accordi con altre liste.
Se dovesse risultare eletto, al primo turno, qualche candidato di altre liste sarà comunicato, dopo una riunione interna, il (o i) nominativo di colui che rinuncerà al ballottaggio continuando nel suo attivo contributo.
Proprio in nome della collegialità e dello spirito di gruppo qualunque sia l’esito delle elezioni e la composizione del prossimo consiglio direttivo chiederemo l’unità degli intenti generali senza divisione preconcetta o precostituita.
Il nuovo consiglio direttivo dovrà essere, finalmente, l’espressione di tutti gli iscritti, dell’intera categoria e di tutte le realtà locali.
Ugualmente proprio la collegialità dovrà distinguere l’apporto anche esterno al consiglio con apposite commissioni e contributo di chi liberamente si proporrà.
Per questo motivo chiediamo la rotazione delle cariche e la disponibilità dei nove consiglieri a impegnarsi indipendentemente dal ruolo.

Per evitare problemi di omonimia invitiamo a scrivere cognome nome

BEDENDO FRANCESCO
DI GIROLAMO PIETRO
DONADIO GIANLUCA
LIBRALATO GIORGIO
NOTARSANTI PRIMO
PIROLI FEDERICA
SILVI MASSIMO
VENDITTI SALVATORE
VISCA GIOVANNI BATTISTA

sabato 13 giugno 2009

Certificazione energetica: pubblicato Dpr attuativo del 192

Certificazione energetica: pubblicato Dpr attuativo del 192
Dal 1° luglio attestato di qualificazione obbligatorio per tutti gli immobili. Lo stato dell’arte della normativa regionale
di Rossella Calabrese
12/06/2009 - Dopo oltre tre mesi dall’approvazione in Consiglio dei Ministri, è approdato in Gazzetta Ufficiale il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 (http://www.edilportale.com/pagina_non_trovata.asp?404;http://www.edilportale.com:80/norma/2009/03/06/decreto-del-presidente-della-repubblica-recante-attuazione-dell-articolo-4-comma-1-lettere-a-e-b_10876.html) recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Si tratta del Regolamento che attua l’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Leggi tutti i contenuti del Dpr n. 59 del 2 aprile 2009. (http://www.edilportale.com/pagina_non_trovata.asp?404;http://www.edilportale.com:80/norma/2009/03/06/decreto-del-presidente-della-repubblica-recante-attuazione-dell-articolo-4-comma-1-lettere-a-e-b_10876.html)

Il Dpr 59/2009, che entrerà in vigore il 25 giugno 2009, è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005. che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali (leggi tuttohttp://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=11184&IDCAT=27).

Il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l’obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Ricordiamo che i Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.


LA NORMATIVA REGIONALE
In questi anni, le Regioni stanno legiferando in materia di certificazione energetica degli edifici: accanto alle prime esperienze (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=10141&IDCAT=27), quasi tutte le Regioni hanno ormai una propria normativa (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/04/18/risparmio-energetico/certificazione-energetica-focus-sulle-norme-regionali_11639_27.html ). Ad oggi circa la metà delle Regioni e Province autonome si è dotata di una normativa sulla certificazione energetica degli edifici.

Provincia di Bolzano – Prima in Italia ad affrontare il tema del rendimento energetico degli edifici, ha introdotto lo standard CasaClima - obbligatorio da gennaio 2005 - che assegna agli edifici una classe in base al consumo di energia. Leggi tutto

Regione Lombardia – Ha anticipato al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010 (leggi tutto), ha definito la procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici (leggi tutto) e, a fine 2007, ha riscritto alcune norme sull’ambito di applicazione e sull’accreditamento dei certificatori (leggi tutto), aprendo ai certificatori di altre Regioni (leggi tutto).

Regione Piemonte – Due anni fa si è dotata di una legge che introduce la certificazione energetica degli edifici esistenti e di nuova costruzione (leggi tutto), integrata poi con disposizioni attuative relative soltanto ai controlli sugli impianti termici (leggi tutto).

Regione Liguria – Le disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici sono contenute nella legge regionale in materia di energia (leggi tutto); successivamente è stato definito un sistema di certificazione (leggi tutto) e recentemente tutta la normativa è stata riordinata (leggi tutto).

Regione Emilia Romagna – Oltre al regolamento edilizio del Comune di Reggio Emilia (leggi tutto), sono stati definiti i requisiti di rendimento energetico e le procedure di certificazione energetica degli edifici, non solo per le abitazioni ma anche per gli edifici produttivi e del terziario. La certificazione energetica è obbligatoria dal 1° luglio 2008 (leggi tutto).

Regione Marche – Si rifà al Protocollo Itaca la legge marchigiana sull’edilizia sostenibile che definisce le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile (leggi tutto). Successivamente sono state definite le Linee Guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici residenziali, e i criteri per la definizione degli incentivi e per la formazione professionale (leggi tutto).

Regione Toscana – Sono state emanate nel 2006 le Linee Guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici, che modificano le precedenti del 2005. Nel 2008 è stato redatto un regolamento per l’edilizia sostenibile che punta a ridurre della metà i consumi medi degli edifici (leggi tutto).

Regione Valle D’Aosta – Oltre a disciplinare le metodologie di calcolo, i requisiti di prestazione energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori, viene istituito un catasto energetico degli edifici e vengono fissati gli obiettivi per il miglioramento dell’efficienza energetica del parco edilizio (leggi tutto).

Regione Puglia – “Norme per l’abitare sostenibile” è la legge pugliese per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico nelle trasformazioni territoriali e urbane e nella realizzazione delle opere edilizie. Non sono ancora state definite le procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici e per l’accreditamento dei certificatori (leggi tutto)

Regione Basilicata – La legge Finanziaria regionale per il 2008 prevede che saranno definiti il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici nuovi e ristrutturati, i criteri della certificazione energetica, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori (leggi tutto).

Regione Umbria – La certificazione ambientale è obbligatoria per gli interventi pubblici e facoltativa per quelli privati. È previsto un procedimento di valutazione a schede per quantificare le prestazioni dell’edificio rispetto a diversi parametri, tra cui la qualità dell’ambiente interno e esterno ed il risparmio delle risorse naturali (leggi tutto). Il recente Disciplinare tecnico prevede che sia l’ARPA a rilasciare il certificato di sostenibilità (leggi tutto).

Regione Friuli Venezia Giulia - È di recente approvazione il Protocollo regionale VEA, un sistema di valutazione per la certificazione degli edifici che prevede la compilazione di 22 schede tematiche suddivise in 6 aree: valutazione energetica, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, materiali da costruzione, risparmio idrico e permeabilità dei suoli, qualità esterna ed interna (leggi tutto).

Provincia di Trento – La certificazione energetica è stata introdotta dalla legge urbanistica ed è obbligatoria per le nuove costruzioni e per interventi di recupero. Il Regolamento attuativo prevede che entro il 31 dicembre 2013 tutti gli edifici pubblici saranno dotati di certificazione energetica e un marchio distinguerà gli stabili sostenibili (leggi tutto).

Regione Campania – Ha emanato indirizzi in materia energetico-ambientale per la redazione dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, in attuazione della Lr 16/2004, finalizzati anche alla riduzione dei consumi energetici. Gli indirizzi stabiliscono criteri tecnico-costruttivi, individuando soluzioni progettuali, atte a favorire l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.

(riproduzione riservata) da www.edilportale.com

sabato 6 giugno 2009

atti tecnici e imposta di bollo

Gli atti e i documenti allegati alla relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica scontano l'imposta ridotta di 1 euro per ogni foglio o esemplare relativamente a "Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori …".
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 139/E del 29 maggio 2009, in risposta ad un quesito posto da una giunta regionale spinta all'interpello dalle richieste formulate da parte di diversi ordini professionali in merito alla possibilità di apporre il bollo (nella misura di euro 14,62) solo sulla relazione a strutture ultimate e considerare le documentazioni come unico allegato alla stessa, da esentare dal bollo ovvero da valutare con importi ridotti.

Ricalcando la risoluzione del 24 marzo 2009, n. 74/E (leggi articolohttp://www.lavoripubblici.it/2007/dettaglio_notizia.php?agap=czo4OiJORFl6Tnc9PSI7 ), con cui si è fatto presente che gli elaborati tecnici allegati al provvedimento di concessione edilizia (permesso di costruire) non scontano l'imposta di bollo sin dall'inizio, ma solo in caso d'uso, il nuovo provvedimento, l'Agenzia ha chiarito che le relazioni a strutture ultimate possono qualificarsi come scritture private e pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, soggette all'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, sia per la copia che resta agli atti dell'Ufficio del Genio Civile, sia per la copia destinata ad essere restituita all'istante, munita dell'attestazione di avvenuto deposito.

Diversamente, gli atti e i documenti allegati alle relazioni a strutture ultimate (come per gli allegati tecnici al permesso di costruire) sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare, ricordando che il concetto di "caso d'uso" si verifica quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.


A cura di Ilenia Cicirello


[Riproduzione riservata]
http://www.lavoripubblici.it/2007/dettaglio_notizia.php?agap=czo4OiJORGc1T0E9PSI7

sabato 25 aprile 2009

detrazione 55% invio documentazione lavori ultimati

INVIO DOCUMENTAZIONE PER I LAVORI ULTIMATI NEL 2009
In attesa di conoscere le nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbero modificare alcune procedure per avvalersi della detrazione fiscale del 55%, comunichiamo che il nuovo sito ENEA per l'invio della documentazione di coloro che hanno ultimato i lavori nel 2009 sarà online il 30 Aprile 2009.

Solo gli utenti per i quali la scadenza dei 90 giorni dalla data del termine lavori avviene entro il 30/4/09 possono inviare la documentazione per raccomandata semplice all'indirizzo "ENEA, Dipartimento ACS, via Anguillarese 301, 00123 Roma" specificando sulla busta "Riqualificazione energetica. Anno 2009". Tutti gli altri utenti sono invece pregati di attendere la pubblicazione del nuovo sito.

Gli unici documenti che devono essere inviati sono l'Attestato di Qualificazione Energetica (allegato A al "decreto edifici") e la Scheda informativa (allegato E) o, in alternativa ai precedenti, la Scheda informativa semplificata (allegato F).

Per quanto riguarda i motori elettrici ad alta efficienza e i variatori di velocità (inverter), il termine di invio della documentazione rimane fermo al 28 febbraio 2010 per tutti gli interventi effettuati nel 2009.

Ricordiamo che per fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) non occorre inviare alcuna domanda preventiva e che l'unica documentazione da inviare è:
• la normativa 2008 impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere inviata solo una copia dell'attestato di qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici") e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E);
• per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari, l'allegato A non è richiesto mentre la scheda informativa è stata semplificata rispetto al 2007 ed ha preso il nome di allegato F.
Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. La compilazione e l'invio devono essere effettuati esclusivamente tramite la procedura guidata nell'apposita sezione del sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, tranne pochissimi casi particolari in cui la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA nei quali casi è ancora ammessa la raccomandata postale.

Non è previsto che l'ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Eventuali controlli saranno a cura dell'Agenzia delle Entrate. Prova dell'avvenuto invio è solo la ricevuta informatica con il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail. Per i motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al "decreto motori").
[Riproduzione riservata]
http://www.lavoripubblici.it/2007/dettaglio_notizia.php?agap=czo4OiJORGN5TlE9PSI7

domenica 19 aprile 2009

"Tutela delle acque, conto alla rovescia "

"Tutela delle acque, conto alla rovescia "
fonte Italia Oggi, V. Dragani / Acqua
12/04/2009 - Innalzamento degli standard di qualità ambientale, nuovi valori soglia da rispettare, criteri per individuare e contrastare l'innalzamento dell'inquinamento. Queste le novità in materia di tutela delle acque in vigore dal prossimo 20 aprile in virtù del decreto legislativo 16 marzo 2009 n.30, emanato inn recepimento della direttiva 2006/118/Ce sulla protezione delle acque sotterranee dal deterioramento e pubblicato sulla G.U. del 4 Aprile 2009 n. 79. Le regole dettate dal nuovo provvedimento integrano le disposizioni a tutela delle acque già previste dall'attuale Codice ambientale (dlgs 152/2006).

sabato 21 marzo 2009

Pontinia zona agricola

DELIBERA DI GIUNTA
38
26/02/2009
INDIRIZZI INTERPRETATIVI SULLA LEGGE REGIONALE N. 38/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI: MODIFICA ALLA DELIBERA G.M. 83 DEL 31/5/2007.
LA GIUNTA COMUNALE


Premesso che dopo la emanazione della Legge Regionale n. 38 del 22.12.1999, e delle successive modificazioni (LR 16.04.2002 n. 8), la stessa Regione Lazio ha ritenuto necessario e opportuno emettere e diramare una serie di pareri, risposte a quesiti diretti, circolari interpretative, anche alla luce delle richieste in tal senso che provenivano alla medesima Regione, da parte degli Enti chiamati ad applicare la normativa regionale sopra richiamata. In particolare ci si riferisce a:

1. Nota Dipartimento Regionale del Territorio del 08.03.2006, indirizzata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio, contenente risposta a quesito posto dalla medesima soprintendenza;
2. Parere in merito alla legittimazione dell’affittuario imprenditore agricolo ad ottenere il Rilascio del permesso costruire emesso in data 30.10.2006 dal Dipartimento Regionale del Territorio, ed indirizzato al Comune di Sabaudia;
3. Circolare interpretativa dell’art. 57 della LR 22.12.1999 n. 38 (Norme sul governo del Territorio), così come modificata dalla LR 16.04.2002 n. 8, indirizzata a tutti i comuni della Regione Lazio e datata 29.01.2007.

Rilevato che dai suddetti pareri, risposte a quesiti e circolari emerge quanto segue:

a) I Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) di cui all’art. 57 della LR 38/99 e successive modificazioni, non hanno alcun attitudine a legittimare opere già realizzate in violazione di prescrizioni urbanistiche o paesaggistiche. Gli eventuali Piani presentati in tali termini devono essere rigettati senza neppure essere esaminati nei contenuti. Non è, pertanto, possibile procedere a sanatorie ex art. 13 Legge 47/85 (ora art. 36 DPR 380/01) utilizzando le possibilità derogatorie giustificate da un Piano di Utilizzazione Aziendale;

b) Per quanto attiene alla possibilità da parte di un affittuario di ottenere il rilascio di un titolo abilitativi alla esecuzione di attività edilizia (Permesso a costruire), è da ritenere che, avuto riguardo alla volontà negoziale espressa dalle parti, all’indirizzo della giurisprudenza ed alla disciplina dei contratti agrari, l’affittuario sia legittimato, sussistendo tutte le altre condizioni di Legge, ad ottenere il rilascio del titolo concessorio richiesto. Inoltre, avuto riguardo al fatto che l’art. 57, comma 1, della LR 38/99 non collega la presentazione del PUA al requisito della proprietà, si ritiene che il piano possa essere presentato da tutti i soggetti aventi la legittima disponibilità delle aree interessate.

c) Il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) di cui all’art. 57 della LR n. 38/99 e succ. mod. ed integr., configura una quadro programmatico – i cui contenuti sono definiti nel terzo comma del citato art. 57 – che si obiettivizza nella elaborazione di misure ed interventi preordinati allo sviluppo di un’azienda agricola (e quindi ad ottimizzarne la convenienza economica), che. Fra l’altro, comportano la necessità di derogare sia alle prescrizioni relative al lotto minimo (concernenti – è bene avvertire – esclusivamente le strutture a scopo abitativo) ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all’articolo 55 (art. 57, comma1).
Qualora gli interventi previsti nel PUA comportino una deroga ai parametri configurati dalle disposizioni legislative, la necessità di tale deroga non può che essere strettamente correlata alla valutazione che, diversamente, gli obiettivi programmati al fine di consentire il potenziamento aziendale non potrebbero essere raggiunti, con ciò vanificando le ragioni medesime per cui il PUA viene prospettato.
Cosicché il PUA non può costituire uno strumento surrettizio e strumentale per conseguire una facile evasione della norma generale (di cui al predetto art. 55 LR n. 38/99) relativa alla superficie del lotto minimo, al dimensionamento degli annessi agricoli nonché alla contiguità dei lotti asservibili ai fini del raggiungimento del lotto minimo medesimo; al contrario, la discrezionalità dell’organo comunale, connessa all’approvazione di un PUA comportante siffatte deroghe, deve essere calibrata sulla stretta necessità delle medesime e quindi sulle oggettive esigenze dell’azienda, nel cui soddisfacimento lo strumento del PUA disciplinato dall’art. 57 della LR n. 38/99 trova la sua ragion d’essere. Sussiste, infatti, un rapporto di intima complementarietà fra deroghe alle prescrizioni di cui all’art. 55 della LR n. 38/99 e esigenze aziendali, nel senso che le prime sono funzionali (in termini di sviluppo economico) alle seconde, e queste sono funzionali (in termini di legittimazione) delle prime.

d) La figura istituzionale avente titolo all’approvazione del PUA, è da individuarsi nel Consiglio Comunale. L’approvazione di cui trattasi, in quanto implicante esercizio di discrezionalità non solo tecnica, bensì estesa a scelte e valutazioni in ordine all’assetto urbanistico di una porzione del territorio rurale, in deroga ai criteri configurati in via generale dalla legge regionale, comporta che la relativa competenza debba essere attribuita all’organo di governo dell’Ente locale, ed in specie al consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo in generale, e nella materia urbanistica in particolare.

e) La nozione di imprenditore agricolo, i requisiti che questi deve possedere, le attività ricomprese fra quelle esercitabili da un imprenditore agricolo (ivi comprese quelle che, pur non avendo un contenuto propriamente agricolo, acquistano tale caratteristica quando siano esercitate in connessione con una delle attività agricole fondamentali: coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali), sono specificate nell’articolo 2135 del codice Civile (commi da 1 a 3), come modificato dall’art. 1 del D.L.vo n. 228/2001.

Rilevato che l’amministrazione Comunale con Deliberazione Giunta Municipale n. 83 del 31.05.2007, ha ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare gli “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni”, già discusse in seno alla Commissione Urbanistica Comunale del 21.05.2007;

Considerato che nel documento “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni” di cui sopra, alla pagina 6, laddove ci si riferisce alle Richieste di realizzazione di strutture adibite ad annessi agricoli, è stato, erroneamente riportato quanto segue:

- richiesta di realizzazione di strutture adibite ad annessi agricoli:

- lotto minimo sino alla approvazione, da parte della Regione Lazio, della Individuazione sottozone a diversa vocazione e suscettività produttiva operata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2004: mq 30.000; eventuali richieste di deroghe non possono riguardare lotti (lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà) inferiori a mq 20.000 (Zona E1 ed E2 del vigente PRG) e mq 10.000 (Zona E3 del vigente PRG);

quando, diversamente, si sarebbe dovuto indicare:

- lotto minimo sino alla approvazione, da parte della Regione Lazio, della Individuazione sottozone a diversa vocazione e suscettività produttiva operata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2004: quanto previsto dalle norme tecniche del vigente PRG e cioè lotto minimo inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà) non inferiore a mq 20.000 (Zona E1 ed E2 del vigente PRG) e mq 10.000 (Zona E3 del vigente PRG);

Rilevato altresì che la individuazione del lotto minimo per strutture adibite ad annessi agricoli, contenuta nel richiamato documento “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni” è palesemente da intendersi come refuso di stampa errato atteso che la stessa individuazione è stata utilizzata per le strutture a scopo abitativo;

Ravvisata la necessità di dover eliminare l’incongruenza e l’errore sopra specificato;

Vista la propria Deliberazione n. 83 del 31.05.2007;

Vista la LR 38/1999 e successive modificazioni;

Visto il D. L.vo 267/2000;




DELIBERA

1) di apportare, per le motivazioni in premessa, le necessarie modifiche al documento denominato “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni”, variando quanto indicato alla pagina 6 dello stesso documento, relativamente al lotto minimo previsto per le Richieste di realizzazione di strutture adibite ad annessi agricoli;
2) di prendere atto che le modifiche di cui al punto precedente sono contenute nell’allegato alla presente avente ad oggetto “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni” Modifiche alla Deliberazione n 83 del 31.05.2007, che sostituisce integralmente l’allegato alla propria citata precedente Deliberazione n. 83 del 31.05.2007;
3) di prendere altresì atto che le modifiche di cui sopra sono solamente relative alla correzione di una errata indicazione nel documento già oggetto di approvazione da parte della Commissione urbanistica del 21.05.2007 e della Giunta Municipale del 31.05.2007 atto n. 83;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134), Comma 4), del D.Lgs. 267/2000;

venerdì 6 marzo 2009

Certificazione energetica, ok alle norme attuative del 192/2005

Certificazione energetica, ok alle norme attuative del 192/2005
Con più di tre anni di ritardo arrivano i metodi di calcolo e i requisiti minimi
di Rossella Calabrese
06/03/2009 - E' stato approvato oggi, dal Consiglio dei Ministri, il Dpr che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione delle lettere a) e b) dell’articolo 4 comma 1 del Dlgs 192/2005.(http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=8988)

"Le disposizioni - si legge nel comunicato stampa del Governo - danno attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l’applicazione immediata."

“Con questo provvedimento - ha dichiarato il ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola - rendiamo concrete le possibilità di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l’isolamento termico del proprio edificio. Positivo anche l’effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte le imprese italiane del comparto delle costruzioni. Si potenzia, in tal modo, l’efficacia degli incentivi fiscali che, già nel primo anno di operatività, hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono quasi raddoppiati nel corso del 2008.”

“Dopo un vuoto legislativo di alcuni anni, stiamo completando – ha continuato il ministro – l’iter iniziato nel 2005, quando abbiamo recepito la direttiva europea 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia. Presto porteremo in Consiglio dei ministri gli altri provvedimenti del “pacchetto”, che riguardano le linee guida per la certificazione energetica degli edifici ed i requisiti dei soggetti chiamati a effettuare la certificazione energetica degli edifici.”

Quello approvato stamattina è infatti uno dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare entro il 6 febbraio 2006, per completare l’attuazione dei Dlgs 192/2005 e 311/2006http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=9986) (. Le norme attuative, infatti, sono costituite da tre decreti: un DPR in attuazione delle lettere a), b) e uno in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005, e un Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005.

Il DPR attuativo della lettera c) definisce i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica, mentre il Decreto interministeriale definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=11184&IDCAT=27 ).


L’ultimo step dell’iter approvativo dei decreti attuativi risale a circa un anno fa: il 20 marzo 2008, infatti, la Conferenza Unificata aveva espresso un parere favorevole sui provvedimenti; il DM attendeva solo la firma dei Ministri competenti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre per i due DPR era necessaria l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/03/26/risparmio-energetico/certificazione-energetica-ok-delle-regioni-alle-linee-guida_11472_27.html ). Pochi giorni dopo, la caduta del Governo Prodi determinava una battuta d’arresto dell’iter di approvazione, che è ripreso solo nelle ultime settimane.

Ricordiamo che i Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, sono applicabili solo alle Regioni ancora sprovviste di proprie norme, per effetto della clausola di cedevolezza che prevede che le norme statali sono sostituite dalle norme regionali, ove adottate. In questi anni, le Regioni stanno legiferando in materia di certificazione energetica degli edifici: accanto alle prime esperienze (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=10141&IDCAT=27 ), quasi tutte le Regioni hanno ormai una propria normativa (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/04/18/risparmio-energetico/certificazione-energetica-focus-sulle-norme-regionali_11639_27.html ).

Segnaliamo, infine, che qualche mese fa l’art. 35 della legge 133/2008 (http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=10611)ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato energetico all’atto di compravendita degli immobili e al contratto di locazione, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=13779&IDCAT=15 ).

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