domenica 19 aprile 2009

"Tutela delle acque, conto alla rovescia "

"Tutela delle acque, conto alla rovescia "
fonte Italia Oggi, V. Dragani / Acqua
12/04/2009 - Innalzamento degli standard di qualità ambientale, nuovi valori soglia da rispettare, criteri per individuare e contrastare l'innalzamento dell'inquinamento. Queste le novità in materia di tutela delle acque in vigore dal prossimo 20 aprile in virtù del decreto legislativo 16 marzo 2009 n.30, emanato inn recepimento della direttiva 2006/118/Ce sulla protezione delle acque sotterranee dal deterioramento e pubblicato sulla G.U. del 4 Aprile 2009 n. 79. Le regole dettate dal nuovo provvedimento integrano le disposizioni a tutela delle acque già previste dall'attuale Codice ambientale (dlgs 152/2006).

sabato 21 marzo 2009

Pontinia zona agricola

DELIBERA DI GIUNTA
38
26/02/2009
INDIRIZZI INTERPRETATIVI SULLA LEGGE REGIONALE N. 38/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI: MODIFICA ALLA DELIBERA G.M. 83 DEL 31/5/2007.
LA GIUNTA COMUNALE


Premesso che dopo la emanazione della Legge Regionale n. 38 del 22.12.1999, e delle successive modificazioni (LR 16.04.2002 n. 8), la stessa Regione Lazio ha ritenuto necessario e opportuno emettere e diramare una serie di pareri, risposte a quesiti diretti, circolari interpretative, anche alla luce delle richieste in tal senso che provenivano alla medesima Regione, da parte degli Enti chiamati ad applicare la normativa regionale sopra richiamata. In particolare ci si riferisce a:

1. Nota Dipartimento Regionale del Territorio del 08.03.2006, indirizzata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio, contenente risposta a quesito posto dalla medesima soprintendenza;
2. Parere in merito alla legittimazione dell’affittuario imprenditore agricolo ad ottenere il Rilascio del permesso costruire emesso in data 30.10.2006 dal Dipartimento Regionale del Territorio, ed indirizzato al Comune di Sabaudia;
3. Circolare interpretativa dell’art. 57 della LR 22.12.1999 n. 38 (Norme sul governo del Territorio), così come modificata dalla LR 16.04.2002 n. 8, indirizzata a tutti i comuni della Regione Lazio e datata 29.01.2007.

Rilevato che dai suddetti pareri, risposte a quesiti e circolari emerge quanto segue:

a) I Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) di cui all’art. 57 della LR 38/99 e successive modificazioni, non hanno alcun attitudine a legittimare opere già realizzate in violazione di prescrizioni urbanistiche o paesaggistiche. Gli eventuali Piani presentati in tali termini devono essere rigettati senza neppure essere esaminati nei contenuti. Non è, pertanto, possibile procedere a sanatorie ex art. 13 Legge 47/85 (ora art. 36 DPR 380/01) utilizzando le possibilità derogatorie giustificate da un Piano di Utilizzazione Aziendale;

b) Per quanto attiene alla possibilità da parte di un affittuario di ottenere il rilascio di un titolo abilitativi alla esecuzione di attività edilizia (Permesso a costruire), è da ritenere che, avuto riguardo alla volontà negoziale espressa dalle parti, all’indirizzo della giurisprudenza ed alla disciplina dei contratti agrari, l’affittuario sia legittimato, sussistendo tutte le altre condizioni di Legge, ad ottenere il rilascio del titolo concessorio richiesto. Inoltre, avuto riguardo al fatto che l’art. 57, comma 1, della LR 38/99 non collega la presentazione del PUA al requisito della proprietà, si ritiene che il piano possa essere presentato da tutti i soggetti aventi la legittima disponibilità delle aree interessate.

c) Il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) di cui all’art. 57 della LR n. 38/99 e succ. mod. ed integr., configura una quadro programmatico – i cui contenuti sono definiti nel terzo comma del citato art. 57 – che si obiettivizza nella elaborazione di misure ed interventi preordinati allo sviluppo di un’azienda agricola (e quindi ad ottimizzarne la convenienza economica), che. Fra l’altro, comportano la necessità di derogare sia alle prescrizioni relative al lotto minimo (concernenti – è bene avvertire – esclusivamente le strutture a scopo abitativo) ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all’articolo 55 (art. 57, comma1).
Qualora gli interventi previsti nel PUA comportino una deroga ai parametri configurati dalle disposizioni legislative, la necessità di tale deroga non può che essere strettamente correlata alla valutazione che, diversamente, gli obiettivi programmati al fine di consentire il potenziamento aziendale non potrebbero essere raggiunti, con ciò vanificando le ragioni medesime per cui il PUA viene prospettato.
Cosicché il PUA non può costituire uno strumento surrettizio e strumentale per conseguire una facile evasione della norma generale (di cui al predetto art. 55 LR n. 38/99) relativa alla superficie del lotto minimo, al dimensionamento degli annessi agricoli nonché alla contiguità dei lotti asservibili ai fini del raggiungimento del lotto minimo medesimo; al contrario, la discrezionalità dell’organo comunale, connessa all’approvazione di un PUA comportante siffatte deroghe, deve essere calibrata sulla stretta necessità delle medesime e quindi sulle oggettive esigenze dell’azienda, nel cui soddisfacimento lo strumento del PUA disciplinato dall’art. 57 della LR n. 38/99 trova la sua ragion d’essere. Sussiste, infatti, un rapporto di intima complementarietà fra deroghe alle prescrizioni di cui all’art. 55 della LR n. 38/99 e esigenze aziendali, nel senso che le prime sono funzionali (in termini di sviluppo economico) alle seconde, e queste sono funzionali (in termini di legittimazione) delle prime.

d) La figura istituzionale avente titolo all’approvazione del PUA, è da individuarsi nel Consiglio Comunale. L’approvazione di cui trattasi, in quanto implicante esercizio di discrezionalità non solo tecnica, bensì estesa a scelte e valutazioni in ordine all’assetto urbanistico di una porzione del territorio rurale, in deroga ai criteri configurati in via generale dalla legge regionale, comporta che la relativa competenza debba essere attribuita all’organo di governo dell’Ente locale, ed in specie al consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo in generale, e nella materia urbanistica in particolare.

e) La nozione di imprenditore agricolo, i requisiti che questi deve possedere, le attività ricomprese fra quelle esercitabili da un imprenditore agricolo (ivi comprese quelle che, pur non avendo un contenuto propriamente agricolo, acquistano tale caratteristica quando siano esercitate in connessione con una delle attività agricole fondamentali: coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali), sono specificate nell’articolo 2135 del codice Civile (commi da 1 a 3), come modificato dall’art. 1 del D.L.vo n. 228/2001.

Rilevato che l’amministrazione Comunale con Deliberazione Giunta Municipale n. 83 del 31.05.2007, ha ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare gli “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni”, già discusse in seno alla Commissione Urbanistica Comunale del 21.05.2007;

Considerato che nel documento “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni” di cui sopra, alla pagina 6, laddove ci si riferisce alle Richieste di realizzazione di strutture adibite ad annessi agricoli, è stato, erroneamente riportato quanto segue:

- richiesta di realizzazione di strutture adibite ad annessi agricoli:

- lotto minimo sino alla approvazione, da parte della Regione Lazio, della Individuazione sottozone a diversa vocazione e suscettività produttiva operata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2004: mq 30.000; eventuali richieste di deroghe non possono riguardare lotti (lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà) inferiori a mq 20.000 (Zona E1 ed E2 del vigente PRG) e mq 10.000 (Zona E3 del vigente PRG);

quando, diversamente, si sarebbe dovuto indicare:

- lotto minimo sino alla approvazione, da parte della Regione Lazio, della Individuazione sottozone a diversa vocazione e suscettività produttiva operata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2004: quanto previsto dalle norme tecniche del vigente PRG e cioè lotto minimo inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà) non inferiore a mq 20.000 (Zona E1 ed E2 del vigente PRG) e mq 10.000 (Zona E3 del vigente PRG);

Rilevato altresì che la individuazione del lotto minimo per strutture adibite ad annessi agricoli, contenuta nel richiamato documento “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni” è palesemente da intendersi come refuso di stampa errato atteso che la stessa individuazione è stata utilizzata per le strutture a scopo abitativo;

Ravvisata la necessità di dover eliminare l’incongruenza e l’errore sopra specificato;

Vista la propria Deliberazione n. 83 del 31.05.2007;

Vista la LR 38/1999 e successive modificazioni;

Visto il D. L.vo 267/2000;




DELIBERA

1) di apportare, per le motivazioni in premessa, le necessarie modifiche al documento denominato “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni”, variando quanto indicato alla pagina 6 dello stesso documento, relativamente al lotto minimo previsto per le Richieste di realizzazione di strutture adibite ad annessi agricoli;
2) di prendere atto che le modifiche di cui al punto precedente sono contenute nell’allegato alla presente avente ad oggetto “Indirizzi interpretativi sulla LR 38/99 e successive modificazioni” Modifiche alla Deliberazione n 83 del 31.05.2007, che sostituisce integralmente l’allegato alla propria citata precedente Deliberazione n. 83 del 31.05.2007;
3) di prendere altresì atto che le modifiche di cui sopra sono solamente relative alla correzione di una errata indicazione nel documento già oggetto di approvazione da parte della Commissione urbanistica del 21.05.2007 e della Giunta Municipale del 31.05.2007 atto n. 83;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134), Comma 4), del D.Lgs. 267/2000;

venerdì 6 marzo 2009

Certificazione energetica, ok alle norme attuative del 192/2005

Certificazione energetica, ok alle norme attuative del 192/2005
Con più di tre anni di ritardo arrivano i metodi di calcolo e i requisiti minimi
di Rossella Calabrese
06/03/2009 - E' stato approvato oggi, dal Consiglio dei Ministri, il Dpr che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione delle lettere a) e b) dell’articolo 4 comma 1 del Dlgs 192/2005.(http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=8988)

"Le disposizioni - si legge nel comunicato stampa del Governo - danno attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l’applicazione immediata."

“Con questo provvedimento - ha dichiarato il ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola - rendiamo concrete le possibilità di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l’isolamento termico del proprio edificio. Positivo anche l’effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte le imprese italiane del comparto delle costruzioni. Si potenzia, in tal modo, l’efficacia degli incentivi fiscali che, già nel primo anno di operatività, hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono quasi raddoppiati nel corso del 2008.”

“Dopo un vuoto legislativo di alcuni anni, stiamo completando – ha continuato il ministro – l’iter iniziato nel 2005, quando abbiamo recepito la direttiva europea 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia. Presto porteremo in Consiglio dei ministri gli altri provvedimenti del “pacchetto”, che riguardano le linee guida per la certificazione energetica degli edifici ed i requisiti dei soggetti chiamati a effettuare la certificazione energetica degli edifici.”

Quello approvato stamattina è infatti uno dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare entro il 6 febbraio 2006, per completare l’attuazione dei Dlgs 192/2005 e 311/2006http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=9986) (. Le norme attuative, infatti, sono costituite da tre decreti: un DPR in attuazione delle lettere a), b) e uno in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005, e un Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005.

Il DPR attuativo della lettera c) definisce i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica, mentre il Decreto interministeriale definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=11184&IDCAT=27 ).


L’ultimo step dell’iter approvativo dei decreti attuativi risale a circa un anno fa: il 20 marzo 2008, infatti, la Conferenza Unificata aveva espresso un parere favorevole sui provvedimenti; il DM attendeva solo la firma dei Ministri competenti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre per i due DPR era necessaria l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/03/26/risparmio-energetico/certificazione-energetica-ok-delle-regioni-alle-linee-guida_11472_27.html ). Pochi giorni dopo, la caduta del Governo Prodi determinava una battuta d’arresto dell’iter di approvazione, che è ripreso solo nelle ultime settimane.

Ricordiamo che i Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, sono applicabili solo alle Regioni ancora sprovviste di proprie norme, per effetto della clausola di cedevolezza che prevede che le norme statali sono sostituite dalle norme regionali, ove adottate. In questi anni, le Regioni stanno legiferando in materia di certificazione energetica degli edifici: accanto alle prime esperienze (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=10141&IDCAT=27 ), quasi tutte le Regioni hanno ormai una propria normativa (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/04/18/risparmio-energetico/certificazione-energetica-focus-sulle-norme-regionali_11639_27.html ).

Segnaliamo, infine, che qualche mese fa l’art. 35 della legge 133/2008 (http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=10611)ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato energetico all’atto di compravendita degli immobili e al contratto di locazione, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=13779&IDCAT=15 ).

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lunedì 23 febbraio 2009

Semplificazione normativa: sono salvi i professionisti

Semplificazione normativa: sono salvi i professionisti
Approvata la legge di conversione del decreto taglialeggi, niente abrogazione per le norme precostituzionali
di Paola Mammarella

23/02/2009 – È legge il decreto di semplificazione normativa 200/2008, voluto dal Ministro Calderoli. Con 148 voti favorevoli, 110 astenuti e nessuna pronuncia contraria il Senato ha approvato la Legge 9/2009, che converte il Dl "taglialeggi", prevedendo lo sfoltimento delle norme considerate desuete o inutili con l’obiettivo di creare una banca dati legislativa pubblica, gratuita, ma soprattutto leggera e di facile consultazione.

Sono salvi gli ordini professionali, il cui funzionamento poteva essere compromesso dall’abrogazione di norme pre-costituzionali per l’accesso alle professioni, il loro esercizio in forma associata e l’organizzazione dei vertici istituzionali (Leggi Tutto).

Le dure reazioni dei professionisti, che hanno avviato un censimento delle leggi emanate tra il 1861 e il 1947, ha portato alla presentazione di emendamenti grazie ai quali sono stati ricostruiti i nessi con la legislazione successiva. Norme come la Legge 897/1938 sull’obbligatorietà di iscrizione all’albo, la Legge1815/1939 per la denominazione delle associazioni professionali e l’informazione agli Ordini e il Decreto Legislativo 382/1944 recante disposizioni sui consigli di Ordini e Collegi resteranno quindi a far parte dell’ordinamento italiano (Leggi Tutto).

Gli esponenti degli ordini avevano lamentato la mancanza di relazioni tecniche e analisi sull’impatto generato dalle abrogazioni. Entro il 30 giugno dovrà così essere presentata una relazione estesa agli effetti impliciti sulle collegate norme regolamentari di rango inferiore.

Le abrogazioni saranno valide dal 16 dicembre, lasciando così al Governo il tempo necessario per gli interventi correttivi.

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lunedì 16 febbraio 2009

software calcolo incendio

http://www.vfpiemonte.it/ software per calcolare il carico di incendio secondo il nuovo DM 09-03-2007
http://www.vfpiemonte.it/html/news/Utility/Claraf.zip

Il manuale utente è qui:
http://www.vigilfuoco.it/notiziario/download_file.asp?id=2952

martedì 20 gennaio 2009

Compravendite senza certificato energetico: la Ue richiama l’Italia
Bruxelles chiede conto dell’abolizione dell’obbligo previsto dal Dlgs 192/2005 e della violazione delle norme Ue
di Rossella Calabrese
20/01/2009 - Sta per partire da Bruxelles la lettera con cui la Commissione Europea chiederà al Governo italiano chiarimenti in merito alla cancellazione dell'obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico all'atto di compravendita di un immobile. L’invio della richiesta, atteso già da qualche settimana, ha subìto ritardi per motivi legati alla traduzione dei documenti.

Il Governo italiano avrà 60 giorni di tempo per rispondere sull’abolizione, decisa con l’art. 35 della legge 133/2008, dell’obbligo di allegare l’attestato energetico all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica, obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto).

La richiesta di chiarimenti di Bruxelles si concentrerà anche sulla compatibilità della legge 133/2008 con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

Inoltre, nel quadro della procedura d’infrazione in corso per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE, la Commissione verificherà se l’Italia ha conformato i propri strumenti legislativi agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/91; la scadenza per adeguarsi era fissata al 4 gennaio 2006 (art. 15 della direttiva), a cui poteva aggiungersi un ulteriore periodo di tre anni in caso di mancata disponibilità di esperti qualificati (4 gennaio 2009).

Ricordiamo infatti che sono attesi ormai da più di tre anni i decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 e le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Tali le norme attuative sono costituite da tre decreti: un DPR in attuazione delle lettere a), b) e uno in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005, e un Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005.

Il primo DPR riguarda le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari; il secondo DPR definisce i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica. Il Decreto interministeriale definisce invece le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali.

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domenica 18 gennaio 2009

Detrazione 55%: cosa cambia dopo il decreto anticrisi

Detrazione 55%: cosa cambia dopo il decreto anticrisi
Le altre novità approvate dalla Camera: finanziamento della legge obiettivo e stanziamenti per Expo Milano 2015
di Paola Mammarella
16/01/2009 - Via libera definitivo dalla Camera dei Deputati per la legge di conversione del DL 185/2008 anticrisi, sulla quale è stata votata la fiducia con 283 voti favorevoli, 237 contrari e 2 astenuti.

L’articolo 29 - relativo alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici - è stato approvato con le modifiche delle Commissioni Bilancio e Finanze. È stata ricondotta ad un unico comma, il 6, la disciplina prevista nei commi da 6 a 11.

Si torna così alla situazione previgente al DL anticrisi, ma con alcune novità:
- diventa automatica la detrazione senza tetti di spesa;
- l’“istanza” (con silenzio-rifiuto) all’Agenzia delle Entrate, che il DL aveva imposto anche per le spese del 2008, è stata trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese del 2009 e 2010;
- le spese del 2009 e 2010 potranno essere detratte in cinque anni, mentre per quelle del 2008 resta la scelta da tre a dieci anni.


La nuova disciplina in dettaglio
Il nuovo comma 6 prevede che, per le spese sostenute nel 2009 e 2010, i contribuenti interessati alla detrazione del 55% (commi da 344 a 347 della Finanziaria 2007), debbano inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento che l'Agenzia delle Entrate emanerà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.

Con il medesimo provvedimento potrà essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica e saranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il suddetto DM 19 febbraio 2007, sarà modificato al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. I commi da 8 a 11 sono stati cancellati.


Ricordiamo che, ai sensi del DL 185/2008, tuttora in vigore, a partire dal 15 gennaio 2009 i contribuenti interessati alla detrazione del 55% avrebbero dovuto inviare via internet l’istanza all’Agenzia delle Entrate, attraverso un modulo che la stessa Agenzia avrebbe dovuto pubblicare entro il 29 dicembre scorso ma che, a seguito delle modifiche normative annunciate dal Governo in quei giorni, non è mai stato pubblicato.


Il prossimo step
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato che inizierà la discussione il 26 gennaio per approvare definitivamente la legge entro il 28 gennaio, data di scadenza del Decreto-legge.


LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO ANTICRISI
La norma all’articolo 21, che regola il finanziamento della legge obiettivo per la realizzazione di opere strategiche, concede due contributi quindicennali di 60 milioni di euro annui a partire dal 2009 e di 150 milioni annui a decorrere dal 2010.

Per la realizzazione di questo programma il Governo pensa al coinvolgimento di capitali privati, cosi come all’utilizzo di parte dei cespiti da Iva e accise e all’ottimizzazione delle risorse comunitarie. Lo stanziamento di risorse pubbliche necessarie al finanziamento delle opere deliberate dal Cipe per il triennio 2009-2011 è di 14 milioni di euro. Gli stanziamenti del decreto in termini di volume di investimenti attivabili si attestano sui 2,3 miliardi, pari al 16% delle esigenze.

Estese dall’articolo 22 anche le competenze della Cassa Depositi e Prestiti, per cui i fondi provenienti dal risparmio postale e dalla gestione separata possono essere utilizzati per il compimento di opere di interesse pubblico. Si vanno così a finanziare gli enti istituzionali come Stato, Regioni, Enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico.

Con il comma 3 dell’articolo 22 viene autorizzata la costituzione della società di gestione per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell’Expo 2015 di Milano, il cui capitale sociale ammonterà inizialmente a 48 mila euro. All’onere si provvede mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma “Fondi di Riserva Speciali”.

L’articolo 23 detassa poi i progetti di microarredo urbano e interesse locale operati nello spirito della sussidiarietà. I gruppi di cittadini autorizzati possono infatti presentare all’ente locale dei progetti di pronta realizzabilità. La proposta, che non deve contenere oneri per l’ente, deve riportare i costi e i mezzi di finanziamento. Le opere devono rispettare gli strumenti urbanistici e si intendono respinti a 2 mesi dalla presentazione della proposta.

Servirà ai lavoratori autonomi l'approvazione dell'Iva di cassa, che perde il periodo sperimentale ed entra subito a regime. Sono in arrivo anche deduzione Irap e sconti per le sanzioni da tardivo versamento, così come la rivalutazione degli immobili detenuti dalle imprese per coprire le perdite ed esporre alle banche una migliore patrimonializzazione. Secondo il decreto la rivalutazione potrà essere eseguita anche in sede civilistica, senza il riconoscimento fiscale e il conseguente pagamento dell'imposta sostitutiva.

La novità maggiormente discussa è costituita dagli emendamenti a sfavore dei lavoratori immigrati, proposti dalla Lega Nord e inizialmente bocciati dal Governo. Tassa di 50 euro per il rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno, fidejussione di 10 mila euro per l’apertura della partita Iva da parte di extracomunitari e limitazione del bonus famiglia ai soli cittadini italiani tra le misure presentate al vaglio della Camera. Definite ingiuste e anticostituzionali dal segretario del Prc Paolo Ferrero, perché favoriscono lavoro nero, illegalità e clandestinità.

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato che inizierà la discussione il 26 gennaio per approvare definitivamente la legge entro il 28 gennaio, data di scadenza del Decreto-legge.

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