tratto da https://www.nextville.it/news/64215/tar-lombardia-su-formazione-pas-dopo-il-testo-unico-rinnovabili La disciplina della Pas introdotta dal Testo unico rinnovabili si estende anche ai procedimenti pendenti prima dell'entrata in vigore del Dlgs 190/2024 e il titolo abilitativo si forma senza prescrizioni.
Lo ha deciso il Tar Lombardia con la sentenza n. 975/2026 in merito alla richiesta di Pas per la riconversione di un impianto da biogas a biometano.
Come hanno chiarito i giudici nella sentenza, la disciplina introdotta dall'articolo 8 del Dlgs 190/2024 si applica non solo alle Pas la cui dichiarazione iniziale sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del Testo Unico Fer ma anche a quelle la cui dichiarazione iniziale sia stata presentata prima del 30 dicembre 2024, se entro la stessa data non era ancora stata compiuta la verifica della completezza della documentazione.
Per i giudici amministrativi, il titolo abilitativo in questione si è formato legittimamente, ai sensi della nuova disciplina, per effetto del decorso dei termini previsti dalla legge e in assenza di prescrizioni, a fronte del silenzio serbato dal Comune.
Di conseguenza, è stato annullato il provvedimento di diniego adottato dal Comune, in quanto intervenuto tardivamente e privo di un'adeguata motivazione. Per le stesse ragioni è stata altresì annullata la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, essendo stata adottata quando il titolo abilitativo si era ormai perfezionato per decorso dei termini.
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