domenica 13 agosto 2017

regione Lazio Cosa prevede la legge per la rigenerazione urbana

I principali interventi previsti dalle disposizioni approvate dal Consiglio regionale.
Un cantiere edile.11/07/2017 - Il primo tra gli strumenti di intervento delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” approvata oggi dal Consiglio regionale del Lazio è rappresentato dai “programmi di rigenerazione urbana”, che possono essere proposti ai Comuni da privati e da associazioni consortili di recupero urbano. La premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive, arriva fino al 35 per cento della superficie lorda esistente (fino al 40 nel caso in cui la superficie esistente sia ridotta almeno del 10 per cento a favore della superficie permeabile). Nei programmi andrà indicata anche la quota almeno del 20 per cento di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Ambiti territoriali “urbani” di riqualificazione e recupero edilizio potranno essere individuati dai Comuni per consentire interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o di demolizione e ricostruzione, con una volumetria o una superficie lorda aggiuntiva al massimo del 30 per cento. Anche in questo caso sono possibili cambi di destinazione d’uso e delocalizzazioni. Come nei programmi di rigenerazione, sono previste premialità aggiuntive del 5 per cento se si farà ricorso a concorsi di progettazione. Le disposizioni sugli “ambiti” di riqualificazione e recupero edilizio non si applicano agli insediamenti urbani storici individuati come tali dal Ptpr.

Ci sono poi gli “interventi diretti”. Nel quadro delle finalità della legge saranno permesse  ristrutturazioni edilizie o demolizioni e ricostruzioni con un incremento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente (ad eccezione degli edifici produttivi: fino al 10 per cento della superficie coperta). La norma è estesa alle aree agricole e, a certe condizioni, alle strutture ricettive all’aria aperta. Gli interventi diretti non saranno consentiti negli insediamenti urbani storici. Cinema e centri culturali polifunzionali potranno godere di premialità fino al 20 per cento. All’interno di teatri, sale cinematografiche e centri culturali saranno consentiti cambi di destinazione d’uso fino al 30 per cento per aprire attività commerciali, artigianali e per servizi.

Un articolo a parte disciplina gli interventi per l’efficienza energetica e il miglioramento sismico: negli strumenti urbanistici generali vigenti potranno essere previsti, in questi casi, ampliamenti del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 metri quadrati. Anche con un corpo edilizio separato, se possibile o se non si compromette “l’armonia estetica del fabbricato”. Nelle zone colpite dal terremoto gli ampliamenti potranno essere autorizzati anche in un altro lotto dello stesso comune, ma non in zona agricola. Altre disposizioni in materia di sisma sono state previste per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni del cratere. Misure per prevenzione e riduzione del rischio saranno affidate a un regolamento di Giunta.A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=newsDettaglio&id=2500#.WZE_mVFJbcs

Impianti sportivi nelle periferie, a settembre altri 100 milioni di euro

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/07/lavori-pubblici/impianti-sportivi-nelle-periferie-a-settembre-altri-100-milioni-di-euro_59379_11.html

Il bando sarà aperto anche alle società sportive dilettantistiche. Ieri firmate le prime convenzioni del piano ‘Sport e Periferie’

26/07/2017 – A settembre partirà un nuovo bando da 100 milioni di euro per la realizzazione e il completamento di impianti sportivi nelle periferie, aperto anche alle società sportive dilettantistiche.
 

‘Sport e Periferie’: la firma delle convenzioni

A riferirlo il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Antonio Decaro ieri a Roma, a margine della giornata in cui, alla presenza del Ministro per lo sport Luca Lotti e del Presidente del CONI Giovanni Malagò, sono state firmate le convenzioni per 32 Comuni beneficiari del fondo ‘Sport e Periferie’ che complessivamente finanzierà 183 interventi.
 
Il Fondo è stato istituito dal Decreto Expo-Giubileo (DL 183/2015 convertito nella Legge 9/2016) con l’obiettivo di potenziare l’attività sportiva agonistica nazionale e lo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane per rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana. 
 

Sport nelle periferie: nuovo bando da 100 milioni

Il nuovo bando, sulla scia dello scorso “Sport e Periferie”, ha una dotazione di 100 milioni di euro e finanzierà non solo la realizzazione, la rigenerazione e l’adeguamento/completamento di impianti sportivi destinati all’attività agonistica nazionale (come previsto dallo scorso bando) ma anche impianti di società sportive dilettantistiche.
 
L’unico vincolo che rimarrà valido sarà quello della localizzazione: gli impianti dovranno essere situati in aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.
 

Impianti sportivi nelle periferie: i commenti

“Parlando a nome di più di 8 mila amministratori, dico che noi sindaci conosciamo bene la funzione sociale dello sport - ha dichiarato Decaro. Gli impianti sono luoghi fondamentali per favorire la socializzazione, per abbattere le barriere, per praticare una vera inclusione. E, infatti, negli ultimi anni i Comuni italiani si sono impegnati a fondo per realizzare o ristrutturare impianti sportivi, soprattutto nelle nostre periferie”. 

Decaro ha, inoltre, riepilogato le iniziative condotte dall'Anci in questo specifico settore come i protocolli con il credito sportivo, che ha erogato mutui a tasso agevolato e il progetto '1000 cantieri per lo sport'. “Iniziative”, ha concluso il rappresentante dei sindaci, “che vanno di pari passo con altre che obbediscono allo stesso principio di ricucitura, come il bando periferie per il quale il governo ha erogato 2,1 miliardi di euro.
 
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Manutenzione delle strade, 170 milioni di euro alle province

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/07/lavori-pubblici/manutenzione-delle-strade-170-milioni-di-euro-alle-province_59359_11.html

Assegnate le risorse per il 2017: permetteranno interventi straordinari sulla rete viaria

27/07/2017 – Le province potranno presto effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria nazionale. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 14 luglio 2017 che suddivide i 170 milioni di euro per il 2017 che il Governo ha stanziato per la manutenzione delle strade nelle Regioni a statuto ordinario.
 
Le risorse, previste dalla Manovrina (DL 50/2017 convertito nella Legge 96/2017) sono state attribuite ad ogni ente in modo proporzionale ai chilometri lineari di strade gestite, alla popolazione residente e alla quota di chilometri lineari in superficie montana.
 
Le province con lo stanziamento maggiore sono: Cuneo con circa 6 milioni di euro, Cosenza con quasi 6 milioni di euro, Salerno con quasi 5 milioni e Foggia con più di 4 milioni di euro.
 
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(Gazzetta ufficiale 24/07/2017 n. 171)

Ministero dell'Interno - Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo, pari a 170 milioni di euro, per la manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza, per l'anno 2017

Permesso di costruire, in caso di ritardo il Comune deve risarcire

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2017/08/normativa/permesso-di-costruire-in-caso-di-ritardo-il-comune-deve-risarcire_59413_15.html

Tar Campania: se durante l’attesa le norme sono cambiate e l’intervento non è più consentito spetta un indennizzo

01/08/2017 - Se il Comune tarda nel pronunciarsi su una domanda di permesso di costruire può arrecare un danno permanente all’interessato e deve pagargli un risarcimento. Lo ha affermato il Tar Campania con la sentenza 1223/2017.
 

Permesso di costruire e ritardo della Pubblica Amministrazione

Nel caso preso in esame, il proprietario di un locale commerciale aveva richiesto il permesso di costruire per il suo ampliamento. Il Comune aveva impiegato oltre due anni per esaminare la pratica. Nel frattempo lo strumento urbanistico era cambiato e, a differenza di quello precedente, non consentiva più l’intervento per cui aveva fatto domanda.
 
Il proprietario aveva quindi chiesto un risarcimento al Comune sostenendo che, se l’Amministrazione avesse risposto nei tempi previsti, avrebbe potuto realizzare l’ampliamento e usufruirne dal punto di vista economico.
 

Ritardo e mancato rilascio del permesso di costruire, spetta un risarcimento

Secondo la richiesta del proprietario, il risarcimento doveva essere quantificato sulla base del mancato incremento di valore dell’immobile, il mancato incremento del volume di affari e il fermo di cantiere.
 
I giudici hanno dato ragione al proprietario, ridimensionando però le sue richieste. All’interessato è stato quindi riconosciuto un risarcimento pari al mancato incremento di valore dell’immobile, più le spese legali.
 
Respinte invece le richieste sul mancato incremento del volume di affari, perché “conseguenza solo indiretta del ritardo”, e sul fermo di cantiere visto che, non essendoci nessun permesso di costruire, nessun cantiere era autorizzato a partire.
 
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Arte negli edifici pubblici, approvate le nuove linee guida

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/08/lavori-pubblici/arte-negli-edifici-pubblici-approvate-le-nuove-linee-guida_59406_11.html

Il RUP dovrà controllare che nel quadro economico del progetto siano comprese le spese per opere artistiche

E’ stato pubblicato il Decreto 15 maggio 2017 che aggiorna le Linee guida per l’arte negli edifici pubblici, previste dalla Legge 717/1949.
 
La norma, rivolta a tutte le Amministrazioni dello Stato, fornisce una puntuale interpretazione della legge, adattandone le prescrizioni alle attuali esigenze tecniche e progettuali delle opere pubbliche.
 
Le linee guida specificano le modalità con cui applicare la Legge che obbliga lo Stato, le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici che provvedano all'esecuzione di “nuove costruzioni di edifici pubblici” e alla “ricostruzione di edifici pubblici, distrutti per cause di guerra” a destinare una quota variabile tra il 2% e lo 0,5% della spesa totale prevista nel progetto per la realizzazione di opere d'arte da inserire nell'ambito dell'edificio. 
 
Sono esclusi i progetti di importo inferiore a un milione di euro, a prescindere dalla destinazione dell’immobile, nonché gli edifici industriali, le scuole, le università, gli ospedali e gli edifici destinati all’edilizia residenziale civile e militare.
 
Il responsabile unico del procedimento (RUP) dovrà adempiere tutti i compiti attribuitigli e controllare che nel quadro economico siano comprese le spese per opere artistiche, ove previsto.

La mancata destinazione del 2% comporta l’impossibilità di collaudare l’opera e l’obbligo di versare la suddetta quota, maggiorata del 5%, alla competente soprintendenza.
 
Le linee guida indicano, infine, l’iter procedurale per l’applicazionedella legge e la procedura concorsuale da utilizzare per la scelta degli artisti. 
 
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Professionisti, scatta l’obbligo di preventivo scritto o digitale

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2017/08/normativa/professionisti-scatta-l-obbligo-di-preventivo-scritto-o-digitale_59496_15.html

Per le società di ingegneria si aprono le porte del mercato privato. Approvata dopo tre anni di lavori la legge per la Concorrenza

 I professionisti dovranno redigere il preventivo in forma scritta o digitale e indicare titoli e specializzazioni, le società di ingegneria potranno operare nel settore privato, gli agrotecnici potranno tornare ad occuparsi di pratiche catastali. Sono alcune delle novità della Legge Concorrenza, approvata definitivamente dal Senato il 2 agosto, dopo tre anni di lavori. 
 

Obbligo di preventivo scritto o digitale

“Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico”.
 
“In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
 
Così - aggiungendo le parole ‘obbligatoriamente, in forma scritta o digitale’ all’articolo 9, comma 4, del Decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012) - la Legge Concorrenza rafforza il concetto dell’obbligatorietà del preventivo scritto o digitale tra professionista e cliente.
 
Ricordiamo infatti, che il Decreto Liberalizzazioni ha introdotto l’obbligo per i professionisti di pattuire il compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell’incarico, rendendo noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e indicando i dati della polizza assicurativa.
 
La misura del compenso, adeguata all’importanza dell'opera e pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, deve essere resa nota al cliente, con un preventivo di massima.
 
Oggi a queste disposizioni si aggiunge l’obbligo di redigere il preventivo in forma scritta o digitale.
 

Obbligo di indicare titoli e specializzazioni

Con il comma 152, la Legge Concorrenza obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza. “Ad oggi - spiega il Dossier del Senato - la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo”. 

Infatti, l’art. 4, comma 1, del regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (DPR 137/2012), relativo alla libera concorrenza e alla pubblicità informativa dispone che “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni”.

“La previsione dell’obbligo di comunicare titoli e specializzazioni innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni” - sottolinea il Dossier.
 

Società di ingegneria nel mercato privato

La Legge Concorrenza estende la disciplina della Legge 266/1997, che ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria, alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative. In questo modo, da una parte il mercato privato si apre definitivamente alle società di ingegneria, dall’altro si afferma la validità dei contratti tra società di ingegneria e privati conclusi a decorrere dall’11 agosto 1997 (Data di entrata in vigore della L 266/1997).
 
Per operare con i privati, le società di ingegneria dovranno stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per gli eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale. Le società di ingegneria dovranno indicare ai clienti i nominativi dei professionisti responsabili dei progetti e tutte le informazioni inerenti ai loro compensi.
 
“Adesso – ha commentato il presidente dell’OiceGabriele Scicolone-  speriamo sia chiaro a tutti che le nostre società, come tutte le altre in Europa e nel mondo, possono operare in ambito privato alle stesse condizioni in cui operano nel settore pubblico, avendo professionisti iscritti all'albo e società iscritte al casellario ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”.
 

Agrotecnici e pratiche catastali

La Legge Concorrenza interpreta l’articolo 145 della Legge 388/2000stabilendo che gli atti catastali, sia urbani sia rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso dei titoli previsti dalla Legge 251/1986, che ha istituito l’Albo nazionale degli Agrotecnici.
 
Già il comma 7-ter dell’articolo 26 del DL 248/2007, poi convertito nella Legge 81/2008 aveva dato questa interpretazione, ma trattandosi di un “Milleproroghe”, la Corte Costituzionale, con la sentenza 154/2015, lo aveva dichiarato illegittimo anche perché, secondo i giudici, la preparazione degli agrotecnici non li rendeva idonei allo svolgimento di queste attività. Come risultato, gli agrotecnici dal 2015 non hanno più potuto redigere e sottoscrivere atti catastali. La Legge Concorrenza ribalta la situazione, riconoscendo questa competenza agli agrotecnici.
 

Energia e ambiente

La Legge Concorrenza liberalizza, a partire dal 1° luglio 2019, il mercato dell’energia elettrica e del gas. È inoltre prevista l’attivazione, entro il 2019, di un portale pubblico per comparare i prezzi e le offerte commerciali. Sarà infine semplificato il ciclo di raccolta, gestione e riciclo dei rifiuti.
 
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Casa Italia, online la mappa dei rischi dei comuni italiani


L’Istituto nazionale di statistCasa Italia, online la mappa dei rischi dei comuni italianiica (Istat) e Casa Italia, struttura di missione della Presidenza del Consiglio, hanno pubblicato la mappa dei rischi dei comuni italiani, l’atteso quadro informativo integrato sui rischi naturali in Italia.

di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2017/08/ambiente/casa-italia-online-la-mappa-dei-rischi-dei-comuni-italiani_59505_52.html

Dall’Istat variabili e indicatori su terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e alluvioni


 
VAI AL SITO 
 
L’obiettivo è fornire variabili e indicatori di qualità, a livello comunale, che permettono una visione di insieme sui rischi di esposizione a terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e alluvioni, attraverso l’integrazione di dati provenienti da varie fonti istituzionali, quali Istat, INGV, ISPRA, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
 
Per ciascun Comune i dati sul rischio sismico, idrogeologico e vulcanico sono corredati da informazioni demografiche, abitative, territoriali e geografiche.
 
Nel sito compaiono due sezioni distinte: ‘Indicatori’ e ‘Cartografia’.
 
La sezione ‘Indicatori’ consente la visualizzazione e l’estrazione di oltre 140 variabili a livello comunale relative a: superficie e altre caratteristiche territoriali; rischio sismico, idrogeologico (frane e alluvioni) e vulcanico; stato degli edifici a uso residenziale e delle abitazioni (tipo di materiale utilizzato per la costruzione, numero dei piani fuori terra, epoca di costruzione dei fabbricati e distribuzione delle abitazioni per tipologia di occupanti); numero dei beni culturali presenti nel territorio comunale; indicatori demografici di contesto, quali variazione della popolazione, densità abitativa, indici di vecchiaia e di dipendenza strutturale, vulnerabilità sociale e materiale e numerose altre variabili.
 
È anche possibile visualizzare e scaricare un report di sintesi che fornisce un colpo d’occhio sullo stato dei rischi naturali dei Comuni italiani, anche attraverso visualizzazioni grafiche.
 
La sezione ‘Cartografia’ permette invece di produrre mappe interattive delle variabili a livello comunale su oltre 20 principali tematiche informative.
 
Molto ricco è il set di metadati riferiti a dati e indicatori - anch’esso navigabile interattivamente - che ne descrive contenuto, fonti, aspetti metodologici e link di approfondimento.
 
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