mercoledì 23 marzo 2016

Interventi su edifici storici, la competenza resta agli architetti

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/03/normativa/interventi-su-edifici-storici-la-competenza-resta-agli-architetti_50996_15.html

Cassazione: gli ingegneri possono occuparsi della parte tecnica che non implica valutazioni artistiche e culturali

24/03/2016 – Resta agli architetti la competenza degli interventi sugli edifici storici e artistici. Gli ingegneri, d’altro canto, possono occuparsi della parte tecnica che non richiede scelte culturali.
 
Se la ripartizione dei margini d’azione dei progettisti sugli immobili di pregio sembrava definitiva, la Cassazione, con la sentenza 3915/2016, ha ribadito che la normativa italiana rispetta le direttive europee sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e professionali e non crea discriminazioni nell’accesso alle opportunità lavorative.
 
Viene quindi confermata la suddivisione delle competenze affermata nel 2014 dal Consiglio di Stato. La decisione dei giudici non era piaciuta ad alcuni Ordini degli Ingegneri, che avevano presentato ricorso in Cassazione lamentando l’inadeguatezza delle norme italiane. Norme che, però, la Corte di Cassazione ha confermato bocciando le richieste degli ingegneri.
 

Competenze di architetti e ingegneri, la normativa italiana

Sotto accusa è finito l’articolo 25 del Regio Decreto 2537/1925, che regolamenta le professioni di ingegnere e di architetto. La norma stabilisce che tanto l’ingegnere quanto l’architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile, rilievi geometrici e relative operazioni di estimo. Invece, le opere di edilizia civile che presentano rilevantecarattere artistico, così come il restauro e il ripristino degli edifici storico artistici, rientrano nelle competenze dell’architetto, anche se l’ingegnere può svolgere la parte tecnica.
 
La disposizione sembra chiara, ma nel tempo ha dato vita a diversi contenziosi. Nell’ultimo periodo si è inoltre diffusa l’idea che gli ingegneri italiani sarebberodiscriminati rispetto a quelli stranieri perché a questi ultimi sarebbe consentito occuparsi di immobili storici e artistici, mentre agli ingegneri italiani no.
 

Competenze di ingegneri e architetti, le spiegazioni della Cassazione

Sulla base di quanto già espresso da precedenti pronunce, la Cassazione ha spiegato che la normativa italiana è compatibile con il reciproco riconoscimento, previsto a livello europeo, dei titoli e dei diplomi del settore dell’architettura e che i Paesi membri non sono obbligati a porre l’architettura e l’ingegneria civile su un piano di parità per l’accesso alla professione di architetto.
 
Del resto, hanno sottolineato i giudici, solo in tre Paesi europei (Belgio, Grecia e Portogallo) i titoli di architetto e ingegnere civile coincidono, mentre in generale per svolgere la professione di architetto bisogna dimostrare il possesso di una adeguata preparazione in storia dell’arte, restauro e risanamento dei beni tutelati.
 
Fatte queste premesse, la Cassazione ha affermato che non tutti gli interventi sugli immobili storici e artistici devono essere affidati agli architetti. Della parte tecnica, collegata all’edilizia civile e senza implicazioni sugli aspetti culturali, possono infatti occuparsene gli ingegneri.
 
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Professionisti e PMI: ecco la Guida con tutti gli incentivi Mise

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/03/finanziamenti/professionisti-e-pmi-ecco-la-guida-con-tutti-gli-incentivi-mise_50963_18.html

Nuova Sabatini, Microcredito, Contratti di sviluppo, Super ammortamento beni strumentali, Conto termico e Certificati Bianchi

23/03/2016 – Nuova Sabatini, Microcredito, Contratti di sviluppo, super ammortamento beni strumentali, Conto termico e Certificati Bianchi; sono alcune delle misure messe in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per promuovere la crescita di professionisti e piccole e medie imprese (PMI) negli ultimi anni.
 
Il MISE ha quindi raccolto tutte le misure a disposizione di professionisti e PMI, per facilitarne la conoscenza e l’utilizzo, in una Guida
 

Agevolazioni per professionisti e PMI: la guida del MISE

Il vademecum raccoglie tutte le agevolazioni attualmente fruibili dalle imprese e dai professionisti, suddivise in quattro macro-aree di intervento (sostegno alla competitività, sostegno all’innovazione, efficienza energetica, internazionalizzazione) e un focus speciale sulle startup e PMI innovative.
 
Per ognuna delle agevolazioni, il manuale prevede una scheda con l’indicazione dei beneficiari, dell’entità del contributo, modalità di richiesta e relative scadenze.
 
Per dare linfa ad imprese e professionisti, in questi due anni il Mise ha aumentato nettamente gli stanziamenti a disposizione; in particolare lo ha fatto attraverso lo stimolo alla ricerca e all’innovazione, la promozione e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico, l’accesso alle fonti di finanziamento, il consolidamento patrimoniale, il rafforzamento della proiezione internazionale,l’approvvigionamento energetico a costi più competitivi, la realizzazione e promozione di servizi e infrastrutture digitali, nonché la promozione della concorrenza, la tutela della proprietà intellettuale e dei consumatori.
 

Microcredito

La misura del microcredito serve a sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti finanziarie, con una garanzia diretta (massimo 80% dell’importo del finanziamento) e una controgaranzia (massimo 80% dell’importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia).
 
I beneficiari dell’agevolazione sono imprese già costituite o professionisti già titolari di partita IVA e l’importo massimo del finanziamento garantito 25 mila euro. Tale limite può essere aumentato di 10 mila euro qualora il finanziamento preveda l’erogazione frazionata.
 

Nuova Sabatini

La misura serve a sostenere gli investimenti per acquisto, anche in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali.
 
Il contributo, a disposizione delle PMI, copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari ed è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75%, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento.
 
Il contributo è correlato a un finanziamento bancario (o leasing), che può essere assistito fino all’80% dell’importo dal Fondo di garanzia, compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro. 

Sull’argomento il Ministero ha anche pubblicato delle Faq sui termini per l'invio della dichiarazione di ultimazione degli investimenti.
Ricordiamo che il DM 25 gennaio 2016, entrato in vigore il 10 marzo 2016, ha previsto lo stanziamento di risorse aggiuntive e ha stabilito che gli investimenti devono essere effettuati entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, pena la revoca degli incentivi. Il Ministero ha dovuto quindi spiegare cosa accade a cavallo di questa data.
 

Conto termico

La misura, a favore di cittadini, imprese e PA, ha l’obiettivo di incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici nella Pubblica Amministrazione. L’accesso a privati e imprese è consentito per la prima categoria di interventi, mentre per la seconda l’accesso è riservato alle PA che vi possono accedere direttamente o attraverso una ESCO.
 
Il contributo è in conto capitale e l’importo dipende dalla tipologia di intervento. 

 
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Gli stabilimenti del Lido di Latina si affidano al Tar

In caso di accoglimento delle istanze la situazione resterebbe invariata. Adesso c’è anche la revoca della concessione
Si discutono oggi davanti ai giudici del Tar i ricorsi presentati dai titolari degli stabilimenti del Lido di Latina contro il diniego dell’autorizzazione al mantenimento delle strutture sull’area demaniale per l’intero arco dell’anno, diniego espresso dal Comune di Latina con nota del 29 dicembre 2015.
Secondo quanto previsto dai contratti di concessione sottoscritti nel 2006, il rilascio del titolo era subordinato alla rimozione delle strutture ad ogni fine stagione, dal 31 ottobre al 31 marzo dell’anno successivo, ma da qualche anno, per ovviare alla dispendiosa incombenza di smontare e rimontare gli stabilimenti in un intervallo di pochi mesi, le ditte avevano chiesto all’amministrazione di poter lasciare le strutture al loro posto anche durante la stagione invernale, così come previsto da una norma regionale che ammette la cosiddetta destagionalizzazione delle strutture balneari, a condizione che i Comuni di riferimenti provvedano ad autorizzarle. Cosa che il Comune di Latina non ha mai fatto, e che dunque rende impraticabile questa soluzione. Alla vigilia della chiusura della stagione balneare 2015, tutti i gestori degli stabilimenti del Lido di Latina avevano chiesto, in data 29 settembre, l’autorizzazione al mantenimento delle strutture.
L'articolo completo in edicola con Latina Oggi (24 marzo 2016) http://www.latinaoggi.eu/news/news/15587/Gli-stabilimenti-si-affidano-al-Tar.html

martedì 22 marzo 2016

Il Lazio approva il Piano Territoriale Paesistico Regionale

di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2016/03/ambiente/il-lazio-approva-il-piano-territoriale-paesistico-regionale_50970_52.html

Uno strumento per tutelare i beni paesaggistici naturali, storici e architettonici. Tutte le mappe saranno digitalizzate e georeferenziate

23/03/2016 - Un grande passo in avanti per tutelare i beni paesaggistici naturali, storici e architettonici e per introdurre una grande innovazione con la digitalizzazione e la georeferenziazione di tutte le mappe. Così la Regione Lazio definisce il Piano Territoriale Paesistico Regionale, appena approvato.
 
Cura dei territori, delle città e delle bellezze paesaggistiche sono gli ambiti e gli obiettivi di tutela e cura del territorio grazie al PTPR:
il paesaggio costiero e i grandi fiumi, con programmi di intervento per la valorizzazione dei paesaggi costieri lacuali e marini;
visuali e luoghi panoramici, con programmi di intervento per il paesaggio relativo alla valorizzazione paesaggistica delle visuali;
il paesaggio agrario, con programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali e del paesaggio agrario. In quest’ultimo caso l’obiettivo è la difesa, il rafforzamento, ed il sostegno dei territori rurali.
 
Inoltre, il Lazio è caratterizzato da una grande diffusione di siti e presenze culturali, luoghi di eccellenza di riconosciuto rilievo nazionale ed internazionale, dal punto di vista archeologico, architettonico o paesistico: è proprio su questi che la Regione può concentrare le risorse e le strategie di valorizzazione del patrimonio.
 
Il PTPR si avvale di una serie di strumenti, come la georeferenziazione edigitalizzazione, per evidenziare le diverse nature dei territori di riferimento; la creazione delle banche dati relative ai vincoli paesaggistici; la progettazione e implementazione continua del database relativo alle informazioni dei beni del paesaggio; i programmi di valorizzazione dei beni paesaggistici e individuazioni degli ambiti prioritari di intervento.
 
“Dopo 17 anni la Giunta ha approvato il piano paesistico - ha detto il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: finalmente dopo 17 anni diamo certezze contro la distruzione del paesaggio, per valorizzare il bello, per ridurre la burocrazia e soprattutto introdurre una grande innovazione con la digitalizzazione e la georeferenziazione di tutte le mappe, per avere strumenti moderni per fermare gli abusi ed essere più decisi e più forti nella valorizzazione del territorio, sia del patrimonio naturale e agricolo ma anche quello storico e naturale”. 
 
“Il Ptpr disciplina l’uso del territorio di tutta la regione, e quindi dà certezze sia sulle aree da tutelare sia su quelle da valorizzare. E poi dà ai Comuni certezze su quali luoghi sono trasformabili”- è il commento di Michele Civita, Assessore Politiche del territorio e Mobilità, che ha aggiunto: è uno strumento che dà certezze a tutti e poi può, una volta approvato, semplificare la vita dei cittadini e degli enti locali perché una volta che i Comuni si adeguano al Piano avranno l’opportunità di dare loro le autorizzazioni”.
 
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Oneri di urbanizzazione dovuti anche se il permesso scade e non si costruisce più

di Paola Mammarella www.edilportale.com/news/2016/03/normativa/oneri-di-urbanizzazione-dovuti-anche-se-il-permesso-scade-e-non-si-costruisce-più_50982_15.html

CdS: le opere di urbanizzazione primaria e secondaria già realizzate non possono essere collegate a un nuovo piano regolatore

23/03/2016 – Gli oneri di urbanizzazione devono essere pagati per il solo fatto di aver ottenuto il permesso di costruire, anche se poi il cantiere non parte. Lo ha stabilito ilConsiglio di Stato con la sentenza 260/2016.
 
Nel caso preso in esame, il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire a un costruttore che aveva pagato il costo di costruzione, ma non gli oneri di urbanizzazione.
 
Il permesso di costruire aveva autorizzato la realizzazione di un edificio in ambito di una lottizzazione scaduta. Il costruttore precedentemente aveva ottenuto un altro titolo abilitativo e aveva realizzato tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma poi i cantieri si erano fermati senza costruire nessuno degli immobili previsti.
 
Dato che nella zona le opere di urbanizzazione primaria e secondaria già esistevano ed erano state acquisite dal Comune, il costruttore aveva pensato che queste opere potessero essere poste a servizio dell’immobile che prevedeva di realizzare. Il Comune, invece, gli aveva imposto il pagamento degli oneri di urbanizzazione.
 
In un primo momento, il Tar ha dato torto al Comune affermando che le opere di urbanizzazione servono a bilanciare l’aumento del carico urbanistico provocato da una nuova costruzione. Non essendoci la costruzione, le opere potevano quindi alleggerire il peso causato dall’edificio autorizzato successivamente.
 
Non l’ha pensata così il Consilio di Stato. Secondo i giudici, gli oneri di urbanizzazione si riferiscono solo a un permesso di costruire perché sono quantificati sulla base del progetto autorizzato. Analogamente, un nuovo piano regolatore non può essere collegato a opere di urbanizzazione preesistenti.

 
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lunedì 21 marzo 2016

Antincendio, dal CNI le linee guida per gli impianti

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/03/antincendio/antincendio-dal-cni-le-linee-guida-per-gli-impianti_50936_2.html

Una guida alla progettazione dei sistemi di prevenzione attiva degli incendi

22/03/2016 – Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), ha pubblicato le “Linee Guida all’applicazione del D.M. 20 dicembre 2012 “Decreto Impianti”, elaborate dalla Commissione Sicurezza Antincendio della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia.
 
Le linee guida rappresentano un utile supporto per i professionisti nella formulazione delle specifiche tecniche degli impianti di protezione attiva contro l’incendio e della relativa documentazione progettuale richieste dal Decreto impianti nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.
 

Prevenzione incendi e Decreto Impianti

Il Decreto, che disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, precisa che la documentazione tecnica relativa agli impianti, da presentare ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi secondo quanto previsto dal DPR 151/2011, è costituita dalla specifica dell'impianto che si intende realizzare.
 
Le Specifiche tecniche sono quindi la sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione.
 
Le specifiche comprendono inoltre il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell'idoneitàdell'impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività.
 
Una accurata schematizzazione delle specifiche tecniche di un impianto, oltre che richiesta a norma di legge, è importante per il professionista antincendio sia in fase preliminare, durante la progettazione degli impianti di protezione attiva, sia durante l’esercizio, in caso di manutenzione ordinaria degli impianti stessi, sia successivamente, nel caso di modifiche e nelle fasi di rinnovo e asseverazione.
 

Decreto Impianti: le linee guida del CNI

Le Linee guida del CNI, dopo una iniziale raccolta di schemi di flusso riassuntivi del Decreto, suggeriscono una traccia per la compilazione della documentazione progettuale per gli impianti di illuminazione e sicurezza, rivelazione ed allarme incendio, idrico antincendio (idranti, naspi, sprinkler) e per i sistemi di controllo fumo e calore, indicando le relative specifiche tecniche, la documentazione di progetto specifica delle varie fasi progettuali, i riferimenti normativi e lo schema a blocchi.
 
Al loro interno sono stati inoltre sviluppati esempi delle “Specifiche tecniche” e della “Documentazione” degli impianti di protezione attiva esaminati nella guida, contestualizzati in una attività commerciale di generi alimentari ricadente tra le attività elencate nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, e sono stati inseriti esempi di elaborati grafici ai quali le “Specifiche tecniche” fanno esplicito riferimento.
 
La guida si completa includendo, tra gli allegati, un esempio di “Dichiarazione di Conformità” ed un esempio di “Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto”, relativi a due impianti di protezione attiva tra quelli trattati nelle specifiche tecniche elaborate. 
 
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Il CNI agli ingegneri: ‘chiedete un compenso adeguato per redigere gli APE’

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/03/risparmio-energetico/il-cni-agli-ingegneri-chiedete-un-compenso-adeguato-per-redigere-gli-ape_50908_27.html

Il Consiglio Nazionale raccoglie in un documento i compiti e gli obblighi del professionista certificatore energetico

21/03/2016 – Quali sono i ‘compiti’ e gli ‘obblighi’ del professionista che redige l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)?
 
Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) li ha esplicitati e raccolti in un documento che contiene una sintetica e completa procedura per la redazione dell’APE, in conformità alle Linee Guida Nazionali (DM 26 giugno 2015).raccolgono in un documento 
 

Redazione APE: qualità ed adeguato compenso

Il CNI ha specificato che la guida non descrive gli aspetti tecnici della procedura di attestazione della prestazione energetica (descritta già dalle Linee Guida Nazionali) ma evidenzia i compiti e gli obblighi del professionista, con l’intento “di garantire un alto livello di qualità alla professionalità dell'ingegnere, soprattutto in un settore in cui la mercificazione dell'attività professionale ha raggiunto livelli ben al di là del limite di decenza”.
 
Infatti gli Ingegneri invitano i propri iscritti, “in assenza di tariffe nel settore privato, arichiedere al committente un adeguato compenso per la prestazione resa”.
 

APE: compiti e obblighi degli ingegneri

IL CNI ricorda che il soggetto certificatore deve presentare al richiedente tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire una scelta consapevole.
 
Inoltre il documento specifica che nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti,l’APE deve comprendere almeno: 
- la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai dati progettuali;
- controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
- una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.
 
Gli Ingegneri ricordano che la stesura integrale dell’APE da parte del tecnico abilitato, iscritto negli appositi elenchi regionali (dove presenti) deve basarsi sull’utilizzo delle varie tipologie di Attestati regionali o nazionali.
 
Infine il documento sottolinea che entro i quindici giorni successivi alla trasmissione (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore dovrà consegnare l’APE al richiedente.  
 
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