venerdì 4 novembre 2016

Durc online, pubblicate le istruzioni su verifica contributiva e fallimenti

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/11/normativa/durc-online-pubblicate-le-istruzioni-su-verifica-contributiva-e-fallimenti_54787_15.html

Dal Ministero del Lavoro la circolare esplicativa a seguito delle modifiche apportate alle norme

04/11/2016 – Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare 38/2016 con cui spiega le modifiche apportate recentemente dal DM 23 febbraio 2016al DM 30 gennaio 2015 in materia di Durc online.
 
Le modifiche hanno riguardato soltanto due articoli del Decreto: l’articolo 2 che definisce l’ambito soggettivo ed oggettivo della verifica contributiva e l’articolo 5 che detta regola specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
 

Durc online: verifica di regolarità contributiva

La circolare specifica che la verifica da parte delle Casse edili debba essere effettuata non solo nei confronti delle “imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia”, ma anche “per le imprese che applicano il relativo contrattocollettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.
 
Infatti, l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia. Al riguardo il Ministero del Lavoro ha già spiegato in precedenti circolari che sussiste l’obbligo di iscrizione alle Casse edili per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.
 
Pertanto, le modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito d’intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile. Al fine di evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato che la verifica riguarda anche queste ultime.
 

Durc online: regolarità contributiva nelle procedure concorsuali

Le disposizioni precedenti già riconoscevano all’impresa in fallimento e all’impresa in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999 una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti, rispettivamente, prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura.
 
La circolare spiega che le modifiche apportate sono volte ad estendere l’ambito di applicazione della predetta condizione di regolarità anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003.  
 
Inoltre il DM 23 febbraio 2016 non contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di tale condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza che l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 
 
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giovedì 3 novembre 2016

sanzioni catastali Fisco, errore delle Entrate sulle sanzioni per abusi edilizi: chi li ha commessi ha pagato troppo. Ma non rivedrà i soldi

L'Agenzia non ha applicato a chi ha commesso più violazioni catastali il "cumulo giuridico", in base al quale il contribuente deve versare solo la multa più alta aumentata da un quarto al doppio. L'ufficio Normativa della direzione Catasto lo ha riconosciuto in una circolare, che però non prevede il ricalcolo e il conseguente rimborso. La direttrice della sede di Pisa l'ha esplicitamente escluso
“Scurdammoce o ppassato” non è solo il ritornello di una vecchia canzone napoletana, ma anche la linea seguita dall’Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti a cui sono state inflitte sanzioni eccessive in ambito catastale per le più diverse ragioni. A cominciare da quelle, non del tutto trascurabile, di aver commesso un abuso o di essersi disinvoltamente “dimenticati” di avvertire chi di competenza per l’avvio dei lavori in muratura. A questi cittadini per anni sono state irrogate sanzioni più alte del dovuto con un criterio cumulativo. Per esempio, se l’amministrazione fiscale aveva scoperto cinque violazionicommesse, decideva di conseguenza di infliggere cinque sanzioni distinte incassando dal cittadino le relative somme. E questo, per legge (una norma risalente al 1997), non si può fare. L’ordinamento italiano prevede che si applichi il sistema che nell’ambiente fiscale viene conosciuto come il cumulo giuridico. Che consiste in questo: una volta accertate le violazioni plurime, il contribuente deve essere chiamato a pagare solo la sanzione più alta con l’aggiunta da un minimo di un quarto a un massimo del doppio della sanzione stessa.
L’Agenzia delle entrate diretta da Rossella Orlandi si è finalmente accorta di questo clamoroso errore commesso a danno dei cittadini, ma una volta riconosciuto lo sbaglio ne ha commesso subito un altro a ricasco: i capi dell’amministrazione fiscale si sono “dimenticati” di completare l’operazione e cioè hanno sorvolato sulla circostanza che se ai cittadini sono state inflitte per sbaglio sanzioni eccessive, sarebbe giusto che ora quegli stessi cittadini venissero risarciti del danno subito, magari con tante scuse. Non risulta che fino a questo momento qualcuno dell’Agenzia si sia preso la briga di riparare. Dopo aver ricevuto “numerosi quesiti in merito all’applicabilità o meno del cumulo giuridico” il direttore centrale dell’ufficio Normativa della Direzione Catasto, cartografia e pubblicità immobiliare, Franco Maggio, ha deciso di affrontare la faccenda e alla fine ha firmato una circolarelunga dieci pagine inviandola poi alla Direzione audit, alle Direzioni regionali e provinciali e agli uffici provinciali di Roma, Milano, Torino e Napoli.
La conclusione di quel documento è questa: nei casi di tardiva presentazione da parte del cittadino di un Docfa, cioè di una dichiarazione per l’aggiornamento del Catasto riguardante unanuova costruzione o una variazione di un’unità già esistente, “va irrogata, secondo i criteri del cumulo giuridico, un’unica sanzione, ovverossia quella stabilita per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio”.
Per la verità qualcuno all’interno degli uffici fiscali il problema se risarcire o meno i cittadini del danno arrecato se lo è anche posto, trovando però una soluzione assai singolare. E’ successo nella sede di Pisa dell’Agenzia delle entrate dove la direttrice, Patrizia Muscarà, dopo aver preso atto della circolare inviata dalla sede centrale di Roma, ha a sua volta inviato agli uffici una disposizione di servizio escludendo la possibilità di ricalcolare le sanzioni con il sistema più favorevole ai contribuenti perfino per quei casi ancora in corso di definizione. Ha scritto la direttrice di Pisa: “In attesa di eventuali diverse disposizioni, non si procede alla rinotifica degli avvisi”, cioè si va avanti come se niente fosse lasciando che i cittadini continuino a pagare più del dovuto. A meno che i cittadini interessati non mangino la foglia chiedendo che venga applicato il metodo di calcolo della sanzione più favorevole. Specifica la dirigente dell’Agenzia: “Laddove il contribuente ne facesse richiesta con apposita istanza scritta, l’Ufficio Provinciale del Territorio provvederà al ricalcolo delle sanzioni applicando le regole del cumulo giuridico, comunicando al contribuente il nuovo importo da pagare con Avviso di liquidazione da notificare regolarmente”. C’è solo da chiedersi come diamine potrà mai fare il cittadino a richiedere che gli venga applicato il cumulo se nessuno, a cominciare dall’Agenzia delle entrate, gli ha mai comunicato che la legge gli consente di farlo.  di  | 3 novembre 2016 http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/03/fisco-errore-delle-entrate-sulle-sanzioni-per-abusi-edilizi-chi-li-ha-commessi-ha-pagato-troppo-ma-non-rivedra-i-soldi/3127864/

martedì 1 novembre 2016

Ecobonus, la riqualificazione energetica punta tutto sui condomìni

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/11/normativa/ecobonus-la-riqualificazione-energetica-punta-tutto-sui-condom%C3%ACni_54741_15.html

Bilancio 2017: detrazioni fino al 75% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, rimborsi in cinque anni

02/11/2016 – Per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente si punterà sugli interventi profondi sui condomìni. Saranno infatti i lavori realizzati sugli interi edifici a beneficiare delle percentuali di detrazione maggiore. Ma non solo, perché il disegno di Legge di Bilancio per il 2017 riconosce a questi interventi anche tempi più lunghi per usufruire degli incentivi e periodi più contenuti per il recupero delle spese.
 

Ecobonus sui condomìni, le percentuali di detrazione

Gli interventi di efficientamento energetico nei condomìni beneficieranno di bonus graduati in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti.
 
Si partirà quindi dal 65%, come nelle singole abitazioni, ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell'involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio del cappotto termico.
 
Gli incentivi potranno arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.
 

Come funzionerà l’Ecobonus sui condomìni

Gli incentivi saranno validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni saranno calcolate su un ammontare delle spese fino a 40mila euromoltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il rimborso avverrà in cinque anni anziché in dieci.
 
I risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico dovranno essere certificati da tecnici abilitati attraverso la redazione di un Attestato di prestazione energetica (APE).
 
L'Enea condurrà inoltre delle verifiche a campione per controllare la veridicità delle prestazioni raggiunte. In caso di discrepanza con l'Attestato di prestazione energetica rilasciato dai professionisti dopo i lavori, il bonus sarà revocato.

Per poter includere anche i condòmini incapienti, il bonus fiscale potrà essere ceduto a imprese, Esco o altri soggetti diversi da banche e intermediari finanziari.
 
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Efficienza energetica e ristrutturazioni, i bonus per le singole abitazioni

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/11/normativa/efficienza-energetica-e-ristrutturazioni-i-bonus-per-le-singole-abitazioni_54745_15.html

Ecobonus 65%, detrazione 50% e Bonus Mobili confermati senza variazioni dal disegno di legge di Bilancio 2017

02/11/2016 - Nessuna variazione per gli incentivi sull’efficientamento energetico e la ristrutturazione delle singole unità immobiliari. L’Ecobonus 65%, la detrazione 50% e il Bonus Mobili continuano per il 2017 con gli stessi meccanismi con cui hanno funzionato fino ad ora. Questo è quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio 2017.
 

Ecobonus 65%

Gli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari, realizzati fino al 31 dicembre 2017, potranno usufruire della detrazione fiscale del 65%. Tra gli interventi agevolabili, lo ricordiamo, rientrano i lavori sull'involucro, l'installazione di pannelli solari, la posa di schermature solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
 
Non cambiano i meccanismi per usufruire dell’inventivo.
 
pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale e il rimborso avverrà in dieci anni, con rate di pari importo. Sarà inoltre necessario conservare tutta la documentazione inerente all’intervento e ai pagamenti.
 
tetti di spesa incentivabile varieranno in base ai lavori effettuati. Si andrà da un minimo di 30mila euro, ad esempio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione, ad un massimo di 100mila euro per interventi di riqualificazione globale.
 

Detrazione 50% sulle ristrutturazioni

Prorogata fino al 31 dicembre 2017 anche la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie delle singole unità immobiliari.
 
Anche in questo caso i meccanismi restano gli stessi, cioè tetto di spesa a 96mila euro e rimborso in dieci rare annuali di pari importo. Rientrano tra gli interventi incentivabili, lo ricordiamo, anche la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi su immobili danneggiati da calamità naturali, acquisto e costruzione di box e posti auto, eliminazione delle barriere architettoniche, interventi per la prevenzione degli illeciti, cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico, acquisto e installazione di impianti fotovoltaici, bonifica dall’amianto, interventi anti infortunio, acquisto di immobili ristrutturati.
 
L’agevolazione copre anche altri costi, come la progettazione dei lavori, l’acquisto dei materiali, le perizie e gli oneri di urbanizzazione.
 

Bonus Mobili

Fino al 31 dicembre 2017 si potrà richiedere il Bonus Mobili, cioè la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
 
Il tetto di spesa resterà fermo a 10mila euro e non cambieranno neanche le regole per il rimborso, che avverrà in dieci rate annuali di pari importo.
 
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Cinema, bonus volumetrici per la demolizione e ricostruzione

di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2016/11/normativa/cinema-bonus-volumetrici-per-la-demolizione-e-ricostruzione_54743_15.html

All’esame della Camera il ddl che stanzia 120 milioni di euro per il potenziamento delle sale cinematografiche

02/11/2016 - Inizia oggi alla Camera l’esame del disegno di legge ‘Disciplina del cinema e dell'audiovisivo’ approvato dal Senato il 6 ottobre scorso.
 
Il provvedimento destina 120 milioni di euro dal 2017 al 2021 ad un Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche polifunzionali e - novità introdotta dal Senato - consente alle Regioni di incentivare la ristrutturazione delle sale cinematografiche mediante demolizione e ricostruzione con bonus volumetrici.
 

Bonus volumetrico per demolizione e ricostruzione

Il disegno di legge dispone che, nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, le Regioni e le Province autonome possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
 
Questa norma è pensata in attuazione dei princìpi introdotti dal DL Sviluppo (DL 70 del 13 maggio 2011) convertito dalla Legge 106 del 12 luglio 2011.
 

Il Fondo da 120 milioni di euro in 5 anni

I 120 milioni di euro (30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, 20 milioni di euro per il 2020 e 10 milioni di euro per il 2021) del Fondo per il cinema e l’audiovisivo saranno destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:
 
a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l’esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all’aumento del numero degli schermi;
d) alla ristrutturazione e all’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale;
e) all’installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
 
Le disposizioni applicative (definizione dei soggetti beneficiari, limiti massimi di intensità di aiuto e altre condizioni per l’accesso al beneficio e la sua gestione) saranno indicate in un DPCM che dovrà essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Infine, con la nuova legge, la ‘dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante’ di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 22 gennaio 2004) potrà avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d’essai.
 
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BANDO INAIL ISI 2016 AGRICOLTURA:

Quali gli strumenti che il Bando INAIL
fornisce e i vantaggi per l'Azienda?
 
Il contributo, a Fondo Perduto pari al 40% dell’investimento (50% per gli imprenditori giovani agricoltori), per un massimo di euro 60.000,00 ed un minimo di euro 1.000,00, viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.
 
 
Ogni azienda può presentare una sola domanda
Come disposto dall’ultima legge di stabilità (208/2015), che ha istituito presso l’Inail un fondo con la dotazione di 45 milioni per quest’anno e 35 milioni all’anno a decorrere dal 2017, le aziende agricole che possono accedere agli incentivi sono le imprese individuali, le società agricole e le società cooperative operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli e in possesso dei requisiti specificati nel bando. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda e per uno solo dei due assi di finanziamento previsti.
 
Finanziato l’acquisto o il noleggio con patto d’acquisto di mezzi agricoli o forestali.
 
Nel dettaglio, saranno finanziati gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole o forestali caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende, nel rispetto del regolamento 702/2014 della Commissione europea.
Previste tre tipologie di progetti
I progetti finanziati dal bando Isi-Agricoltura 2016, in particolare, possono prevedere l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di due beni al massimo, da associare secondo questo schema:

  • 1 trattore agricolo o forestale + 1 macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio;
  • 1 macchina agricola o forestale dotata di motore proprio + 1 macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio;
  • 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore proprioo Blocco di testo, pronto per il tuo contenuto
Le aziende interessate potranno 
inserire le proprie domande
Dal 10 novembre 2016 ed entro e non oltre le ore 18.00 del 20 gennaio 2017
sul portale dell'Inail.
Per avere maggiori informazioni
clicca il tasto qui sotto "voglio saperne di più"
Oppure puoi sempre contattarci telefonicamente
al numero 0773.1533366
o inviandoci una email all'indirizzo info@officinedelsapere.it
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Cavalcavia di Lecco, come e perché è crollato

di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2016/10/progettazione/cavalcavia-di-lecco-come-e-perch%C3%A9-%C3%A8-crollato_54737_17.html

L’analisi di Antonio Occhiuzzi, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni all’Università Parthenope di Napoli e Direttore ITC-CNR

31/10/2016 - “Agghiacciante. Difficilissimo capire tutto da lontano, senza vedere i luoghi e senza poter consultare le carte, ma una certa esperienza in dissesti di ponti stradali aiuta”.
 
L’esperienza è quella di Antonio Occhiuzzi, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni all’Università Parthenope di Napoli e Direttore dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha pubblicato un’analisi del crollo del viadotto in provincia di Lecco.
 
“1. Cavalcavia isostatico su schema Gerber, 2 spalle e 2 pile; campate di riva in appoggio con sbalzo verso la mezzeria, selle Gerber, campata centrale più lunga a semplice appoggio sulle selle Gerber. Sezione diffusa aperta ‘a pettine’,  costituita da travi con sezione a “I” affiancate. È significativo osservare, con riferimento a notizie apparse sulla stampa, che le selle appaiono avere una geometria correttamente dimensionata.
 
2. Lo schema Gerber va benissimo, ma invecchia, come tutti i ponti e come tutte le cose. I giunti strutturali sono proprio in corrispondenza delle selle Gerber, e da lì, se non sono in opera appositi apparecchi di giunto, si infiltra l’acqua proveniente dalla piattaforma stradale. In Lombardia, dove lavoro, si comincia a gettare sale sulle strade di questi tempi e si va avanti fino a fine Aprile. Inutile sottolineare l’effetto dei cloruri di sodio presenti in acqua sulle armature del calcestruzzo. Le foto dall’estradosso mostrano che apparecchi di giunto non ce n’erano: calcestruzzo e armature erano presumibilmente ‘invecchiati’ dal sale , quando non ammalorati, proprio in corrispondenza delle selle Gerber.

cavalcavia Lecco


3. Il cantoniere addetto alla sorveglianza (lo fanno, lo fanno tutti i giorni) si accorge che il calcestruzzo delle selle si sta rapidamente deteriorando, ma non può capirne le potenziali conseguenze. È preoccupato che pezzi di copriferro in caduta possano colpire gli autoveicoli in transito, e fa quello che è nelle sue possibilità: chiude una corsia della strada sottostante, la corsia immediatamente al di sotto della sella Gerber, concentrando il traffico sulla sola corsia di sorpasso. L’immagine della sua telecamera (foto qui sotto a destra) mostra che già prima del passaggio del mezzo, le linee di intradosso di campata centrale e mensola non sono più allineate, come lo erano in precedenza (foto qui sotto a sinistra, da Google Streetview).

Cavalcavia Lecco

4. L’autoveicolo oggetto dell’incidente non può definirsi un semplice TIR. Il carico massimo lordo per gli autotreni previsto dal codice della strada è intorno ai 450 kN (45 tonnellate); da circa trent’anni, i calcoli dei ponti stradali si fanno considerando il transito di uno o più mezzi di peso pari a 600 kN (60 t); considerando anche gli altri carichi previsti dalle norme vigenti, si è a circa 1,5 volte il carico massimo che può transitare in Italia. Il camion in questione è un bestione a 8 assi, con 30 impronte di carico (gomme). La tara è intorno ai 150-200 kN (15-20 t) e il carico, da quanto si capisce due grossi coil di acciaio pesanti oltre 250 kN ciascuno, potrebbe essere superiore ai 500 kN (50 t). In totale, un peso superiore ai 700 kN, probabilmente ancora maggiore (anche se non credo che si possa arrivare a oltre 1000 kN come riferito dai giornali). NESSUNO ha progettato il cavalcavia per quel carico, NESSUNO ha costruito il cavalcavia per quel carico.
 
5 Esistono, ogni giorno, numerosi trasporti eccezionali, per geometria (sagoma), per carichi o per entrambe le cose. Si studiano con attenzione i percorsi, si evitano tratti a rischio - in manutenzione o sotto ‘osservazione’, si transita di notte chiudendo al traffico gli itinerari da utilizzare. In queste condizioni, il mezzo eccezionale transita al centro della carreggiata quando percorre gallerie e ponti. Nel caso in questione, in cui la geometria aperta della sezione trasversale definisce un comportamento torsionale completamente ‘secondario’ (il bimomento della sezione globale indotto dal mezzo che percorre il ponte accostato al margine della carreggiata, e non al centro, si trasforma in extra-taglio e extra-momento flettente per le singole travi (1), che si aggiungono al comportamento flessionale tradizionale), il trasporto eccezionale avrebbe dovuto percorrere il cavalcavia a cavallo della linea centrale

6. Non va così: il mezzo percorre il cavalcavia a traffico aperto (sopra e sotto), transitando sulla destra. I valori di taglio e flessione sono superiori a quelli di progetto e la posizione di transito eccentrica rispetto all’asse del ponte fa ‘schizzare in cielo’ il taglio nella sezione della sella Gerber sulla trave di bordo dal lato dell’autoarticolato. Appena questo è interamente sul cavalcavia, salta la sella Gerber della trave di bordo in corrispondenza della fine del mezzo (non serve tracciare la linea di influenza del taglio per carichi viaggianti per capire che è la posizione del mezzo che comporta il massimo taglio nella sella). Manca l’apparecchio di giunto, come visto prima, gli assi avranno anche impattato sulla piattaforma stradale dopo aver attraversato il giunto, dando anche un ‘tocco dinamico’ all’impennata del taglio. Saltata la prima sella Gerber continua la torsione dell’impalcato e saltano in sequenza anche le altre. Non tutte però: l’ultima resiste (non cederà neanche nel prosieguo) e, per qualche istante regge da sola il carico (peso del ponte e dei carichi in transito) che prima condivideva con le altre quattro. L’equilibrio dinamico del cavalcavia dal momento in cui si rompe la prima sella è di difficilissima interpretazione: fatto sta che per qualche momento il peso del ponte e del carico straordinario vengono sostenuti dall’unico appoggio rimasto, generando nello sbalzo della campata di riva, al di sopra della pila, un momento flettente negativo dal valore inimmaginabile: la sezione sostiene una mostruosa rotazione plastica senza scomporsi troppo (congratulazioni a progettista ed esecutore per la straordinaria performance!), ma il miracolo dura solo qualche attimo.

Cavalcavia lecco


7. L’autoarticolato ruota lungo il proprio asse e, precipitando sulla statale in basso, si ribalta quasi a 180°. L’autista della vettura bianca in transito sulla statale, si accorge di quanto sta accadendo (nel video in rete si vedono, chiari, gli stop che si accendono) e quasi riesce a fermarsi a tempo.
 
8. Nonostante la straordinaria duttilità della sezione di appoggio del cavalcavia, gli spostamenti assumono valori troppo elevati, la campata centrale perde l’appoggio - praticamente integra - precipita sulla strada sottostante con il suo carico di morte, del quale non ha nessuna colpa.
 
Conclusioni: non basta mai un solo errore, ce ne vogliono tanti per fare un disastro. Ed errori (e responsabilità) appaiono abbastanza chiari: difetto di manutenzione, mancata comprensione di quanto sarebbe successo, viaggio temerario del carico “eccezionale” accadono questa volta in Lombardia, la più avanzata regione italiana, dove è piacevole vivere e lavorare, ma dove - come dappertutto - si sbaglia”.
 
(1) Aldo Raithel, Costruzioni di Ponti, Liguori Editore.
 
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