Sportello Europa e Informagiovani del Comune di Pontinia (SEIP)
Newsletter n.16 / 2016
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In evidenza
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Vieni a ritirare gratuitamente la tua Carta SEIP, la Carta Giovani di Pontinia: leggi il volantino per tutte le info e vieni a trovarci il mercoledì dalle 8:30 alle 13:30 e il giovedì dalle 8:30 alle 18:30
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“I Bike” cerca un giovane assistente per uno stage tramite il programma garanzia giovani.
Tutti i dettagli nell'annuncio in foto!
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GRANDE ANTEPRIMA!
TORNO SUBITO 2016 E' FINALMENTE ARRIVATO!!!
Sappiamo che in molti lo stavate attendendo
Andate su questo sito e potete scaricare il bando 2016 appena pubblicato con tutti gli allegati.
http://www.tornosubito.laziodisu.it/notizie/torno-subito-2016-partito-leggi-testo-del-avviso-pubblico-partecipa-al-programma-della-regione-lazio-gestito-laziodisu/
In programma a breve a Pontinia la presentazione pubblica del bando.
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CORNER JOB l’app per trovare velocemente un impiego con il tuo smartphone
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Porta Futuro Rete Università Lazio
Il progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, realizzato in collaborazione con gli Atenei che offre a tutti l'opportunità di crescere professionalmente, attraverso servizi di orientamento e di formazione, per posizionarsi al meglio sul mercato del lavoro.
Visto il successo, riconosciuto anche della UE che ha inserito il modello come best practice comunitaria, la Regione Lazio ha attivato il progetto Rete Università per rendere disponibili i servizi di empowerment di imprese e cittadini a tutte le persone del territorio regionale, realizzando quindi, progressivamente, le sedi che offrono i servizi di orientamento, formazione e maching tra le opportunità professionali disponibili ed i cittadini in possesso delle competenze richieste dalle aziende.
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Spazio Attivo di Latina
Con la recente apertura dello Spazio Attivo di Latina, la Regione Lazio tramite BIC Lazio rafforza la propria azione di soggetto impegnato nella promozione, creazione e sviluppo di startup innovative, offrendo al territorio competenze specifiche, partnership tecnologiche, produttive, finanziarie e commerciali, oltre a opportunità di networking, in grado di garantire una risposta efficace alla crescita competitiva delle neo imprese e, piu in generale, del sistema produttivo locale, in particolare lungo le filiere Scienze della Vita ed Economie del mare.
Attualmente sono attivi nella struttura:
- spazi di incubazione dove usufruire dei programmi di accelerazione di impresa (quattro startup hanno già aderito al programma e altre se ne potranno aggiungere);
- Sportello Europa;
- info point su tutti i servizi e le opportunità regionali ed europee.
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E' nato lazioinnovatore.it: La prima community online delle imprese innovative e delle startup del lazio.
Un luogo vivo e in fermento, di scambio e di confronto,
per creare nuove opportunità di collaborazione e di business.
Tra le novità del sito, anche una mappa interattiva dell'innovazione,
che presenta l'ecosistema laziale delle startup:
imprese creative, startup innovative, talenti, idee, investitori,
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Imparare lavorando: il sistema duale in Italia si può!
È un modello di formazione professionale che intende favorire l’occupabilità giovanile, promuovendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché contrastare la dispersione scolastica.
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BANDI E AVVISI
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# Dallo Sportello
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Attivo il servizio di Consulenza sulle vostre idee di progetto presso lo Sportello Europa e Informagiovani di Pontinia
Hai un’idea che vorresti finanziare ma non sai come fare?
Sei attivo all’interno di un’associazione di volontariato?
Compila il modulo allegato a questa Newsletter e rimandacelo nelle modalità indicate nella scheda, riceverai un servizio di orientamento sulle opportunità a disposizione.
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Corso di Lingue GRATUITO
Per maggiori info inviaci una mail a informagiovani@comune.pontinia.lt.it
con i seguenti dati:
NOME - COGNOME - PROFESSIONE- CORSO DI LINGUA - LIVELLO DI CONOSCENZA#pontiniaineuropa https://www.facebook.com/seipontinia
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# Dal Web
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Stage e Lavoro
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Lavoro a Londra per madrelingua italiani con Ericsson settore editoria e comunicazione
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Qualifica professionale richiesta: RAGIONIERE CONTABILE
www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=b6c897ba-6deb-e511-9409-001999d44739
Scadenza 15 maggio 2016
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BNL - DIREZIONE IT- STAGE PRODUZIONE INFORMATICA -AS&S-WORKPLACE SERVICES
https://portafuturolazio.it/cittadini/offerte-di-lavoro/scheda-offerta.aspx?UID=ffbd61f6-2a4a-47d9-b39e-0c41a2611542
Scadenza 22 maggio 2016
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Lavoro settore Editing e Communication presso casa editrice a Roma
varie posizioni aperte
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Addetto al Controllo Qualità
Azienda: JOHNSON E JOHNSON
Scadenza 29 MAGGIO 2016
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Business development manager
Il candidato dovrà sviluppare proattivamente nuovi clienti e canali commerciali, mantenere ed esplodere i fatturati dei clienti attualmente in portfolio aziendale.
GAETA - interlog s.r.l. -
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Scadenza 20 Maggio 2016
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Borse di studio per studenti italiani per svolgere il dottorato in Finlandia
http://www.scambieuropei.info/borse-di-studio-per-studenti-italiani-per-svolgere-il-dottorato-in-finlandia/
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Speciale Lavoro con gli animali. Varie posizioni aperte
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Cercasi 50 figure professionali per l’estate 2016 nei soggiorni studio in Italia e all’estero
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Volontariato
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Volontariato internazionale SVE in Bulgaria per 1 mese su Archeologia e scavi itineranti
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Esperienza formativa a Londra presso Civitas, Istituto per gli studi della società civile
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Campo di Volontariato in India presso le Case del Sorriso
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Formazione
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Corso per operatore elettrico
https://portafuturolazio.it/cittadini/formazione/scheda-formazione.aspx?UID=19862567-ea8b-47e9-9908-275ee2354689
Scadenza 15 settembre 2016
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Opportunità di Formazione
Inglese naturale e comunicativo; multiculturale ed interattivo
Data inizio formazione: martedì 29 marzo 2016
Data fine formazione: venerdì 31 marzo 2017
Costo: 375 €
Scadenza 31 marzo 2017
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Alta Formazione
Per i diplomati e i laureati che desiderano approfondire le proprie competenze esistono i corsi di Alta Formazione: cosa sono e come iscriversi
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Workshop di Europrogettazione con Scambieuropei
14/15 Maggio, Bologna
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Curiosità
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7 Cose che fanno le persone di successo il lunedì mattina
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Cervello fuso? Concentrati meglio in 3 mosse
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Avviare un'attività
Visita il portale click lavoro per scoprire consigli su come aprire un attività
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Come cercare lavoro? Trovalo in 5 mosse
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Lavora come Ingegnere aerospaziale e astronautico
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PORTALI IN EVIDENZA
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Spazio Attivo di Latina
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venerdì 6 maggio 2016
Pontinia sportello informagiovani proposte di lavoro, opportunità
martedì 3 maggio 2016
energia rinnovabile e fotovoltaica, Impianti solari sui tetti, in aree vincolate autorizzazione paesaggistica sempre obbligatoria
di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2016/05/normativa/impianti-solari-sui-tetti-in-aree-vincolate-autorizzazione-paesaggistica-sempre-obbligatoria_51642_15.html
Mibact: per beni paesaggistici particolarmente delicati, la tutela deve essere rafforzata, non certo esclusa
04/05/2016 - L’installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici sui tetti di edifici situati in aree vincolate deve essere subordinata ad autorizzazione paesaggistica. È questa la tesi del Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact), che ha chiesto al Ministero dello Sviluppo economico di correggere il DM 19 maggio 2015 relativo all’installazione di impianti fotovoltaici sotto i 20 kW sui tetti.
Tutto nasce da due quesiti rivolti al Mibact dalla Regione Lombardia e dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Alessandria, in cui è stata chiesta la corretta interpretazione da darsi, nel caso di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, alle normative di settore per lo sviluppo dell’efficientamento degli usi finali dell’energia negli immobili ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente.
Secondo il Mibact, il DM 19 maggio 2015 contiene delle criticità: in particolare, la previsione dell’articolo 4, comma 3, in base alla quale “l’installazione degli impianti fotovoltaici su edifici non ricadenti fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004), non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica”.
In realtà - chiarisce il Mibact -, un’interpretazione corretta del Dlgs 115/2008 e dell’articolo 6 del Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001) dimostra che, per gli impianti solari, l’esenzione vale solo per il lato edilizio, non per quello paesaggistico: il comma 3 dell’art. 11 del Dlgs 115/2008 è chiaro nello stabilire che sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del TU Edilizia quelli relativi a impianti la cui superficie non sia superiore a quella del tetto stesso.
Analogamente, l’articolo 6, comma 2, lettera d) del TU Edilizia considera ‘liberi’ - ma ai soli fini edilizi - i suddetti impianti, relativi ai pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona ‘A’, senza nulla dire sul versante paesaggistico.
Invece, allorquando tali impianti ricadano in aree o su immobili sottoposti a vincoli ai sensi delle lettere b) e c) del predetto art. 136, il Dpr 139/2010, allegato 1, n. 28 prevede non la ‘liberalizzazione’ ma l’assoggettamento a procedura di autorizzazione paesaggistica ‘ordinaria’ (art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
È infatti evidente, afferma il Mibact, che l’esclusione di tali ultimi tipi di vincoli dalla semplificazione - legata alla particolare delicatezza e rilevanza di quelle tipologie di beni paesaggistici - conduce non certo all’esclusione di ogni forma di tutela, bensì alrafforzamento di tali misure, mediante per l’appunto l’esclusione dalla semplificazione e la previsione del regime autorizzatorio ordinario.
La generica formulazione: “ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del Dlgs 115/2008”, di cui al n. 28 dell’allegato 1 al Dpr 139/2010 - conclude il Ministero -, è priva in realtà di concreta applicazione, atteso che né il Dlgs 115/2008, né il Dpr 380/2001 hanno introdotto alcun regime più favorevole al caso in esame.
In tale rielaborazione - anticipa il Mibact - si è condiviso di qualificare come ‘libera’ l’installazione di pannelli solari, sottraendola al previo controllo autorizzativo paesaggistico, nel solo caso in cui il posizionamento degli impianti sul tetto o sul lastrico solare sia tale da non poter essere visibile dall’esterno.
Tutto nasce da due quesiti rivolti al Mibact dalla Regione Lombardia e dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Alessandria, in cui è stata chiesta la corretta interpretazione da darsi, nel caso di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, alle normative di settore per lo sviluppo dell’efficientamento degli usi finali dell’energia negli immobili ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente.
Il Modello unico per gli impianti fotovoltaici sotto i 20 kW
Al centro della questione il DM 19 maggio 2015 che ha istituito il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, e la sentenza 1946/2014, con la quale il TAR Piemonte esclude i piccoli impianti fotovoltaici dalla necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica, se non già ricadenti in aree dichiarate ai sensi dell’articolo 136 del Codice, lett. b) e c) (ville, giardini e parchi non tutelati ma di non comune bellezza e complessi immobiliari di valore estetico e tradizionale, inclusi i centri storici).Secondo il Mibact, il DM 19 maggio 2015 contiene delle criticità: in particolare, la previsione dell’articolo 4, comma 3, in base alla quale “l’installazione degli impianti fotovoltaici su edifici non ricadenti fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004), non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica”.
Le criticità del DM 19 maggio 2015
Tale previsione - spiega il Ministero - nasce verosimilmente da un’interpretazione non corretta che lo Sviluppo Economico ha dato del Dpr 139/2010, allegato 1, n. 28 (concernente il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità) che sottopone a procedura autorizzatoria semplificata l’installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq, specificando che tale previsione non si applica nelle zone territoriali omogenee ‘A’ (centri storici) e nelle aree vincolate ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice, “ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del Dlgs 115/2008”.In realtà - chiarisce il Mibact -, un’interpretazione corretta del Dlgs 115/2008 e dell’articolo 6 del Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001) dimostra che, per gli impianti solari, l’esenzione vale solo per il lato edilizio, non per quello paesaggistico: il comma 3 dell’art. 11 del Dlgs 115/2008 è chiaro nello stabilire che sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del TU Edilizia quelli relativi a impianti la cui superficie non sia superiore a quella del tetto stesso.
Analogamente, l’articolo 6, comma 2, lettera d) del TU Edilizia considera ‘liberi’ - ma ai soli fini edilizi - i suddetti impianti, relativi ai pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona ‘A’, senza nulla dire sul versante paesaggistico.
Autorizzazione paesaggistica semplificata o ordinaria
Quindi, l’installazione di piccoli impianti solari fotovoltaici non è esonerata dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica ma è soggetta alla forma semplificataallorquando ci si trovi in aree o su immobili sottoposti a vincolo ex lege (art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o a vincolo delle tipologie a) e d) dell’art. 136.Invece, allorquando tali impianti ricadano in aree o su immobili sottoposti a vincoli ai sensi delle lettere b) e c) del predetto art. 136, il Dpr 139/2010, allegato 1, n. 28 prevede non la ‘liberalizzazione’ ma l’assoggettamento a procedura di autorizzazione paesaggistica ‘ordinaria’ (art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
È infatti evidente, afferma il Mibact, che l’esclusione di tali ultimi tipi di vincoli dalla semplificazione - legata alla particolare delicatezza e rilevanza di quelle tipologie di beni paesaggistici - conduce non certo all’esclusione di ogni forma di tutela, bensì alrafforzamento di tali misure, mediante per l’appunto l’esclusione dalla semplificazione e la previsione del regime autorizzatorio ordinario.
La generica formulazione: “ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del Dlgs 115/2008”, di cui al n. 28 dell’allegato 1 al Dpr 139/2010 - conclude il Ministero -, è priva in realtà di concreta applicazione, atteso che né il Dlgs 115/2008, né il Dpr 380/2001 hanno introdotto alcun regime più favorevole al caso in esame.
Installazione ‘libera’ solo se i pannelli sono invisibili dall’esterno
Tale ricostruzione è alla base di un Regolamento relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, che il Mibact sta predisponendo e che verrà a breve sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri.In tale rielaborazione - anticipa il Mibact - si è condiviso di qualificare come ‘libera’ l’installazione di pannelli solari, sottraendola al previo controllo autorizzativo paesaggistico, nel solo caso in cui il posizionamento degli impianti sul tetto o sul lastrico solare sia tale da non poter essere visibile dall’esterno.
Prodotti da costruzione: in arrivo nuove regole per la commercializzazione
di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/05/normativa/prodotti-da-costruzione-in-arrivo-nuove-regole-per-la-commercializzazione_51635_15.html
La Legge di delegazione europea 2015 impone al Governo di adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE 305/2011
03/05/2016 – Il Governo dovrà adeguare la normativa nazionale alle disposizioni delRegolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Questa la novità prevista all'articolo 8 del disegno di legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera il 27 aprile scorso e passato all'esame del Senato.
Ad esempio stabilisce che il Governo istituisca un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione che assicuri l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati.
Inoltre la norma prevede la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB).
Prevista anche la fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
Infine il Governo dovrà prevedere:
- disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/201;
- sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto.
Questa la novità prevista all'articolo 8 del disegno di legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera il 27 aprile scorso e passato all'esame del Senato.
Prodotti da costruzione: direttive per la commercializzazione
Il provvedimento contiene alcuni princìpi e criteri direttivi specifici per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all’interno del mercato europeo.Ad esempio stabilisce che il Governo istituisca un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione che assicuri l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati.
Inoltre la norma prevede la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB).
Prevista anche la fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
Infine il Governo dovrà prevedere:
- disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/201;
- sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto.
lunedì 2 maggio 2016
Architetti: ‘il risparmio di suolo deve essere conseguenza della rigenerazione’
http://www.edilportale.com/news/2016/05/ambiente/architetti-il-risparmio-di-suolo-deve-essere-conseguenza-della-rigenerazione_51646_52.html
Cappochin: ‘condividiamo l’allarme dell’Anci sul ddl in discussione in Parlamento’
02/05/2016 - “Se, da una parte, l’imminente predisposizione dello schema tipo di regolamento edilizio unico, annunciata dal ministro Madia, fa ben sperare che nel nostro Paese si avvii una fase di semplificazione che è fondamentale per il settore dell’edilizia, dall’altra, ci associamo all’allarme lanciato dall’Anci sulla farraginosità e complessità del Ddl sul consumo di suolo attualmente in discussione in Parlamento”.
“Ma il vero problema è a monte: il contenimento del consumo di suolo deve essere la logica conseguenza della politiche di rigenerazione e non imposto per legge senza un adeguato progetto anche economico di rigenerazione. Basterebbe guardare, a riguardo, all’esempio francese che si muove in questa ottica lungimirante”.
Così Giuseppe Cappochin, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, intervenendo al Congresso nazionale dell’INU, Istituto Nazionale di Urbanistica.
“Serve, dunque, promuovere nuove politiche di rigenerazione urbana finalizzate non solo al recupero edilizio delle nostre città, alla messa in sicurezza ed alla riabilitazione energetica del patrimonio edilizio, ma anche all’inclusione sociale, alla riqualificazione ecologica ed ambientale degli spazi urbani e dei territori metropolitani, alla mobilità sostenibile”.
“Manca però una strategia che abbia un orizzonte temporale almeno al 2050 - così come avviene nella maggior parte dei Paesi europei. Pensare le città in modo strategico significa associare alle trasformazioni fisiche specifiche azioni rivolte alla salvaguardia e al potenziamento delle relazioni sociali, all’ampliamento dell’offerta culturale e a quella di nuove opportunità di lavoro, alla promozione di comportamenti e stili di vita più ecologici, all’incremento della biodiversità, alla valorizzazione degli aspetti paesaggistici”.
“È innegabile - continua - che singole e settoriali iniziative siano già state messe in atto, e mi riferisco alla prossima pubblicazione del bando per le Periferie: solo un piano straordinario di investimenti pubblici e privati, fondato su precise priorità e finalizzato alla definizione di incisive politiche urbane, può essere però la condizione per avviare un nuovo ciclo di sviluppo economico e sociale, necessariamente diverso rispetto ai modelli passati, ispirato ai principi della sostenibilità e caratterizzato dalla promozione dei settori più innovativi”.
“Per realizzarlo - conclude il presidente degli architetti italiani - è imprescindibile l’istituzione di un Coordinamento tra i diversi Ministeri competenti per specifiche politiche di settore che comprenda i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali per dare avvio a programmi pluriennali definiti in sinergia con i soggetti sociali, economici e culturali, anche inaugurando nuove forme di partenariato pubblico-privato”.
Fonte: Ufficio stampa Cnappc
“Ma il vero problema è a monte: il contenimento del consumo di suolo deve essere la logica conseguenza della politiche di rigenerazione e non imposto per legge senza un adeguato progetto anche economico di rigenerazione. Basterebbe guardare, a riguardo, all’esempio francese che si muove in questa ottica lungimirante”.
Così Giuseppe Cappochin, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, intervenendo al Congresso nazionale dell’INU, Istituto Nazionale di Urbanistica.
“Serve, dunque, promuovere nuove politiche di rigenerazione urbana finalizzate non solo al recupero edilizio delle nostre città, alla messa in sicurezza ed alla riabilitazione energetica del patrimonio edilizio, ma anche all’inclusione sociale, alla riqualificazione ecologica ed ambientale degli spazi urbani e dei territori metropolitani, alla mobilità sostenibile”.
“Manca però una strategia che abbia un orizzonte temporale almeno al 2050 - così come avviene nella maggior parte dei Paesi europei. Pensare le città in modo strategico significa associare alle trasformazioni fisiche specifiche azioni rivolte alla salvaguardia e al potenziamento delle relazioni sociali, all’ampliamento dell’offerta culturale e a quella di nuove opportunità di lavoro, alla promozione di comportamenti e stili di vita più ecologici, all’incremento della biodiversità, alla valorizzazione degli aspetti paesaggistici”.
“È innegabile - continua - che singole e settoriali iniziative siano già state messe in atto, e mi riferisco alla prossima pubblicazione del bando per le Periferie: solo un piano straordinario di investimenti pubblici e privati, fondato su precise priorità e finalizzato alla definizione di incisive politiche urbane, può essere però la condizione per avviare un nuovo ciclo di sviluppo economico e sociale, necessariamente diverso rispetto ai modelli passati, ispirato ai principi della sostenibilità e caratterizzato dalla promozione dei settori più innovativi”.
“Per realizzarlo - conclude il presidente degli architetti italiani - è imprescindibile l’istituzione di un Coordinamento tra i diversi Ministeri competenti per specifiche politiche di settore che comprenda i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali per dare avvio a programmi pluriennali definiti in sinergia con i soggetti sociali, economici e culturali, anche inaugurando nuove forme di partenariato pubblico-privato”.
Fonte: Ufficio stampa Cnappc
Beni culturali, entro il 10 maggio i bandi per i 500 professionisti
di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/05/restauro/beni-culturali-entro-il-10-maggio-i-bandi-per-i-500-professionisti_51662_21.html
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il concorso rivolto ad architetti, archeologi, archivisti, restauratori e storici dell’arte
02/05/2016 – Pubblicato in Gazzetta il decreto che disciplina la procedura di selezione per il reclutamento di 500 professionisti (tra cui architetti, archeologi, archivisti, restauratori e storici dell’arte) per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact).
Il decreto, oltre a definire le modalità del concorso, stabilisce che per ciascuno dei profili professionali entro il 10 maggio 2016 sarà pubblicato sul sito del Mibact il bando di concorso contenente l'indicazione del numero di posti a concorso e la loro distribuzione per regioni.
Viene specificato inoltre che l’intera procedura si concluderà entro il 31 dicembre 2016, anche se ciascuna commissione potrà chiedere un’eventuale proroga di 60 giorni.
- cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- età non inferiore a 18 anni;
- laurea specialistica o laurea magistrale relativa al settore disciplinare;
- diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale, nelle materie elencate nei bandi di concorso ovvero eventuali ulteriori diplomi rilasciati dalle Scuole di alta formazione del Mibact;
- limitatamente al profilo di architetto, abilitazione all'esercizio della professione;
- idoneità fisica.
Sono quindi esclusi coloro che sono in possesso delle sola laurea triennale o di I livello. Se in possesso dei requisiti prescritti, ciascun candidato potrà presentare domanda per più concorsi.
Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo riferito al concorso di interesse disponibile sul sito internet del Ministero.
La compilazione e l'invio on-line della domanda dovranno essere completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale di pubblicazione del bando.
La prova di preselezione consisterà in domande a risposta multipla in: elementi di diritto pubblico e amministrativo; elementi di diritto del patrimonio culturale; nozioni generali sul patrimonio culturale italiano. Fino a un massimo del 10% delle domande e' volto ad accertare la conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati.
Le prove d'esame consisteranno in due diverse prove scritte (una teorica e l’altra pratica) e in una prova orale. Il punteggio massimo per ciascuna delle prove d'esame sarà 100 e per superarle sarà necessario conseguire un punteggio di almeno 70.
Il calendario e le sedi di svolgimento delle prove d'esame saranno pubblicati sul sito internet del Ministero e di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale almeno 20 giorni prima della data di inizio delle prove scritte.
Il decreto, oltre a definire le modalità del concorso, stabilisce che per ciascuno dei profili professionali entro il 10 maggio 2016 sarà pubblicato sul sito del Mibact il bando di concorso contenente l'indicazione del numero di posti a concorso e la loro distribuzione per regioni.
Viene specificato inoltre che l’intera procedura si concluderà entro il 31 dicembre 2016, anche se ciascuna commissione potrà chiedere un’eventuale proroga di 60 giorni.
Concorso beni culturali: i requisiti per accedere
Tra i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso (da possedere alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda):- cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- età non inferiore a 18 anni;
- laurea specialistica o laurea magistrale relativa al settore disciplinare;
- diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale, nelle materie elencate nei bandi di concorso ovvero eventuali ulteriori diplomi rilasciati dalle Scuole di alta formazione del Mibact;
- limitatamente al profilo di architetto, abilitazione all'esercizio della professione;
- idoneità fisica.
Sono quindi esclusi coloro che sono in possesso delle sola laurea triennale o di I livello. Se in possesso dei requisiti prescritti, ciascun candidato potrà presentare domanda per più concorsi.
Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo riferito al concorso di interesse disponibile sul sito internet del Ministero.
La compilazione e l'invio on-line della domanda dovranno essere completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale di pubblicazione del bando.
Concorso beni culturali: modalità di svolgimento
E' previsto lo svolgimento di una prova di preselezione, per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte, che si svolgerà entro il 29 luglio 2016.La prova di preselezione consisterà in domande a risposta multipla in: elementi di diritto pubblico e amministrativo; elementi di diritto del patrimonio culturale; nozioni generali sul patrimonio culturale italiano. Fino a un massimo del 10% delle domande e' volto ad accertare la conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati.
Le prove d'esame consisteranno in due diverse prove scritte (una teorica e l’altra pratica) e in una prova orale. Il punteggio massimo per ciascuna delle prove d'esame sarà 100 e per superarle sarà necessario conseguire un punteggio di almeno 70.
Il calendario e le sedi di svolgimento delle prove d'esame saranno pubblicati sul sito internet del Ministero e di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale almeno 20 giorni prima della data di inizio delle prove scritte.
energie Rinnovabili non fotovoltaiche, ok dell’Ue ai nuovi incentivi
di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/05/risparmio-energetico/rinnovabili-non-fotovoltaiche-ok-dell-ue-ai-nuovi-incentivi_51654_27.html
Commissione Europea: ‘la capacità di generazione da fonti rinnovabili aumenterà di circa 1300 megawatt’
02/05/2016 – Via libera della Commissione Europea alla bozza di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che incentiva la produzione di energia elettrica da rinnovabili non fotovoltaiche.
Il testo, pronto da settembre 2015, a novembre aveva ricevuto il via libera della Conferenza Unificata, ma si è poi bloccato per la verifica di compatibilità con le norme europee sugli aiuti di Stato.
Venerdì scorso il verdetto positivo con cui Bruxelles ha affermato che il decreto “contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Ue senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico. In particolare, il piano sosterrà l'Italia nel conseguire gli obiettivi dell'Ue in materia di energie rinnovabili, contribuendo ad aumentare la capacità di generazione da fonti rinnovabili di circa1300 megawatt”.
Gli incentivi varieranno in base alle dimensioni degli impianti.
L’accesso agli incentivi avverrà direttamente per i piccoli impianti di dimensioni inferiori a 0,5 MW. È previsto il meccanismo dei registri per gli impianti di media entità, con potenza installata tra 0,5 MW e 5 MW. Si useranno le aste per i progetti di potenza maggiore di 5 MW.
Per quanto riguarda le aste, i contingenti di potenza disponibili in base alla tipologia di fonte ammontano a 800 MW per l'eolico onshore, 30 MW per l'eolico offshore, 20 MW per la geotermia, 100 MW per il solare termodinamico, 50 MW per le biomasse.
Nelle procedure per accedere agli incentivi, saranno escluse le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta e quelle superiori al 40%.
Nell’ambito dei registri, sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza: 60 MW per l'eolico a terra, 80 MW per l'idroelettrico, 30 MW per la geotermia, 90 MW per le biomasse, 6 MW per gli impianti a moto ondoso, 20 MW per il solare termodinamico.
Il decreto sostiene inoltre il rinnovo dei generatori esistenti per aumentare la loro efficienza o prolungare la loro durata di vita operativa.
Dopo l’ok della Commissione Europea, il decreto del Mise, che prenderà il posto del DM 6 luglio 2012, potrà quindi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventare operativo.
Il testo, pronto da settembre 2015, a novembre aveva ricevuto il via libera della Conferenza Unificata, ma si è poi bloccato per la verifica di compatibilità con le norme europee sugli aiuti di Stato.
Venerdì scorso il verdetto positivo con cui Bruxelles ha affermato che il decreto “contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Ue senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico. In particolare, il piano sosterrà l'Italia nel conseguire gli obiettivi dell'Ue in materia di energie rinnovabili, contribuendo ad aumentare la capacità di generazione da fonti rinnovabili di circa1300 megawatt”.
Incentivi alle rinnovabili non fotovoltaiche
Il decreto cesserà di avere effetti trenta giorni dopo il raggiungimento della soglia di 5,8 miliardi di euro o comunque entro il 31 dicembre 2016. Si tratta della data indicata nella bozza, ma che potrebbe slittare dal momento che siamo ormai a maggio.Gli incentivi varieranno in base alle dimensioni degli impianti.
L’accesso agli incentivi avverrà direttamente per i piccoli impianti di dimensioni inferiori a 0,5 MW. È previsto il meccanismo dei registri per gli impianti di media entità, con potenza installata tra 0,5 MW e 5 MW. Si useranno le aste per i progetti di potenza maggiore di 5 MW.
Per quanto riguarda le aste, i contingenti di potenza disponibili in base alla tipologia di fonte ammontano a 800 MW per l'eolico onshore, 30 MW per l'eolico offshore, 20 MW per la geotermia, 100 MW per il solare termodinamico, 50 MW per le biomasse.
Nelle procedure per accedere agli incentivi, saranno escluse le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta e quelle superiori al 40%.
Nell’ambito dei registri, sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza: 60 MW per l'eolico a terra, 80 MW per l'idroelettrico, 30 MW per la geotermia, 90 MW per le biomasse, 6 MW per gli impianti a moto ondoso, 20 MW per il solare termodinamico.
Il decreto sostiene inoltre il rinnovo dei generatori esistenti per aumentare la loro efficienza o prolungare la loro durata di vita operativa.
Dopo l’ok della Commissione Europea, il decreto del Mise, che prenderà il posto del DM 6 luglio 2012, potrà quindi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventare operativo.
Distacco dell’intonaco e infiltrazioni, un vademecum per tutelarsi
di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/05/normativa/distacco-dell-intonaco-e-infiltrazioni-un-vademecum-per-tutelarsi_51588_15.html
Fondamentale accertare le ripercussioni sull’abitabilità per valutare le possibili azioni
02/05/2016 – Cosa è possibile fare in caso di distacco dell’intonaco? E in presenza di infiltrazioni? Il proprietario dell’immobile in cui si verificano queste problematiche può citare in giudizio l’impresa che ha realizzato i lavori e chiedere un risarcimento? Oppure deve interpellare il condominio?
A queste e altre domande devono rispondere sia i proprietari degli immobili sia gliamministratori di condominio, che in molti casi rappresentano il primo interlocutore con cui, dopo aver scoperto la presenza di una macchia di umidità o un danno al muro, ci si confronta per capire quali azioni si possono intraprendere per tutelarsi.
Una macchia di umido può essere causata da un’infiltrazione. In questo caso è importante risalire alla causa non solo per risolvere il problema, ma per capire chi deve sostenere le spese di riparazione. Oppure il danno può essere più lieve e l’impresa può essere chiamata in causa solo entro un periodo di tempo limitato.
Per tracciare un quadro della situazione si possono analizzare numerose pronunce della giurisprudenza che hanno regolato casi simili.
È fondamentale capire se ci si trova in presenza di un vizio dell’opera, che non incide sulla fruibilità dell’immobile, o di un difetto di costruzione che può compromettere in modo più o meno grave l’abitabilità dell’immobile.
Si tratta di un accertamento che nella maggior parte dei casi viene effettuato da un perito del tribunale.
In base all’articolo 1667 del Codice Civile, questi problemi devono essere denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta. L’appaltatore deve comunque fornire una garanzia di due anni. Questo significa che se i problemi sorgono dopo due anni non è possibile intraprendere nessuna azione contro l’impresa che ha realizzato i lavori.
In questi casi l’articolo 1669 del Codice Civile stabilisce che l’impresa che realizza i lavori è responsabile per dieci anni a condizione che il difetto sia denunciato entro una anno dalla scoperta.
Questo principio è sempre valido, anche se i danni derivano da vizi e difetti edificatoriimputabili al costruttore, al direttore dei lavori o al progettista.
L’unico caso in cui il condominio non paga è il “caso fortuito”. Nel caso esaminato, se l’infiltrazione fosse stata causata da una rottura o da un guasto non prevedibili, a pagare sarebbe stata la compagnia di assicurazioni.
A queste e altre domande devono rispondere sia i proprietari degli immobili sia gliamministratori di condominio, che in molti casi rappresentano il primo interlocutore con cui, dopo aver scoperto la presenza di una macchia di umidità o un danno al muro, ci si confronta per capire quali azioni si possono intraprendere per tutelarsi.
Una macchia di umido può essere causata da un’infiltrazione. In questo caso è importante risalire alla causa non solo per risolvere il problema, ma per capire chi deve sostenere le spese di riparazione. Oppure il danno può essere più lieve e l’impresa può essere chiamata in causa solo entro un periodo di tempo limitato.
Per tracciare un quadro della situazione si possono analizzare numerose pronunce della giurisprudenza che hanno regolato casi simili.
Tipo di danno e impatto sull’abitabilità
In una recente sentenza, il Tribunale di Modena, con la pronuncia 193/2016 ha spiegato che tutto ruota intorno alla gravità e agli effetti prodotti dal danno.È fondamentale capire se ci si trova in presenza di un vizio dell’opera, che non incide sulla fruibilità dell’immobile, o di un difetto di costruzione che può compromettere in modo più o meno grave l’abitabilità dell’immobile.
Si tratta di un accertamento che nella maggior parte dei casi viene effettuato da un perito del tribunale.
Problemi che non compromettono l’abitabilità
Un esempio di vizio dell’opera che non pregiudica l’abitabilità, ma ha solo implicazioni estetiche, è il distacco dell’intonaco dal muro senza infiltrazioni.In base all’articolo 1667 del Codice Civile, questi problemi devono essere denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta. L’appaltatore deve comunque fornire una garanzia di due anni. Questo significa che se i problemi sorgono dopo due anni non è possibile intraprendere nessuna azione contro l’impresa che ha realizzato i lavori.
Danni all’abitabilità dell’immobile
Tornando all’esempio del distacco dell’intonaco, se questo ha causato anche un’infiltrazione, allora l’abitabilità dell’appartamento è stata compromessa. Si è quindi in presenza di un difetto di costruzione.In questi casi l’articolo 1669 del Codice Civile stabilisce che l’impresa che realizza i lavori è responsabile per dieci anni a condizione che il difetto sia denunciato entro una anno dalla scoperta.
Il ruolo del condominio
Se l’impresa deve pagare un risarcimento, che normalmente viene determinato dal giudice, anche il condominio può essere chiamato a rispondere dei danni. La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza 905/2015 ha confermato quanto espresso da molte altre pronunce spiegando che il condominio, per la sua funzione di custode del bene, è sempre responsabile dei danni provocati ai singoli dalle parti comuni e deve adottare tutte le precauzioni necessarie.Questo principio è sempre valido, anche se i danni derivano da vizi e difetti edificatoriimputabili al costruttore, al direttore dei lavori o al progettista.
L’unico caso in cui il condominio non paga è il “caso fortuito”. Nel caso esaminato, se l’infiltrazione fosse stata causata da una rottura o da un guasto non prevedibili, a pagare sarebbe stata la compagnia di assicurazioni.
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