venerdì 25 marzo 2016

Cortile in condominio, se non ne alterano l’uso i singoli possono costruirci dentro

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/03/normativa/cortile-in-condominio-se-non-ne-alterano-l-uso-i-singoli-possono-costruirci-dentro_51035_15.html

Cassazione: necessario accertare che i manufatti realizzati non occupino la colonna d’aria che sovrasta il giardino comune

25/03/2016 – I condòmini possono realizzare costruzioni nel cortile comune a condizione di non alterarne la destinazione e non occupare parte della colonna d’aria sovrastante. Questo principio generale è stato espresso dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza 5551/2016 ha imposto la demolizione di un manufatto, costruito nella corte comune, che non rispettava queste condizioni. 
 
Nel caso preso in esame, un condòmino era stato citato in giudizio per aver realizzato un manufatto in aderenza al fabbricato condominiale e con colonne sulla corte comune.  
 
Secondo la Corte d’Appello, il nuovo corpo di fabbrica rispettava gli articoli 1102 e 1120 del Codice Civile sull’uso della cosa comune e le innovazioni in condominio perché non impediva agli altri condòmini di utilizzare il cortile.
 
Il resto dei condòmini, però, non la pensava così perché a loro avviso la costruzione non rispettava le norme sulle distanze e avrebbe creato problemi statici all’edificio.
 
La Cassazione ha dato ragione ai condòmini ricorrenti prendendo in esame un altro fattore: la colonna d'aria o spazio aereo che sovrasta la corte comune.
 
Secondo i giudici, la funzione dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, quindi la colonna d'aria che li sovrasta non può essere occupata dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto.
 
La Cassazione ha sottolineato inoltre che, ai sensi dell’articolo 840 del Codice Civile, non si può usare a proprio vantaggio la colonna d’aria che sovrasta l’area comune se l’utilizzo ne compromette la destinazione naturale.
 
Dal momento che il manufatto realizzato sottraeva parte della colonna d’aria all’uso comune, i giudici hanno quindi ordinato la demolizione e il ripristino della situazione preesistente.
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Tax credit alberghi, potrebbero essere ammessi anche villaggi e campeggi

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/03/normativa/tax-credit-alberghi-potrebbero-essere-ammessi-anche-villaggi-e-campeggi_51018_15.html

Il Ministero dei beni culturali valuterà l’estensione del credito di imposta sulle ristrutturazioni alle strutture ricettive all’aperto

25/03/2016 – Le agevolazioni per la riqualificazione delle strutture alberghiere potrebbero essere estese anche a campeggi e villaggi turistici. L’ipotesi è stata ventilata dal sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact), Dorina Bianchi, che ha risposto ad un’interrogazione presentata alla Camera da due deputati di Scelta Civica.
 

Tax credit per gli alberghi

Il Decreto “ArtBonus” (DL 83/2014)ha riconosciuto un incentivo alle imprese alberghiere, esistenti alla data 1° gennaio 2012, che effettuano interventi di riqualificazione.
 
L’agevolazione, regolata in seguito dal DM 7 maggio 2015, prevede un credito di imposta del 30%, fino a un massimo di 200mila euro, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, ripartito in 3 quote annuali di pari importo (utilizzabile esclusivamente in compensazione), non cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

Possono accedervi le strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, con almeno 7 camere, compresi alberghi, villaggi-albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi. Lespese agevolabili sono quelle sostenute per:

ristrutturazione edilizia (rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma, miglioramento sismico, realizzazione o integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, a patto che non si alteri la volumetria complessiva degli edifici e la destinazione d’uso, sostituzione di serramenti esterni e interni, sostituzione di pavimentazioni);
restauro e risanamento conservativo;
riqualificazione energetica (globale, sull’involucro edilizio, di sostituzione degli impianti di climatizzazione, impianti da fonti rinnovabili);
eliminazione delle barriere architettoniche (rifacimento di scale, ascensori e servoscala, realizzazioni di bagni e sistemi domotici per disabili);
acquisto di mobili, componenti d’arredo, cucine professionali, arredi outdoor, attrezzature sportive e per centri benessere.
 

Estensione della Tax credit anche alle strutture all’aperto

Dato il successo registrato dalla misura, è stato chiesto al Mibact se la possibilità di partecipare al bando per la concessione del credito di imposta sarà riconosciuta anche alle imprese operanti nel turismo all'aria aperta.
 
Il sottosegretario Bianchi ha spiegato che al momento, in base al modo in cui è formulata la norma, il bonus è riservato ai soggetti che svolgono l'attività alberghiera in forma di impresa e non una qualsiasi attività ricettiva. Questo significa che per presentare domanda l’attività deve essere classificata nella categoria ATECO 55.10 - Alberghi e strutture simili.
 
Dato che le domande delle sole imprese alberghiere hanno superato di 40 milioni di euro la disponibilità del Governo, il sottosegretario Bianchi ha spiegato che l’estensione del bonus ad altre tipologie di strutture ricettive non rientra tra le priorità del Ministero, ma sarà valutata vista l’importanza delle strutture turistiche all’aria aperta in termini di presenze, lunghezza del soggiorno e fidelizzazione della clientela.
 
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Immobiliare, la fase negativa si è esaurita ed è iniziato il ‘recupero’

di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2016/03/mercati/immobiliare-la-fase-negativa-si-%C3%A8-esaurita-ed-%C3%A8-iniziato-il-recupero_51032_13.html

I dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare presentato da Nomisma

25/03/2016 - Nei primi mesi del 2016 hanno trovato riscontro i segnali di lenta ripresa del mercato immobiliare italiano con i quali si era chiuso il 2015. La fase negativa dell’attuale ciclo immobiliare si è esaurita e ha preso avvio il ‘recupero’ anche se, come racconta la storia immobiliare italiana, i tempi della svolta tendono continuamente a dilatarsi.
 
È quanto emerge dal 1° Osservatorio Immobiliare 2016 di Nomisma, presentato il 23 marzo scorso, che ha monitorato, tra l’altro, il mercato delle 13 città intermedie: Ancona, Bergamo, Brescia, Livorno, Messina, Modena, Novara, Parma, Perugia, Salerno, Taranto, Trieste e Verona.
 

Aumento degli scambi, riduzione degli sconti sui prezzi

Le tendenze dei mercati cosiddetti ‘intermedi’ - spiega Nomisma - mostrano segnali più positivi rispetto a quelli delle grandi città, ad esclusione di Milano e Roma che sembrano anticipare tali inclinazioni. Si assiste all’aumento degli scambi, alla riduzione degli sconti praticati sui prezzi richiesti e allo stabilizzarsi dei tempi necessari alla vendita.
 
L’esiguità dell’offerta di qualità disponibile nei mercati maggiori (si consideri che il 52,8% delle abitazioni italiane ha più di 40 anni) ha contribuito al parziale spostamento degli investitori verso i mercati di secondo livello.
 

Trend positivo per le transazioni

Nei primi mesi del 2016 i segnali di ripresa non sono più circoscritti solo al settore residenziale. Per il secondo anno consecutivo le transazioni si sono confermate in territorio positivo: a crescere con intensità maggiore sono le compravendite di abitazioni che hanno fatto registrare un +3,6% nel 2015 e +6,5 % nel 2016 (444.636 compravendite secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate).
 
Nel segmento degli immobili destinati alle attività economiche, all’incremento del 2014 ha fatto seguito la stabilità del numero di contratti stipulati nell’anno successivo (44.319 compravendite). Le componenti che contribuiscono ad un’inversione di rotta nel non residenziale sono i negozi, e in parte - limitatamente al 2014 - i capannoni per l’industria.
 
Il segmento terziario soffre ancora di scarso interesse, sia nei mercati maggiori che in quelli minori, oltre ad essere caratterizzato da una domanda molto selettiva interessata quasi esclusivamente ad alcuni mercati metropolitani, in particolare Milano, Roma e, in misura minore, Torino e Firenze.
 

In aumento i mutui per l’acquisto dell’abitazione

Ritorna l’interesse per la proprietà dell’abitazione, che continua ad essere favorito da una minore selettività da parte del settore bancario riscontrabile nella quota di mercato assistita da mutuo. I mercati intermedi detengono il primato in termini di incidenza delle compravendite intermediate sostenute da credito che si attestano intorno al 70% rispetto al 60% dei mercati metropolitani.
 

Prezzi, tempi di vendita e sconti

La tendenziale ripresa del mercato è stata sostenuta dall’ulteriore calo dei prezzi, seppure in progressiva riduzione rispetto al passato. A questo proposito - come si legge nel Rapporto - i valori dei mercati intermedi presentano una minore resistenza all’innesco della ripresa. L’ultima variazione annuale dei prezzi (2016/2015) è risultata compresa tra il -3,5% dei capannoni e il -1,5% delle abitazioni nuove. Le abitazioni usate, gli uffici e i negozi hanno fatto registrare flessioni del 2%, 2,1% e 2,3%.
 
In un confronto tra i 13 mercati intermedi e quelli maggiori, si segnalano tempi di vendita più lunghi (8,7 mesi in media per le abitazioni) e sconti più sostenuti nel primo gruppo di mercati, non si ravvisa anche in questo caso un’intensificazione del miglioramento in atto.
 

Le locazioni

L’altra componente del mercato immobiliare è rappresentata dal segmento della locazione che, a consuntivo della fase recessiva, offre rendimenti piuttosto bassi e compressi in termini di variabilità tra i diversi mercati, nell’arco di un paio di punti percentuali in tutti i principali segmenti.
 
La locazione dell’abitazione risponde ad una domanda legata soprattutto alle nuove generazioni che, oltre a ricercare nuove soluzioni abitative per emancipazione dal nucleo di origine, nell’ultimo anno si sono spostate per motivi di studio o lavoro lungo la direttrice Mezzogiorno/Centro Nord (di 41.000 unità, il 70% è rappresentato da giovani). La componente di domanda che si rivolge all’opzione dell’affitto continua quindi ad essere consistente e pari a circa il 50%. Tra le tipologie di contratti stipulati si segnala la maggiore diffusione nell’ultimo biennio delle locazioni a canone concordato (che rappresentano oggi il 44,1% del totale). 

Negli ultimi dieci anni i prezzi di mercato e i canoni degli immobili locati hanno fatto segnare andamenti simili: in entrambi i casi la crescita si è interrotta attorno al 2007 e da lì è iniziata una fase di declino non ancora conclusa. L’adeguamento al ribasso dei canoni è stata la risposta di mercato alla debolezza economica della maggior parte della domanda che si rivolge a tale segmento. La variazione annuale dei canoni per gli immobili dei mercati intermedi si è attestata nell’ordine del -1,4% per le abitazioni usate, -1,7% per gli uffici e -1,9% per i negozi.
 

Ripresa e criticità

In ultima analisi, seppure la ripresa in atto mostri evidenze di consolidamento, non mancano i fattori potenzialmente critici. L’ulteriore indebolimento del quadro macro-economico, l’ampliamento dell’eccesso di offerta derivante da un’accelerazione nel processo di cessione delle garanzie immobiliari alla base dei non performing loans e un’attenuazione di interesse degli investitori corporate stranieri per il nostro Paese, sono i fronti da cui potrebbe scaturire un rallentamento - anche significativo - del processo di graduale risalita.
 
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mercoledì 23 marzo 2016

Riqualificazione energetica in condominio, ecco come cedere il credito

di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2016/03/normativa/riqualificazione-energetica-in-condominio-ecco-come-cedere-il-credito_50998_15.html

Pronte le regole per i contribuenti che rientrano nella ‘no tax area’ che vogliono fruire dell’ecobonus 65%

24/03/2016 - Con il Provvedimento 43434 del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato le regole per consentire ai contribuenti che rientrano nella ‘no tax area’ di usufruire dell’ecobonus 65% attraverso la cessione del credito corrispondente ai fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni, come parte del pagamento dovuto.
 
Tale possibilità è prevista a partire da quest’anno dall’articolo 1, comma 74, dellaLegge di Stabilità 2016, ma attendeva le istruzioni delle Entrate per poter diventare effettiva.
 

Cos’è la cessione del credito

La disposizione riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, per le quali spetta la detrazione dall’imposta lorda del 65%.
 
I contribuenti che ricadono nella “no tax area”, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir, normalmente non possono fruire di tale agevolazione, che spetta solo fino a concorrenza dell’imposta lorda.
 
Con la cessione del credito, invece, la detrazione per la riqualificazione energetica apre anche a questi contribuenti, che possono farla valere come parte del pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.
 

Come optare per la cessione del credito

La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.
 
Per rendere efficace tutta l’operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente:
- il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese;
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
 
Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
 

Come i fornitori utilizzano il credito

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
 
Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.

Scarica la Guida di Edilportale all'Ecobonus 65%
 

I commenti

“Positivo che siano uscite, seppur in ritardo come avevo ricordato in una interrogazione al Mef presentata insieme ai colleghi Misiani e Braga, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate”. “Mi auguro che ora i condomini possano sfruttare questo nuovo strumento. È comunque evidente che sarà necessario un suo prolungamento per renderlo efficace”. Così Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente della Camera.
 
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Ecobonus 65%: attivo il portale Enea per i lavori conclusi nel 2016

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/03/risparmio-energetico/ecobonus-65-attivo-il-portale-enea-per-i-lavori-conclusi-nel-2016_50990_27.html

La documentazione per gli interventi di building automation sarà accettata solo dopo le indicazioni del Ministero

24/03/2016 – Attivo il portale ENEA 2016, il sito dedicato all’invio telematico della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente terminati nel 2016.
 
L’Enea però precisa che per il momento “il sito non può accettare l’inserimento di documentazione relativa agli interventi di “building automation” (dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti)” poiché in attesa di indicazioni operative da parte dei Ministeri e degli enti preposti.
 

Ecobonus 65%: i lavori detraibili

La Legge di Stabilità 2016che ha prorogato le detrazioni fiscali del 65% fino al 31 dicembre 2016, ha anche introdotto il bonus per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di sistemi domotici per il controllo del riscaldamento, della produzione di acqua calda e della climatizzazione nelle unità abitative.
 
I dispositivi devono:
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
 
La detrazione Irpef del 65% riguarda anche gli interventi di:

Riqualificazione globale degli edifici esistenti: deve portare a un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010). In questo caso, il tetto del risparmio ottenibile è pari a 100 mila euro.
 
Interventi sugli involucri degli edifici, vale a dire strutture opache verticali, coperture, pavimenti, finestre e infissi, comprese le demolizioni e ricostruzioni eventualmente connesse con la loro realizzazione che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008. L’agevolazione massima per questi lavori arriva a 60 mila euro.
 
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche in questo caso, la detrazione massima ottenibile è 60 mila euro.
 
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Rientrano in questo gruppo la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l’applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati. È invece esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo. Questi interventi danno diritto ad una detrazione massima di 30 mila euro.

Interventi di adeguamento antisismico delle prime case e degli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003).
 
Scarica la GUIDA AL 65% DI EDILPORTALE
 

Ecobonus 65%: a quali edifici si applica

Ricordiamo che la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta per gli edifici in tutte le categorie catastali, compresi quelli strumentali, a condizione che non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento. Quest’ultima condizione non vale per l’installazione dei pannelli solari. Se nell’intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’agevolazione è riconosciuta solo per i lavori effettuati sulla parte di edificio esistente.

Anche i lavori sulle parti comuni dei condomìni usufruiscono dell’Ecobonus, ma dal 1° gennaio 2016 questi interventi avranno una nuova leva perché i condòmini incapienti potranno cedere la loro quota di detrazione alle imprese che praticheranno uno sconto corrispondente. 

 
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