martedì 1 maggio 2012
calcolo automatico IMU 2012
per il calcolo automatico inserendo la rendita http://www.forextradingitalia.it/calcolo-ici-2012-o-calcolo-imu-2012
A quanto pare, secondo la manovra finanziaria del Governo Monti, per i cittadini italiani ci saranno delle spese in più, e purtroppo si tratta di tasse. Tra le cose più discusse di questa manovra emerge immediatamente un nuovo termine: Imu o Super Imu Anticipata, praticamente la vecchia Ici. L’Ici 2012 infatti si chiamerà Imu, ma questa parola porta con se un gran cambiamento che per molti si trattava solo di un brutto ricordo: l’Ici sulla prima casa.
Calcolo Ici 2012 o calcolo Imu 2012
Andando a fare un Calcolo Ici 2012 o calcolo Imu 2012 si nota non solo, come già detto, la reintroduzione dell’Ici sulla prima casa, ma anche un incremento della tassa stessa visto che ci saranno delle rivalutazioni catastali.
Con questo Calcolo Ici 2012 o calcolo Imu 2012 è possibile avere una stima dell’ammontare della tassa sia relativamente alla prima casa che alle seconda abitazione.
Calcolatore Ici 2012 o Calcolatore Imu 2012: il funzionamento
Il funzionamento del calcolatore è moto semplice, basta inserire il valore della rendita catastale della tua casa nell’anno 2011 e direttamente visualizzerai la rendita rivalutata del 5%, il valore catastale del tuo immobile nell’anno 2012 e in basso, in corrispondenza della dicitura “Aliquota 4 per mille (ICI prima casa)” avrai l’importo della tassa Ici 2012 o Imu 2012 relativa alla prima abitazione, sempre in basso ma sul lato opposto, in corrispondenza della dicitura “Aliquota 7,6 per mille (ICI seconda casa)” avrai l’importo della tassa Ici 2012 o Imu 2012 relativa alla seconda casa. Questo calcolatore funziona per gli edifici di categoria “A”, “C/2″, ”C/6″ e ”C/7″, visto che il valore di tali edifici è calcolato moltiplicando, secondo la nuova riforma Monti, per 160.
Quando si va ad effettuare il calcolo, bisogna considerare che il primo dato (quello da inserire nel calcolatore) è la Rendita Catastale che va ricavata dall’atto di compravendita dell’immobile o anche dalla dichiarazione dei redditi. Attenzione quindi a non confondere la Rendita Catastale con il Valore Catastale.
Calcolo Ici 2012 o calcolo Imu 2012 per la prima e la seconda casa (edifici di categoria “A”, “C/2″, ”C/6″ e ”C/7″): moltiplicatore è 160
Abitazioni, Stalle, scuderie e simili, Tettoie chiuse o aperte, Box o posti auto
Calcolo Ici 2012 o calcolo Imu 2012 per gli edifici di categoria “A/10″ “D/5″: moltiplicatore è 80
Uffici, studi privati, Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
Calcolo Ici 2012 o calcolo Imu 2012 per gli edifici di categoria “B”, ”C/3″, ”C/4″, ”C/5″: moltiplicatore è 140
Collegi e convitti, Case di cura, caserme, ospizi, seminari, Uffici pubblici, Prigioni e riformatori, Scuole, laboratori scientifici, Biblioteche, ospedali, Cappelle ed oratori non destinati al culto pubblico, edifici con acque curative, accademie, locali per esercizi sportivi, Stabilimenti balneari
Calcolo Ici 2012 o calcolo Imu 2012 per gli edifici di categoria “D”: moltiplicatore è 60
Alberghi, pensioni e residences, Posti barca, Scuole e laboratori scientifici privati, fabbricati per attività agricole
Calcolo Ici 2012 o calcolo Imu 2012 per gli edifici di categoria “C/1″: moltiplicatore è 55
Negozi e botteghe
Calcolo Ici 2012 o calcolo Imu 2012 per i terreni agricoli: moltiplicatore è 110 se si è coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali
(altrimenti il moltiplicatori è 130)
Attenzione, la Rendita Catastale degli immobili inagibili è calcolata al 50%.
Si precisa che i calcoli contenuti in questa pagina hanno carattere puramente informativo, non possono essere utilizzati come valore certo. Rivolgetevi al vostro commercialista per ottenere i valori esatti dell’ICI 2012.
http://www.forextradingitalia.it/calcolo-ici-2012-o-calcolo-imu-2012
lunedì 12 marzo 2012
infortuni sul lavoro responsabile direttore cantiere e non direttore lavori
Il direttore dei lavori non risponde degli infortuni
Cassazione: la responsabilità ricade sul direttore del cantiere che agisce per conto dell’appaltatore
di Paola Mammarella
12/03/2012 - Il direttore dei lavori non è responsabile degli infortuni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza. Lo è invece il direttore del cantiere, che agisce per conto dell’appaltatore. Si è pronunciata in questo senso la Corte di Cassazione, annullando una sentenza d’appello che riconosceva i due soggetti entrambi colpevoli.
La Corte ha spiegato che nel settore degli appalti è l’appaltatore a rispondere degli eventuali danni causati a terzi dall’inosservanza delle norme. L’appaltatore svolge infatti la sua attività in modo autonomo, organizza i mezzi necessari e le modalità con cui fornire alla controparte l’opera per la quale si è obbligata.
Il controllo del committente, ha aggiunto la Cassazione, si limita alla verifica che l’opera affidata all’appaltatore corrisponda all’oggetto del contratto.
Dalla ricostruzione della Corte emerge che la responsabilità del committente verso terzi esiste solo se si dimostra che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore su ordine e indicazione del direttore dei lavori o di un altro rappresentante del committente. In questo caso, infatti, l’appaltatore agisce senza l’autonomia che gli compete.
Una situazione simile si verifica, ad esempio, quando i lavori sono affidati ad un’impresa priva dei mezzi tecnici per eseguire la prestazione, oppure quando il committente commette un’ingerenza nell’esecuzione dei lavori tale da ridurre l’appaltatore a mero esecutore.
Per far ricadere la responsabilità di un infortunio sul committente, sintetizza la Cassazione, non è sufficiente il mancato controllo dell’operato del direttore del cantiere. Questi agisce infatti per conto dell’appaltatore ed è il diretto destinatario delle norme per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Al contrario, conclude la Corte, il direttore dei lavori, che agisce per conto del committente, non ha alcuna ingerenza nelle decisioni sulle misure preventive. Normalmente non gli si può quindi addossare la responsabilità di incidenti provocati dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2012/03/normativa/il-direttore-dei-lavori-non-risponde-degli-infortuni_26309_15.html
Cassazione: la responsabilità ricade sul direttore del cantiere che agisce per conto dell’appaltatore
di Paola Mammarella
12/03/2012 - Il direttore dei lavori non è responsabile degli infortuni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza. Lo è invece il direttore del cantiere, che agisce per conto dell’appaltatore. Si è pronunciata in questo senso la Corte di Cassazione, annullando una sentenza d’appello che riconosceva i due soggetti entrambi colpevoli.
La Corte ha spiegato che nel settore degli appalti è l’appaltatore a rispondere degli eventuali danni causati a terzi dall’inosservanza delle norme. L’appaltatore svolge infatti la sua attività in modo autonomo, organizza i mezzi necessari e le modalità con cui fornire alla controparte l’opera per la quale si è obbligata.
Il controllo del committente, ha aggiunto la Cassazione, si limita alla verifica che l’opera affidata all’appaltatore corrisponda all’oggetto del contratto.
Dalla ricostruzione della Corte emerge che la responsabilità del committente verso terzi esiste solo se si dimostra che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore su ordine e indicazione del direttore dei lavori o di un altro rappresentante del committente. In questo caso, infatti, l’appaltatore agisce senza l’autonomia che gli compete.
Una situazione simile si verifica, ad esempio, quando i lavori sono affidati ad un’impresa priva dei mezzi tecnici per eseguire la prestazione, oppure quando il committente commette un’ingerenza nell’esecuzione dei lavori tale da ridurre l’appaltatore a mero esecutore.
Per far ricadere la responsabilità di un infortunio sul committente, sintetizza la Cassazione, non è sufficiente il mancato controllo dell’operato del direttore del cantiere. Questi agisce infatti per conto dell’appaltatore ed è il diretto destinatario delle norme per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Al contrario, conclude la Corte, il direttore dei lavori, che agisce per conto del committente, non ha alcuna ingerenza nelle decisioni sulle misure preventive. Normalmente non gli si può quindi addossare la responsabilità di incidenti provocati dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2012/03/normativa/il-direttore-dei-lavori-non-risponde-degli-infortuni_26309_15.html
sabato 31 dicembre 2011
Pubblica amministrazione: Niente più certificati dall'1 gennaio 2012
29/12/2011 - Il Ministro della pubblica Amministrazione e della semplificazione Filippo Patroni Griffi ha, recentemente, emanato la Direttiva 22 dicembre 2011, n.14 recante "Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183".
Nella direttiva viene precisato che dall'1 gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
"Dal primo gennaio - ha spiegato il ministro Filippo Patroni Griffi - diamo attuazione, grazie ad una direttiva che abbiamo appena emanato, ad una legge già approvata: le amministrazioni saranno obbligate a non consegnare più certificati inutili ai cittadini. In pratica, saranno consegnati solo certificati per le attività private".
Nel dettaglio, l'1 gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini.
Qui di seguito le principali novità:
le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dall'1 gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;
i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dall'1 gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;
le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;
le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
http://www.lavoripubblici.it/news/2011/12/normativa/Pubblica-amministrazione-Niente-pi-certificati-dall-1-gennaio-2012_9223.html
A cura di Ilenia Cicirell
Nella direttiva viene precisato che dall'1 gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
"Dal primo gennaio - ha spiegato il ministro Filippo Patroni Griffi - diamo attuazione, grazie ad una direttiva che abbiamo appena emanato, ad una legge già approvata: le amministrazioni saranno obbligate a non consegnare più certificati inutili ai cittadini. In pratica, saranno consegnati solo certificati per le attività private".
Nel dettaglio, l'1 gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini.
Qui di seguito le principali novità:
le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dall'1 gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;
i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dall'1 gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;
le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;
le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
http://www.lavoripubblici.it/news/2011/12/normativa/Pubblica-amministrazione-Niente-pi-certificati-dall-1-gennaio-2012_9223.html
A cura di Ilenia Cicirell
giovedì 15 dicembre 2011
edifici in legno, sarà più semplice realizzarli
Edifici in legno, sarà più semplice realizzarli
FederlegnoArredo soddisfatta della modifica al TU Edilizia introdotta dalla Manovra Monti
di Rossella Calabrese
15/12/2011 - FederlegnoArredo esprime soddisfazione per un importante risultato a vantaggio del settore delle costruzioni in legno: il DL Salva Italia, modificando il TU Edilizia, semplifica l’istruttoria per gli edifici a struttura di legno superiori ai quattro piani.
Si tratta dell’articolo 45 del Decreto Salva Italia (DL 201/2011) che sostituisce l’articolo 52 del TU Edilizia (Dpr 380/2001), secondo il quale “Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio”.
La nuova formulazione dell’articolo 52 è la seguente: “Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su parere dello stesso Consiglio”.
“Le numerose e straordinarie proprietà della materia prima - si legge nel comunicato di FederlegnoArredo -, unitamente agli sviluppi tecnologici che negli ultimi decenni hanno consentito la trasformazione del legno in prodotti derivati sempre più performanti ed idonei all’impiego in opere d’ingegneria anche di notevole importanza strutturale, hanno fatto del legno uno dei primari materiali da costruzione.
Maturata, quindi, la consapevolezza delle possibilità costruttive offerte non solo nel piano, ma nelle tre dimensioni, era naturale volgere lo sguardo verso l’alto. Un interesse sempre maggiore, sia all'interno della sfera privata che pubblica, si è rivolto verso gli edifici in legno a più piani, superando il pregiudizio sull’impiego del legno in elevazione, valorizzandone i tempi di costruzione estremamente brevi, le prestazioni rispetto a sisma, fuoco, isolamento termico e acustico, ma soprattutto esaltando le caratteristiche di sostenibilità del materiale”.
Ma c’era un ostacolo: l’articolo 52 “Tipo di strutture e Norme Tecniche” del Testo Unico in Materia Edilizia, che, nella sua formulazione originale, prevedeva che, per realizzare un edificio con sistema costruttivo di legno di più di quattro piani (entro e fuori terra), fosse necessario il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sull’idoneità del progetto. L’articolo 52 riprendeva esattamente le prescrizioni contenute nell’art. 1 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Secondo FederlegnoArredo, l’appesantimento dovuto a tale iter di approvazione risultava essere sicuramente un disincentivo per la committenza.
Con il nuovo articolo 52, come modificato dalla Manovra Monti - prosegue FederlegnoArredo -, si ha finalmente quell’armonizzazione normativa tanto auspicata dal settore con le disposizione delle Norme Tecniche delle Costruzioni(DM 14/01/2008), rendendo non più necessaria la pesante istruttoria descritta sopra.
Giovanni De Ponti, Direttore Generale di FederlegnoArredo, sottolinea l’attività svolta. “La Federazione, promuovendo un’armonizzazione normativa verso le vigenti Norme Tecniche delle Costruzioni, si è più volte interfacciata con i soggetti istituzionali maggiormente coinvolti nell’iter di aggiornamento, arrivando a sensibilizzare le più alte cariche governative alla liberalizzazione di un mercato in netta crescita e che costituisce un’opportunità di business per le nostre imprese associate”. “Un’istruttoria troppo dilatata nei tempi - precisa Giovanni De Ponti - rischierebbe infatti di limitare fortemente lo sviluppo del settore impedendo inoltre il raggiungimento in tema di sostenibilità e limitazione dei gas serra di quei traguardi fissati dall’Unione Europea e condivisi anche dal Governo Italiano”.
In questo lungo iter, che ha visto fortemente impegnati gli uffici tecnici e quelli per i rapporti istituzionali, assumono una particolare valenza le parole delPresidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Prof. Franco Karrer, inserite nella sua missiva indirizzata all’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: “… Pertanto non si può che concordare con quelle proposte avanzate dalle associazioni di categoria (…) che propongono di modificare il citato art. 52 del DPR380/01 nel senso di comprendere anche il legno tra i materiali “usuali” per i quali non è più necessario il ricorso all’istituto della dichiarazione di idoneità”.
Questo importante risultato, sia di natura tecnica che legislativa viene opportunamente evidenziato dal Presidente di FederlegnoArredo, Roberto Snaidero. “Si tratta di un successo estremamente prezioso che testimonia l’impegno della Federazione nello stare vicino alle nostre imprese, ascoltando le loro necessità e definendo le opportune strategie, al fine di aiutarle a sviluppare progetti di sviluppo aziendale che mirino alla diffusione e alla valorizzazione dei sistemi costruttivi in legno, legandosi a nuovi segmenti di mercato come quello, ad esempio, del Social Housing”.
http://www.edilportale.com/news/2011/12/tecnologie/edifici-in-legno-sar%C3%A0-pi%C3%B9-semplice-realizzarli_25178_12.html
Nella foto: Wohnhaus am Walensee, progetto di k_m Architektur
FederlegnoArredo soddisfatta della modifica al TU Edilizia introdotta dalla Manovra Monti
di Rossella Calabrese
15/12/2011 - FederlegnoArredo esprime soddisfazione per un importante risultato a vantaggio del settore delle costruzioni in legno: il DL Salva Italia, modificando il TU Edilizia, semplifica l’istruttoria per gli edifici a struttura di legno superiori ai quattro piani.
Si tratta dell’articolo 45 del Decreto Salva Italia (DL 201/2011) che sostituisce l’articolo 52 del TU Edilizia (Dpr 380/2001), secondo il quale “Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio”.
La nuova formulazione dell’articolo 52 è la seguente: “Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su parere dello stesso Consiglio”.
“Le numerose e straordinarie proprietà della materia prima - si legge nel comunicato di FederlegnoArredo -, unitamente agli sviluppi tecnologici che negli ultimi decenni hanno consentito la trasformazione del legno in prodotti derivati sempre più performanti ed idonei all’impiego in opere d’ingegneria anche di notevole importanza strutturale, hanno fatto del legno uno dei primari materiali da costruzione.
Maturata, quindi, la consapevolezza delle possibilità costruttive offerte non solo nel piano, ma nelle tre dimensioni, era naturale volgere lo sguardo verso l’alto. Un interesse sempre maggiore, sia all'interno della sfera privata che pubblica, si è rivolto verso gli edifici in legno a più piani, superando il pregiudizio sull’impiego del legno in elevazione, valorizzandone i tempi di costruzione estremamente brevi, le prestazioni rispetto a sisma, fuoco, isolamento termico e acustico, ma soprattutto esaltando le caratteristiche di sostenibilità del materiale”.
Ma c’era un ostacolo: l’articolo 52 “Tipo di strutture e Norme Tecniche” del Testo Unico in Materia Edilizia, che, nella sua formulazione originale, prevedeva che, per realizzare un edificio con sistema costruttivo di legno di più di quattro piani (entro e fuori terra), fosse necessario il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sull’idoneità del progetto. L’articolo 52 riprendeva esattamente le prescrizioni contenute nell’art. 1 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Secondo FederlegnoArredo, l’appesantimento dovuto a tale iter di approvazione risultava essere sicuramente un disincentivo per la committenza.
Con il nuovo articolo 52, come modificato dalla Manovra Monti - prosegue FederlegnoArredo -, si ha finalmente quell’armonizzazione normativa tanto auspicata dal settore con le disposizione delle Norme Tecniche delle Costruzioni(DM 14/01/2008), rendendo non più necessaria la pesante istruttoria descritta sopra.
Giovanni De Ponti, Direttore Generale di FederlegnoArredo, sottolinea l’attività svolta. “La Federazione, promuovendo un’armonizzazione normativa verso le vigenti Norme Tecniche delle Costruzioni, si è più volte interfacciata con i soggetti istituzionali maggiormente coinvolti nell’iter di aggiornamento, arrivando a sensibilizzare le più alte cariche governative alla liberalizzazione di un mercato in netta crescita e che costituisce un’opportunità di business per le nostre imprese associate”. “Un’istruttoria troppo dilatata nei tempi - precisa Giovanni De Ponti - rischierebbe infatti di limitare fortemente lo sviluppo del settore impedendo inoltre il raggiungimento in tema di sostenibilità e limitazione dei gas serra di quei traguardi fissati dall’Unione Europea e condivisi anche dal Governo Italiano”.
In questo lungo iter, che ha visto fortemente impegnati gli uffici tecnici e quelli per i rapporti istituzionali, assumono una particolare valenza le parole delPresidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Prof. Franco Karrer, inserite nella sua missiva indirizzata all’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: “… Pertanto non si può che concordare con quelle proposte avanzate dalle associazioni di categoria (…) che propongono di modificare il citato art. 52 del DPR380/01 nel senso di comprendere anche il legno tra i materiali “usuali” per i quali non è più necessario il ricorso all’istituto della dichiarazione di idoneità”.
Questo importante risultato, sia di natura tecnica che legislativa viene opportunamente evidenziato dal Presidente di FederlegnoArredo, Roberto Snaidero. “Si tratta di un successo estremamente prezioso che testimonia l’impegno della Federazione nello stare vicino alle nostre imprese, ascoltando le loro necessità e definendo le opportune strategie, al fine di aiutarle a sviluppare progetti di sviluppo aziendale che mirino alla diffusione e alla valorizzazione dei sistemi costruttivi in legno, legandosi a nuovi segmenti di mercato come quello, ad esempio, del Social Housing”.
http://www.edilportale.com/news/2011/12/tecnologie/edifici-in-legno-sar%C3%A0-pi%C3%B9-semplice-realizzarli_25178_12.html
Nella foto: Wohnhaus am Walensee, progetto di k_m Architektur
manovra salva Italia, tutte le novità per gli immobili
Manovra Salva Italia, tutte le novità sugli immobili
Imu scontata fino a 400 euro in base al numero di figli, imposte sugli edifici all’estero e rendite rivalutate per banche e assicurazioni
di Paola Mammarella
15/12/2011 - È alla Camera il disegno di legge per la conversione della Manovra Salva Italia su cui il Governo ha chiesto oggi la fiducia.
L’approvazione di alcuni emendamenti ha introdotto una serie di novità per gli immobili, che dovranno essere confermate durante la discussione del testo. E' atteso intanto per domani il voto della Camera
Imu e imposte sulla prima casa
L’Imu, imposta municipale unica, introdotta col federalismo fiscale, sostituirà l’Ici. Dal primo gennaio 2012 il tributo dovrà essere pagato anche sulla prima casa con un’aliquota dello 0,4%, ma si potrà beneficiare di una detrazione fino a 400 euro. I Comuni possono inoltre prevedere aggiustamenti in aumento o diminuzione fino allo 0,2%. L'aliquota sulle seconde case e sugli edifici a destinazione diversa da quella residenziale, è stata fissata invece allo 0,76%, ma i Comuni hanno un margine di manovra dello 0,3%.
Inizialmente il tetto della detrazione di imposta sulla prima casa era stato fissato a 200 euro, ma è stato poi raddoppiato in funzione dei carichi familiari, riconoscendo un bonus di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni residente e abitualmente dimorante nell’unità immobiliare adibita a prima abitazione.
La reintroduzione dell’Ici, nella versione aggiornata Imu, sulla prima casa si accompagna alla rivalutazione del valore catastale, che aumenta del 60% la base imponibile su cui calcolare il tributo.
Rivalutazione rendite catastali per istituti di credito e assicurazioni
La base imponibile in base alla quale calcolare l’Imu cambia anche per gli immobili a destinazione diversa da quella residenziale. Per istituti di credito e assicurazioni viene ritoccato al rialzo il coefficiente che, moltiplicato per la rendita catastale, determina il valore catastale e di conseguenza l’entità dell’imposta. Un emendamento approvato in fase di conversione eleva a 80 il moltiplicatore, inizialmente fissato a 50 e portato a 60 dal Decreto Legge.
Immobili all’estero
Gli emendamenti approvati introducono dal 2011 un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero, a carico delle persone fisiche residenti in Italia che siano proprietarie o titolari di diritti reali sugli stessi.
Il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto, ma si può prendere come riferimento anche il valore di mercato della zona.
Dal tributo è possibile dedurre un credito di imposta pari all’eventuale patrimoniale versata allo Stato in cui si trova l’immobile. (riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2011/12/normativa/manovra-salva-italia-tutte-le-novit%C3%A0-sugli-immobili_25186_15.html
Imu scontata fino a 400 euro in base al numero di figli, imposte sugli edifici all’estero e rendite rivalutate per banche e assicurazioni
di Paola Mammarella
15/12/2011 - È alla Camera il disegno di legge per la conversione della Manovra Salva Italia su cui il Governo ha chiesto oggi la fiducia.
L’approvazione di alcuni emendamenti ha introdotto una serie di novità per gli immobili, che dovranno essere confermate durante la discussione del testo. E' atteso intanto per domani il voto della Camera
Imu e imposte sulla prima casa
L’Imu, imposta municipale unica, introdotta col federalismo fiscale, sostituirà l’Ici. Dal primo gennaio 2012 il tributo dovrà essere pagato anche sulla prima casa con un’aliquota dello 0,4%, ma si potrà beneficiare di una detrazione fino a 400 euro. I Comuni possono inoltre prevedere aggiustamenti in aumento o diminuzione fino allo 0,2%. L'aliquota sulle seconde case e sugli edifici a destinazione diversa da quella residenziale, è stata fissata invece allo 0,76%, ma i Comuni hanno un margine di manovra dello 0,3%.
Inizialmente il tetto della detrazione di imposta sulla prima casa era stato fissato a 200 euro, ma è stato poi raddoppiato in funzione dei carichi familiari, riconoscendo un bonus di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni residente e abitualmente dimorante nell’unità immobiliare adibita a prima abitazione.
La reintroduzione dell’Ici, nella versione aggiornata Imu, sulla prima casa si accompagna alla rivalutazione del valore catastale, che aumenta del 60% la base imponibile su cui calcolare il tributo.
Rivalutazione rendite catastali per istituti di credito e assicurazioni
La base imponibile in base alla quale calcolare l’Imu cambia anche per gli immobili a destinazione diversa da quella residenziale. Per istituti di credito e assicurazioni viene ritoccato al rialzo il coefficiente che, moltiplicato per la rendita catastale, determina il valore catastale e di conseguenza l’entità dell’imposta. Un emendamento approvato in fase di conversione eleva a 80 il moltiplicatore, inizialmente fissato a 50 e portato a 60 dal Decreto Legge.
Immobili all’estero
Gli emendamenti approvati introducono dal 2011 un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero, a carico delle persone fisiche residenti in Italia che siano proprietarie o titolari di diritti reali sugli stessi.
Il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto, ma si può prendere come riferimento anche il valore di mercato della zona.
Dal tributo è possibile dedurre un credito di imposta pari all’eventuale patrimoniale versata allo Stato in cui si trova l’immobile. (riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2011/12/normativa/manovra-salva-italia-tutte-le-novit%C3%A0-sugli-immobili_25186_15.html
catasto abitazioni rurali la proroga anche per riconoscimento ruralità
Abitazioni rurali, la manovra proroga il riconoscimento
Approvato un emendamento che fissa al 30 novembre 2012 le iscrizioni al catasto edilizio urbano
di Paola Mammarella
15/12/2011 - Nuovi ritocchi per il riconoscimento della ruralità degli edifici con la manovra Salva Italia. È stato approvato un emendamento al ddl che rivede modalità e termini con cui effettuare le domande per la variazione delle categorie catastali.
Rispetto al DL Salva Italia, che pure aveva previsto uno slittamento dei termini per l’aggiornamento catastale, introdotto col Dl Sviluppo, l’emendamento circoscrive la proroga all’approvazione del ddl di conversione e fornisce i primi chiarimenti sulle modalità con cui calcolare l’Imu.
Cosa prevede l’emendamento
Le domande per il riconoscimento della ruralità degli immobili a uso abitativo, che ai sensi del Decreto Sviluppo 70/2011 dovevano pervenire entro il 30 settembre 2011, possono essere presentate anche dopo questa scadenza, fino al giorno dell’entrata in vigore del ddl di conversione della manovra Salva Italia.
Entro 60 giorni dall’approvazione del ddl di conversione, si legge nell’emendamento, un DM emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà stabilire le modalità per l’inserimento del requisito di ruralità negli atti catastali.
I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni dovranno inoltre essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.
In attesa che sia presentata la domanda e che avvenga l’aggiornamento catastale, l’Imu è pagata in acconto in base alle rendite degli immobili già iscritti in catasto. Dopo l’attribuzione della rendita catastale, i Comuni determinano l’eventuale conguaglio.
Aggiornamento catastale: la normativa finora in vigore
Il riconoscimento della ruralità degli edifici è una possibilità offerta dal DL Sviluppo 70/2011, convertito dalla Legge 106/2011, che ha fissato un termine per il riordino catastale e fiscale degli edifici. Il 30 settembre è infatti scaduto il tempo a disposizione per ottenere la classificazione A/6 o D/10 a seconda che l’immobile sia destinato a uso residenziale o strumentale. È inoltre scaduto il 20 novembre il termine a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per valutare l’autocertificazione sul possesso dei requisiti di ruralità per cinque anni e riconoscere la categoria catastale richiesta. L’attribuzione può invece essere negata entro il 20 novembre 2012.
Questi termini sono stati prorogati dal Dl Salva Italia, che ha spostato al 31 marzo 2012 il termine per la presentazione delle domande di variazione delle categorie catastali, al 30 giugno 2012 la scadenza per il riconoscimento della categoria richiesta da parte dell’Agenzia e al 30 giugno 2013 la deadline per il rifiuto dell’attribuzione.
L’emendamento approvato, che dovrà essere confermato dalla conversione in legge della manovra, abroga però sia le misure contenute nel Dl Sviluppo sia le disposizioni per la proroga introdotte dal Dl Salva Italia, introducendo una disciplina aggiornata anche alla luce dell’introduzione dell’Imu.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2011/12/normativa/abitazioni-rurali-la-manovra-proroga-il-riconoscimento_25183_15.html
Approvato un emendamento che fissa al 30 novembre 2012 le iscrizioni al catasto edilizio urbano
di Paola Mammarella
15/12/2011 - Nuovi ritocchi per il riconoscimento della ruralità degli edifici con la manovra Salva Italia. È stato approvato un emendamento al ddl che rivede modalità e termini con cui effettuare le domande per la variazione delle categorie catastali.
Rispetto al DL Salva Italia, che pure aveva previsto uno slittamento dei termini per l’aggiornamento catastale, introdotto col Dl Sviluppo, l’emendamento circoscrive la proroga all’approvazione del ddl di conversione e fornisce i primi chiarimenti sulle modalità con cui calcolare l’Imu.
Cosa prevede l’emendamento
Le domande per il riconoscimento della ruralità degli immobili a uso abitativo, che ai sensi del Decreto Sviluppo 70/2011 dovevano pervenire entro il 30 settembre 2011, possono essere presentate anche dopo questa scadenza, fino al giorno dell’entrata in vigore del ddl di conversione della manovra Salva Italia.
Entro 60 giorni dall’approvazione del ddl di conversione, si legge nell’emendamento, un DM emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà stabilire le modalità per l’inserimento del requisito di ruralità negli atti catastali.
I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni dovranno inoltre essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.
In attesa che sia presentata la domanda e che avvenga l’aggiornamento catastale, l’Imu è pagata in acconto in base alle rendite degli immobili già iscritti in catasto. Dopo l’attribuzione della rendita catastale, i Comuni determinano l’eventuale conguaglio.
Aggiornamento catastale: la normativa finora in vigore
Il riconoscimento della ruralità degli edifici è una possibilità offerta dal DL Sviluppo 70/2011, convertito dalla Legge 106/2011, che ha fissato un termine per il riordino catastale e fiscale degli edifici. Il 30 settembre è infatti scaduto il tempo a disposizione per ottenere la classificazione A/6 o D/10 a seconda che l’immobile sia destinato a uso residenziale o strumentale. È inoltre scaduto il 20 novembre il termine a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per valutare l’autocertificazione sul possesso dei requisiti di ruralità per cinque anni e riconoscere la categoria catastale richiesta. L’attribuzione può invece essere negata entro il 20 novembre 2012.
Questi termini sono stati prorogati dal Dl Salva Italia, che ha spostato al 31 marzo 2012 il termine per la presentazione delle domande di variazione delle categorie catastali, al 30 giugno 2012 la scadenza per il riconoscimento della categoria richiesta da parte dell’Agenzia e al 30 giugno 2013 la deadline per il rifiuto dell’attribuzione.
L’emendamento approvato, che dovrà essere confermato dalla conversione in legge della manovra, abroga però sia le misure contenute nel Dl Sviluppo sia le disposizioni per la proroga introdotte dal Dl Salva Italia, introducendo una disciplina aggiornata anche alla luce dell’introduzione dell’Imu.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2011/12/normativa/abitazioni-rurali-la-manovra-proroga-il-riconoscimento_25183_15.html
mercoledì 23 novembre 2011
Sanatoria catastale, sempre valido l’obbligo di aggiornamento
Per l'emersione definitiva dichiarazione necessaria anche dopo l’attribuzione della rendita presunta
di Paola Mammarella
23/11/2011 - L’Agenzia del Territorio torna a pronunciarsi sugli immobili fantasma. Con la circolare 7/2011 ha chiarito che, anche dopo la registrazione della variazione catastale e l’attribuzione della rendita presunta, per l’interessato resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione di aggiornamento.
L’obbligo di aggiornamento resta anche dopo l’attribuzione della rendita presunta
La regolarizzazione catastale, spiega il Territorio, avviene solo dopo l’attribuzione della rendita definitiva, che può essere calcolata a seguito della dichiarazione di aggiornamento.
Nella fase intermedia tra l’emersione e la piena regolarizzazione, il trasferimento degli immobili può avvenire senza l’atto che certifica la conformità dei dati catastali allo stato di fatto dell’immobile. Nel periodo in cui è stata attribuita la rendita presunta, ma mancano ancora i parametri definitivi, che determinano l’emersione del fabbricato sconosciuto, non c’è infatti una planimetria catastale aggiornata cui fare riferimento. La semplificazione vale solo in questo caso. Diversamente, ai sensi della normativa vigente, in mancanza dell’atto di conformità, il trasferimento dell’immobile deve essere ritenuto nullo.
La situazione cambia per le successioni. Se nell’eredità sono compresi immobili non dichiarati, iscritti al Catasto in via transitoria dopo i sopralluoghi effettuati, la regolarizzazione completa deve precedere la dichiarazione di successione.
Come individuare il numero di unità immobiliari
Il numero di unità immobiliari da iscrivere in Catasto, spiega la circolare, viene individuato tenendo presenti le diverse destinazioni d’uso e l’autonomia funzionale e reddituale che emerge durante i sopralluoghi. Se il fabbricato insiste su due particelle, viene individuata una unità immobiliare per ogni particella, con la ripartizione delle consistenze. Negli ampliamenti è individuata una unità immobiliare ricadente sulla porzione ampliata.
Prima di comunicare l’avvenuta notifica degli atti di accertamento della rendita presunta, l’Agenzia del Territorio invia ai Comuni l’elenco dei contribuenti che hanno ricevuto l’atto di accertamento, l’elenco degli immobili oggetto dell’accertamento e gli avvisi di accertamento in formato pdf.
Contenziosi
Gli interessati possono presentare ricorso per errata intestazione della particella, o nel caso in cui vogliano verificare che l’immobile sia veramente soggetto all'obbligo di accatastamento.
Ricordiamo che la sanatoria catastale per l’emersione degli immobili fantasma, cioè sconosciuti al Catasto, grazie a dichiarazioni spontanee dei proprietari, è stata introdotta con il Dl 78/2010. Il termine del 31 dicembre 2010, inizialmente fissato, è stato posticipato al 30 aprile 2011 dalla Legge 10/2011. In mancanza degli adempimenti spontanei, sulla base delle foto aeree a disposizione dell’Agenzia, hanno avuto inizio una serie di sopralluoghi, effettuati in collaborazione con diversi ordini professionali. Gli esiti dei rilievi sono stati poi registrati in una banca dati e utilizzati per l’attribuzione della rendita presunta. Come specificato dalla circolare, a completare il quadro della regolarizzazione è la presentazione della dichiarazione di aggiornamento, che dà luogo alla rendita definitiva.
Come già evidenziato dall’Agenzia del Territorio, sanatoria catastale e regolarizzazione dei fabbricati non dichiarati non vuol dire condono. Gli “immobili fantasma” possono infatti essere in regola con i permessi edilizi, ma può succedere che i proprietari non abbiano comunicato le variazioni al Catasto, evitando così il pagamento di tasse maggiorate (Leggi Tutto).
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2011/11/normativa/sanatoria-catastale-sempre-valido-l-obbligo-di-aggiornamento_24922_15.html
Per l'emersione definitiva dichiarazione necessaria anche dopo l’attribuzione della rendita presunta
di Paola Mammarella
23/11/2011 - L’Agenzia del Territorio torna a pronunciarsi sugli immobili fantasma. Con la circolare 7/2011 ha chiarito che, anche dopo la registrazione della variazione catastale e l’attribuzione della rendita presunta, per l’interessato resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione di aggiornamento.
L’obbligo di aggiornamento resta anche dopo l’attribuzione della rendita presunta
La regolarizzazione catastale, spiega il Territorio, avviene solo dopo l’attribuzione della rendita definitiva, che può essere calcolata a seguito della dichiarazione di aggiornamento.
Nella fase intermedia tra l’emersione e la piena regolarizzazione, il trasferimento degli immobili può avvenire senza l’atto che certifica la conformità dei dati catastali allo stato di fatto dell’immobile. Nel periodo in cui è stata attribuita la rendita presunta, ma mancano ancora i parametri definitivi, che determinano l’emersione del fabbricato sconosciuto, non c’è infatti una planimetria catastale aggiornata cui fare riferimento. La semplificazione vale solo in questo caso. Diversamente, ai sensi della normativa vigente, in mancanza dell’atto di conformità, il trasferimento dell’immobile deve essere ritenuto nullo.
La situazione cambia per le successioni. Se nell’eredità sono compresi immobili non dichiarati, iscritti al Catasto in via transitoria dopo i sopralluoghi effettuati, la regolarizzazione completa deve precedere la dichiarazione di successione.
Come individuare il numero di unità immobiliari
Il numero di unità immobiliari da iscrivere in Catasto, spiega la circolare, viene individuato tenendo presenti le diverse destinazioni d’uso e l’autonomia funzionale e reddituale che emerge durante i sopralluoghi. Se il fabbricato insiste su due particelle, viene individuata una unità immobiliare per ogni particella, con la ripartizione delle consistenze. Negli ampliamenti è individuata una unità immobiliare ricadente sulla porzione ampliata.
Prima di comunicare l’avvenuta notifica degli atti di accertamento della rendita presunta, l’Agenzia del Territorio invia ai Comuni l’elenco dei contribuenti che hanno ricevuto l’atto di accertamento, l’elenco degli immobili oggetto dell’accertamento e gli avvisi di accertamento in formato pdf.
Contenziosi
Gli interessati possono presentare ricorso per errata intestazione della particella, o nel caso in cui vogliano verificare che l’immobile sia veramente soggetto all'obbligo di accatastamento.
Ricordiamo che la sanatoria catastale per l’emersione degli immobili fantasma, cioè sconosciuti al Catasto, grazie a dichiarazioni spontanee dei proprietari, è stata introdotta con il Dl 78/2010. Il termine del 31 dicembre 2010, inizialmente fissato, è stato posticipato al 30 aprile 2011 dalla Legge 10/2011. In mancanza degli adempimenti spontanei, sulla base delle foto aeree a disposizione dell’Agenzia, hanno avuto inizio una serie di sopralluoghi, effettuati in collaborazione con diversi ordini professionali. Gli esiti dei rilievi sono stati poi registrati in una banca dati e utilizzati per l’attribuzione della rendita presunta. Come specificato dalla circolare, a completare il quadro della regolarizzazione è la presentazione della dichiarazione di aggiornamento, che dà luogo alla rendita definitiva.
Come già evidenziato dall’Agenzia del Territorio, sanatoria catastale e regolarizzazione dei fabbricati non dichiarati non vuol dire condono. Gli “immobili fantasma” possono infatti essere in regola con i permessi edilizi, ma può succedere che i proprietari non abbiano comunicato le variazioni al Catasto, evitando così il pagamento di tasse maggiorate (Leggi Tutto).
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2011/11/normativa/sanatoria-catastale-sempre-valido-l-obbligo-di-aggiornamento_24922_15.html
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