8 Dicembre 2009
Autore: Tortelotti Dott.Fabrizio
Negli accertamenti ìmmobiliari, dopo la Comunitaria 2008 (legge 88/2009), i valori Omi (quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio) sono stati retrocessi, da presunzione legale a meri indizi di evasione.
Il valore normale desumibile dalla banca dati Omi assume quindi unicamente il valore di un elemento indiziario di evasione che necessita, per poter essere validamente sostenuto, anche in un eventuale giudizio, di ulteriori elementi di supporto in grado di rafforzare la sua valenza presuntiva
La presunzione semplice necessita infatti, per essere valida motivazione utilizzabile negli accertamenti immobiliari, anche dei requisiti della gravità, precisione e concordanza
Conseguentemente gli uffici hanno rafforzato il ricorso alle indagini finanziarie e alla verifica dei costi di costruzione
La diversa interpretazione del valore coinvolge sia il comparto dell'Iva e delle imposte dirette che quello dell'accertamento di valore delle imposte d'atto ed è diversa la stategia degli uffici a seconda del settore in cui l’accertamento sia effettuato.
Settore iva e imposte dirette.
In materia di cessioni immobiliari effettuate in regime d'impresa gli uffici periferici dell'agenzia delle entrate hanno affiancato, alle presunzioni semplici costituite dal valore normale Omi, altri elementi indiziari direttamente riconducibili alla teoria dei comportamenti antieconomici, ossia a quella generalmente conosciuta come teoria dell'abuso del diritto.
L’ufficio, una volta appurato che il valore dichiarato in atto dall'imprenditore cedente è inferiore a quello di mercato, constata che si è in presenza di un comportamento imprenditoriale contrario ai principi economici alla base del fine della costituzione di ogni impresa ossia la tendenza al profitto.
Esso, di conseguenza ,affianca alle risultanze dei valori normali Omi, anche altri elementi e indizi ,rifacendosi direttamente ai principi generali valevoli in materia di accertamento dei redditi determinati sulla base delle scritture contabili (art. 39 dpr 600/73) e di rettifica delle dichiarazioni Iva (art, 54 dpr 633/72).
Utilizzando tali principi normativi si potranno quindi utilizzare a supporto delle verifiche immobiliari le indagini finanziarie affinchè provare l'occultamento di corrispettivi di vendite immobiliari effettuate in regime d'impresa. Inoltre sono anche utilizzabili anche ulteriori elementi quali l'ammontare dei mutui erogati all'acquirente o l'analisi dei costi sostenuti dall'impresa per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile oggetto di vendita.
Diventa per ciò stesso molto probabile che il ricorso all’accertamento analitico e il ricorso alle indagini finanziarie, sia dovuto proprio agli scostamenti fra i valori dichiarati in atto e quelli normali Omi, i quali diventerebbero segnalazione di potenziale evasione.
Per quanto concerne la valutazione della valenza dell’entità del mutuo o dei finanziamenti accesi dall'acquirente, la dottrina ritiene che l'abrogazione della presunzione legale dei valori Omi operata dalla legge comunitaria 88/2009, abbia ridotto a mera presunzione semplice anche la previsione contenuta nel comma 23-bis dell'articolo 35 del dl 226/06 sulla base della quale «per i trasferimenti immobiliari oggetti a Iva finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del dpr 633/72, terzo comma, ultimo periodo” “il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato”.
Tale disposizione infatti, pur non essendo stata esplicitamente abrogata dalla legge comunitaria 2008, contiene un esplicito riferimento a una disposizione, quella dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 54 del dpr 633/72, che è stata invece espunta dall'ordinamento proprio dall'intervento normativo comunitario.
Settore delle imposte d'atto (registro, ipotecarie, catastali).
Anche il comparto relativo all'accertamento delle imposte d'atte ha risentito direttamente della variazione di validità dei valori Omi da presunzioni legali a meri indizi di evasione.
In tale contesto si fa presente che, era dubbio che, anche prima dell'intervento legislativo,i valori Omi potessero avere la valenza di presunzioni legali.
In effetti l'unica conseguenza delle norme in materia di valore normale nell'ambito del testo unico del registro(dpr 181/86) non era stato quello di stabilire una presunzione legale basata sui valori desumibili dalla banca dati sui valori di mercato immobiliari ma quello, ancora vigente, di diminuire la possibilità delle parti di avvalersi della cosiddetta valutazione automatica, reinserendo di fatto l'accertamento di valore da parte degli uffici finanziari.
Quindi i valori desumibili dalla banca dati Omi costituiscono unicamente un riferimento utile ai fini della ricostruzione del valore venale di comune commercio del bene indicato nel primo comma dell'articolo 52 del dpr 181/86.
Si consideri inoltre che oltre alla presunzione semplice costituita dallo scostamento fra valore dichiarato in atto e valore normale Omi, gli uffici potranno utilizzare, per gli accertamenti di valore immobiliare, anche le stime redatte dagli uffici tecnici erariali (Ute) o da tecnici abilitati, i valori dichiarati dalle parti in atti non anteriori di oltre tre anni rispetto all'atto oggetto di rettifica che abbiano per oggetto gli stessi immobili o altri aventi analoghe caratteristiche e condizioni, Oltre a questi elementi, espressamente indicati nell'articolo 51 del dpr 131/86, l'ufficio potrà inoltre avvalersi anche di altri indizi fra i quali, come già sopra riferito, ovviamente figurerà anche l'ammontare dei mutui o dei finanziamenti concessi alla parte acquirente.
Per quanto concerne la validità temporale della nuova norma comunitaria si ritiene che queste abbiano effetto retroattivo andando anche ad interessare fattispecie verificatesi anche anteriormente alla sua entrata in vigore (luglio 2009), ma ancora accertabili o già oggetto di accertamento non ancora divenute definitivo. Questo orientamento sembra trovare conferma anche presso la giurisdizione tributaria.
http://www.finanzaediritto.it/articoli/accertamenti-immobiliari-valenza-valori-omi-4089.html
sabato 26 dicembre 2009
tettoie integrate nel fabbricato basta la DIA
Tettoie integrate nell’edificio, sufficiente la Dia
Tar Campania: permesso di costruire per le coperture che alterano il territorio
di Paola Mammarella
21/12/2009 - Procedure più snelle per le tettoie sugli edifici esistenti. Il Tar Campania, con la sentenza 8320/2009 del 2 dicembre scorso, ha stabilito che è sufficiente la Dia, Denuncia di inizio attività, per le coperture realizzate sugli edifici esistenti al fine di decoro, arredamento e protezione dagli agenti atmosferici.
Solitamente è la dimensione l’elemento di discrimine per la valutazione della funzione con cui una tettoia viene installata su un fabbricato. La Dia sarà quindi sufficiente per le coperture di piccola taglia.
Al contrario, sarà necessaria la richiesta del permesso di costruire per le tettoie di grandi dimensioni, caratterizzate da strutture tali da provocare una visibile alterazione dell’edificio o delle parti su cui vengono inserite.
In generale, il titolo abilitativo necessario per l’installazione di una copertura cambia in base all’accessorietà che, se accertata, rende sufficiente la Dia. Quando le tettoie non possono invece essere assimilate all’edificio principale si rende necessario il permesso di costruire.
Analogamente, per una tettoia ancorata al suolo, che altera lo stato dei luoghi e trasforma il territorio in modo permanente, bisogna richiedere il permesso di costruire. È invece irrilevante la destinazione pertinenziale della tettoia.
Nel caso preso in esame, la realizzazione di una copertura attraverso la presentazione della Dia invece che con la richiesta del permesso di costruire, ha determinato l’abusività della struttura. Il Tribunale Amministrativo ha ribadito l’obbligo di ripristino, motivo per il quale l’ordine di demolizione della tettoia non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2009/12/normativa/tettoie-integrate-nell-edificio-sufficiente-la-dia_17393_15.html
Tar Campania: permesso di costruire per le coperture che alterano il territorio
di Paola Mammarella
21/12/2009 - Procedure più snelle per le tettoie sugli edifici esistenti. Il Tar Campania, con la sentenza 8320/2009 del 2 dicembre scorso, ha stabilito che è sufficiente la Dia, Denuncia di inizio attività, per le coperture realizzate sugli edifici esistenti al fine di decoro, arredamento e protezione dagli agenti atmosferici.
Solitamente è la dimensione l’elemento di discrimine per la valutazione della funzione con cui una tettoia viene installata su un fabbricato. La Dia sarà quindi sufficiente per le coperture di piccola taglia.
Al contrario, sarà necessaria la richiesta del permesso di costruire per le tettoie di grandi dimensioni, caratterizzate da strutture tali da provocare una visibile alterazione dell’edificio o delle parti su cui vengono inserite.
In generale, il titolo abilitativo necessario per l’installazione di una copertura cambia in base all’accessorietà che, se accertata, rende sufficiente la Dia. Quando le tettoie non possono invece essere assimilate all’edificio principale si rende necessario il permesso di costruire.
Analogamente, per una tettoia ancorata al suolo, che altera lo stato dei luoghi e trasforma il territorio in modo permanente, bisogna richiedere il permesso di costruire. È invece irrilevante la destinazione pertinenziale della tettoia.
Nel caso preso in esame, la realizzazione di una copertura attraverso la presentazione della Dia invece che con la richiesta del permesso di costruire, ha determinato l’abusività della struttura. Il Tribunale Amministrativo ha ribadito l’obbligo di ripristino, motivo per il quale l’ordine di demolizione della tettoia non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
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giovedì 24 dicembre 2009
Sicurezza degli spettacoli viaggianti
Sicurezza degli spettacoli viaggianti
21/12/2009
Chiarimenti applicativi sul decreto 18/05/2007. Prevenzione incendi e conformità impianti elettrici.
Una circolare chiarisce articolo per articolo tutte le disposizioni del D.M. 18/05/2007, recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, emanato allo scopo di superare la condizione determinata dal D.M. 08/11/1997, che ha sospeso l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti, approvata con D.M. 19/08/1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante.
Alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del D.M. 19/08/1996, le cui norme si applicano dunque alle stesse, ai soli fini della prevenzione incendi, in aggiunta a quelle del D.M. 18/05/2007.
Conformità impianti elettrici
La circolare chiarisce che qualora gli impianti elettrici di alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell'energia elettrica da parte dell'ente fornitore e il quadro elettrico generale delle stesse attività, rientrino nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008, n. 37, la dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto stabilito dall'art. 7, del decreto medesimo. Negli altri casi invece è opportuno l'utilizzo della modulistica prevista dalla L.C. 24/04/2008, prot. n. P515/4101 sott.72/E.6.
Per approfondire
Testo Circolare 114/2009
www.legislazionetecnica.it
21/12/2009
Chiarimenti applicativi sul decreto 18/05/2007. Prevenzione incendi e conformità impianti elettrici.
Una circolare chiarisce articolo per articolo tutte le disposizioni del D.M. 18/05/2007, recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, emanato allo scopo di superare la condizione determinata dal D.M. 08/11/1997, che ha sospeso l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti, approvata con D.M. 19/08/1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante.
Alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del D.M. 19/08/1996, le cui norme si applicano dunque alle stesse, ai soli fini della prevenzione incendi, in aggiunta a quelle del D.M. 18/05/2007.
Conformità impianti elettrici
La circolare chiarisce che qualora gli impianti elettrici di alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell'energia elettrica da parte dell'ente fornitore e il quadro elettrico generale delle stesse attività, rientrino nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008, n. 37, la dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto stabilito dall'art. 7, del decreto medesimo. Negli altri casi invece è opportuno l'utilizzo della modulistica prevista dalla L.C. 24/04/2008, prot. n. P515/4101 sott.72/E.6.
Per approfondire
Testo Circolare 114/2009
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domenica 20 dicembre 2009
il presepe meccanico di Marcello Cassoni
Inaugurato il grande presepe allestito nel giardino del Comune
L’allestimento potrà essere visitato da grandi e piccini fino al 10 gennaio
inaugurato ieri sera il grande presepe allestito nel giardino del Comune dal signor Marcello Cassoni. L’opera è un presepe meccanico con oltre 120 movimenti ed è ormai una tradizione del Natale della città, un omaggio anche al suo 77° Anniversario di Fondazione. Il presepe che rappresenta due natività, quella popolare e quella palestinese è curato nei minimi particolari: l’acquedotto romano, le lestre, i paesini dei Monti Lepini, antichi mestieri e molto altro. Le piante bosai e gli olivi in esposizione sono state gentilmente concesse dal vivaio ‘La Felce’ di Latina. L’allestimento potrà essere visitato da grandi e piccini fino al 10 gennaio 2010 la mattina dalle ore 10.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Sabato, domenica e festivi la mattina dalle ore 10.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 22.00. Inoltre, sotto i portici del Palazzo Comunale è anche possibile ammirare tutti gli altri presepi allestiti in diverse teche dall’Associazione Presepistica Pontina.
L’allestimento potrà essere visitato da grandi e piccini fino al 10 gennaio
inaugurato ieri sera il grande presepe allestito nel giardino del Comune dal signor Marcello Cassoni. L’opera è un presepe meccanico con oltre 120 movimenti ed è ormai una tradizione del Natale della città, un omaggio anche al suo 77° Anniversario di Fondazione. Il presepe che rappresenta due natività, quella popolare e quella palestinese è curato nei minimi particolari: l’acquedotto romano, le lestre, i paesini dei Monti Lepini, antichi mestieri e molto altro. Le piante bosai e gli olivi in esposizione sono state gentilmente concesse dal vivaio ‘La Felce’ di Latina. L’allestimento potrà essere visitato da grandi e piccini fino al 10 gennaio 2010 la mattina dalle ore 10.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Sabato, domenica e festivi la mattina dalle ore 10.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 22.00. Inoltre, sotto i portici del Palazzo Comunale è anche possibile ammirare tutti gli altri presepi allestiti in diverse teche dall’Associazione Presepistica Pontina.
piano casa regione Lazio il fascicolo del fabbricato
Fascicolo del fabbricato
16/12/09 - Procedure applicative della legge regionale 21/2009 (Piano Casa) relativamente al fascicolo del fabbricato (art.3 comma 5 lett.b, art.4 comma 4 lett.b, art.20)
Allegati:
Avviso (pdf 137,71KB) (http://www.regione.lazio.it/binary/web/urbate_news/avviso.pdf)
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/sala_stampa/news_dettaglio.php?id=404
16/12/09 - Procedure applicative della legge regionale 21/2009 (Piano Casa) relativamente al fascicolo del fabbricato (art.3 comma 5 lett.b, art.4 comma 4 lett.b, art.20)
Allegati:
Avviso (pdf 137,71KB) (http://www.regione.lazio.it/binary/web/urbate_news/avviso.pdf)
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/sala_stampa/news_dettaglio.php?id=404
‘Casa qualità’: nuovo testo all’esame della Camera
‘Casa qualità’: nuovo testo all’esame della Camera
Senza titolo abilitativo le manutenzioni straordinarie sugli edifici certificati con il nuovo sistema
di Rossella CalabreseLetto 2373 volte vota Risultato 0 voti 15/12/2009 - E' ripreso in Commissione Ambiente della Camera l’esame del disegno di legge “Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale”. A seguito dei lavori del Comitato ristretto, che ha interpellato numerosi soggetti e istituzioni direttamente coinvolti dal provvedimento, è stato adottato un nuovo testo della proposta di legge.
La principale novità riguarda i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema “casa qualità”, che saranno emanati con un atto di indirizzo per le regioni e non con un DPR, come previsto nella versione originaria del disegno di legge. L’atto di indirizzo sarà ispirato alle metodologie esistenti a livello europeo (Environmental product declaration - EDP, Life Cycle Assessment - LCA, European Committee for Standardization CEN/TC 350), adattati alla situazione italiana. Il Ministro dell’ambiente metterà a punto uno specifico software di applicazione del sistema “casa qualità”.
Il ddl prevede che le Regioni adottino il modello di certificazione del sistema “casa qualità” nel rispetto dei seguenti principi:
a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato;
b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;
c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.
In attuazione del principio di cui alla lettera a) efficienza energetica, le Regioni adottano la classificazione delle unità immobiliari in categorie di qualità, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dai Dlgs 192/2005, e 115/2008, e dai relativi decreti di attuazione, nonché dell’individuazione delle zone climatiche e dei gradi-giorno prevista dal DPR 412/1993. Anche in attuazione dalla lettera b) esigenze fisiche e psichiche dei fruitori, è prevista una classificazione in categorie di qualità, sulla base della norma UNI 8289 per le operazioni del processo edilizio e della direttiva 89/106/CEE. Per la lettera c) eco-compatibilità, è prevista l’attribuzione della certificazione “casa qualità eco-compatibile” qualora l’immobile di categoria A o B presenti un bilancio energetico molto basso e utilizzi materiali con ottime prestazioni ambientali.
Mentre nella versione originaria del ddl, il rilascio della certificazione era affidato alle Regioni e province autonome, nel nuovo testo lacertificazione è rilasciata dall’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica di cui all’articolo 4 del Dlgs 115/2008 ed è presentata alle Regioni e province autonome che verificano le certificazioni ed effettuano ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri. Resta invariata la norma secondo cui i dati riportati nella certificazione “casa qualità” devono corrispondere, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell’attestato di certificazione energetica, di cui all'articolo 6 del Dlgs 192/2005.
Il nuovo testo prevede che agli immobili certificati “casa-qualità” siano destinati prioritariamente gli incentivi economici e le detrazioni fiscali statali o regionali per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni, e per l’edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata. Nella prima versione del testo era previsto che si tenesse conto del certificato “casa-qualità” nell’assegnazione degli incentivi. Resta ferma la possibilità per gli enti locali di disporre ulteriori incentivi finanziari e premi per chi aderisca alla certificazione “casa-qualità”.
È previsto, inoltre, che per gli edifici certificati “casa-qualità”, i regolamenti comunali possano consentire di effettuare, senza alcun titolo abilitativo, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee, cambi di destinazione d’uso, pavimentazione e arredo di spazi esterni, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici. Quest’ultima norma verrebbe però inglobata in quella contenuta nel ddl per la semplificazione amministrativa che consentirebbe di eseguire manutenzioni straordinarie senza DIA (leggi tutto).
(riproduzione riservata)
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Senza titolo abilitativo le manutenzioni straordinarie sugli edifici certificati con il nuovo sistema
di Rossella CalabreseLetto 2373 volte vota Risultato 0 voti 15/12/2009 - E' ripreso in Commissione Ambiente della Camera l’esame del disegno di legge “Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale”. A seguito dei lavori del Comitato ristretto, che ha interpellato numerosi soggetti e istituzioni direttamente coinvolti dal provvedimento, è stato adottato un nuovo testo della proposta di legge.
La principale novità riguarda i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema “casa qualità”, che saranno emanati con un atto di indirizzo per le regioni e non con un DPR, come previsto nella versione originaria del disegno di legge. L’atto di indirizzo sarà ispirato alle metodologie esistenti a livello europeo (Environmental product declaration - EDP, Life Cycle Assessment - LCA, European Committee for Standardization CEN/TC 350), adattati alla situazione italiana. Il Ministro dell’ambiente metterà a punto uno specifico software di applicazione del sistema “casa qualità”.
Il ddl prevede che le Regioni adottino il modello di certificazione del sistema “casa qualità” nel rispetto dei seguenti principi:
a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato;
b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;
c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.
In attuazione del principio di cui alla lettera a) efficienza energetica, le Regioni adottano la classificazione delle unità immobiliari in categorie di qualità, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dai Dlgs 192/2005, e 115/2008, e dai relativi decreti di attuazione, nonché dell’individuazione delle zone climatiche e dei gradi-giorno prevista dal DPR 412/1993. Anche in attuazione dalla lettera b) esigenze fisiche e psichiche dei fruitori, è prevista una classificazione in categorie di qualità, sulla base della norma UNI 8289 per le operazioni del processo edilizio e della direttiva 89/106/CEE. Per la lettera c) eco-compatibilità, è prevista l’attribuzione della certificazione “casa qualità eco-compatibile” qualora l’immobile di categoria A o B presenti un bilancio energetico molto basso e utilizzi materiali con ottime prestazioni ambientali.
Mentre nella versione originaria del ddl, il rilascio della certificazione era affidato alle Regioni e province autonome, nel nuovo testo lacertificazione è rilasciata dall’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica di cui all’articolo 4 del Dlgs 115/2008 ed è presentata alle Regioni e province autonome che verificano le certificazioni ed effettuano ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri. Resta invariata la norma secondo cui i dati riportati nella certificazione “casa qualità” devono corrispondere, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell’attestato di certificazione energetica, di cui all'articolo 6 del Dlgs 192/2005.
Il nuovo testo prevede che agli immobili certificati “casa-qualità” siano destinati prioritariamente gli incentivi economici e le detrazioni fiscali statali o regionali per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni, e per l’edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata. Nella prima versione del testo era previsto che si tenesse conto del certificato “casa-qualità” nell’assegnazione degli incentivi. Resta ferma la possibilità per gli enti locali di disporre ulteriori incentivi finanziari e premi per chi aderisca alla certificazione “casa-qualità”.
È previsto, inoltre, che per gli edifici certificati “casa-qualità”, i regolamenti comunali possano consentire di effettuare, senza alcun titolo abilitativo, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee, cambi di destinazione d’uso, pavimentazione e arredo di spazi esterni, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici. Quest’ultima norma verrebbe però inglobata in quella contenuta nel ddl per la semplificazione amministrativa che consentirebbe di eseguire manutenzioni straordinarie senza DIA (leggi tutto).
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misure per edilizia finanziaria 2010
Finanziaria 2010: via libera della Camera
La manovra ammonta a 9,2 miliardi di euro. L’ok definitivo del Senato è previsto per il 22 dicembre
di Rossella CalabreseLetto 1914 volte vota Risultato 9 voti 18/12/2009 - La Camera dei Deputati ha approvato la Finanziaria per il 2010. I voti favorevoli sono stati 307, i contrari 267, due gli astenuti. Il provvedimento, che mercoledì aveva ottenuto la fiducia, è stato radicalmente modificato dal maximendamento, composto dal 250 commi, che ha sostituito gli articoli 2 e 3.
Il nuovo testo vale così 9,2 miliardi di euro, da finanziare con 3,1 miliardi del Tfr inoptato trasferiti dall’Inps al Tesoro, con i 3,7 miliardi di euro che si stima arriveranno dallo scudo fiscale e con rimodulazioni di spesa nel bilancio dello Stato.
Vediamo nel dettaglio i provvedimenti di interesse per il nostro settore.
Detrazioni fiscali ristrutturazioni edilizie - È prorogata fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per ristrutturare appartamenti e parti comuni di edifici residenziali. Prorogata anche la detrazione Irpef del 36% sugli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013.
Iva agevolata ristrutturazioni edilizie - È stata resa permanente l’Iva agevolata al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’aliquota agevolata al 10% si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione.
Edilizia sanitaria, carceraria e scolastica - All’edilizia sanitaria è destinato oltre un miliardo di euro. Per l’edilizia carceraria sono stanziati 500 milioni di euro a valere sul Fondo Infrastrutture. All’edilizia scolastica sono assegnati 300 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e adeguamento antisismico immediatamente cantierabili, che dovranno essere individuati dalle competenti commissioni parlamentari.
Grandi interventi infrastrutturali - Per le infrastrutture nazionali non sarà più necessario approvare l’intero progetto definitivo ma il Cipe potrà dare l’ok ai singoli lotti costruttivi; autorizzando il primo lotto, il Cipe si impegna a finanziare l’intera opera. La novità varrà per i progetti prioritari compresi nel programma delle infrastrutture strategiche, di importo superiore a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiori a quattro anni e non suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.
Tutela dell’ambiente - Sono assegnati 100 milioni di euro (erano 50 nella prima stesura del ddl) al Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell’Economia (dall’art. 13, comma 3-quater del DL 112/2008).
Piano Straordinario contro il rischio idrogeologico - Al Piano Straordinario volto a fronteggiare le situazioni a più alto rischio idrogeologico, è destinato 1 miliardo di euro, già assegnato dal Cipe con la delibera del 6 novembre 2009 a valere sul Fondo infrastrutture e sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale.
Ponte sullo Stretto di Messina - È stata ricapitalizzata con 470 milioni di euro la Società Stretto di Messina Spa che realizzerà il Ponte. A questa cifra si aggiungono i 330 milioni di euro assegnati ieri dal Cipe.
Rimborsi ICI ai Comuni - Ai Comuni sono destinati 1.776 milioni di euro, di cui 760 milioni di euro a valere sul 2009, 760 milioni di euro a valere sul 2010, e 156 milioni di euro a valere sul 2008, per compensare le minori entrate dovute all’abolizione dell’ICI sulla prima casa.
Welfare - Quasi un miliardo di euro è destinato a prorogare gli ammortizzatori sociali, all’avvii della sperimentazione della tutela al reddito dei lavoratori a progetto, ad incentivare i datori di lavoro che reintegrano persone estromesse per la crisi, a finanziare attività di formazione all’apprendistato.
Il testo torna ora in Senato per la terza lettura e il voto finale previsto per il 22 dicembre.
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La manovra ammonta a 9,2 miliardi di euro. L’ok definitivo del Senato è previsto per il 22 dicembre
di Rossella CalabreseLetto 1914 volte vota Risultato 9 voti 18/12/2009 - La Camera dei Deputati ha approvato la Finanziaria per il 2010. I voti favorevoli sono stati 307, i contrari 267, due gli astenuti. Il provvedimento, che mercoledì aveva ottenuto la fiducia, è stato radicalmente modificato dal maximendamento, composto dal 250 commi, che ha sostituito gli articoli 2 e 3.
Il nuovo testo vale così 9,2 miliardi di euro, da finanziare con 3,1 miliardi del Tfr inoptato trasferiti dall’Inps al Tesoro, con i 3,7 miliardi di euro che si stima arriveranno dallo scudo fiscale e con rimodulazioni di spesa nel bilancio dello Stato.
Vediamo nel dettaglio i provvedimenti di interesse per il nostro settore.
Detrazioni fiscali ristrutturazioni edilizie - È prorogata fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per ristrutturare appartamenti e parti comuni di edifici residenziali. Prorogata anche la detrazione Irpef del 36% sugli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013.
Iva agevolata ristrutturazioni edilizie - È stata resa permanente l’Iva agevolata al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’aliquota agevolata al 10% si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione.
Edilizia sanitaria, carceraria e scolastica - All’edilizia sanitaria è destinato oltre un miliardo di euro. Per l’edilizia carceraria sono stanziati 500 milioni di euro a valere sul Fondo Infrastrutture. All’edilizia scolastica sono assegnati 300 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e adeguamento antisismico immediatamente cantierabili, che dovranno essere individuati dalle competenti commissioni parlamentari.
Grandi interventi infrastrutturali - Per le infrastrutture nazionali non sarà più necessario approvare l’intero progetto definitivo ma il Cipe potrà dare l’ok ai singoli lotti costruttivi; autorizzando il primo lotto, il Cipe si impegna a finanziare l’intera opera. La novità varrà per i progetti prioritari compresi nel programma delle infrastrutture strategiche, di importo superiore a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiori a quattro anni e non suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.
Tutela dell’ambiente - Sono assegnati 100 milioni di euro (erano 50 nella prima stesura del ddl) al Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell’Economia (dall’art. 13, comma 3-quater del DL 112/2008).
Piano Straordinario contro il rischio idrogeologico - Al Piano Straordinario volto a fronteggiare le situazioni a più alto rischio idrogeologico, è destinato 1 miliardo di euro, già assegnato dal Cipe con la delibera del 6 novembre 2009 a valere sul Fondo infrastrutture e sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale.
Ponte sullo Stretto di Messina - È stata ricapitalizzata con 470 milioni di euro la Società Stretto di Messina Spa che realizzerà il Ponte. A questa cifra si aggiungono i 330 milioni di euro assegnati ieri dal Cipe.
Rimborsi ICI ai Comuni - Ai Comuni sono destinati 1.776 milioni di euro, di cui 760 milioni di euro a valere sul 2009, 760 milioni di euro a valere sul 2010, e 156 milioni di euro a valere sul 2008, per compensare le minori entrate dovute all’abolizione dell’ICI sulla prima casa.
Welfare - Quasi un miliardo di euro è destinato a prorogare gli ammortizzatori sociali, all’avvii della sperimentazione della tutela al reddito dei lavoratori a progetto, ad incentivare i datori di lavoro che reintegrano persone estromesse per la crisi, a finanziare attività di formazione all’apprendistato.
Il testo torna ora in Senato per la terza lettura e il voto finale previsto per il 22 dicembre.
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